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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10880/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria secondo grado dellaSicilia n. 3951/2024 depositata il 21/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto gli appellie dichiarato nulla la sentenza impugnata rideterminando l’impostadi registro dovuta dalla contribuente (avviso n.2013/003/SC/000002045/0/00, di liquidazione dell’imposta edNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026irrogazione delle sanzioni notificato il 3/3/2017, con cui la D.P. diCatania dell’ADE aveva determinato l’Imposta principale di Registrorelativa alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2045/2013,Rep. 186/2014, di scioglimento della comunione ordinaria);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi diricorso;3. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarareinammissibile il ricorso dell’Agenzia; con ricorso incidentaleprospetta, inoltre, due motivi con richiesta di annullamento delladecisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale dell’Agenzia risulta fondato e ladecisione deve essere cassata con la decisione nel merito da partedi questa Corte di rigetto dell’originario ricorso della contribuente,non essendo necessari ulteriori accertamenti, e con la condanna allespese della controricorrente.

Per le spese dei giudizi di merito è giàprevista la riduzione ex art. 15 d. lgs. 546 del 1992.2.

Il ricorso incidentale risulta inammissibile per il secondomotivo, il primo motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale; lo stesso deve, quindi, rigettarsi, con il raddoppio delcontributo unificato.3.

Deve rigettarsi la richiesta di inammissibilità del ricorsoprincipale proposta nelle controdeduzioni; la ricorrente oltre ad averrichiamato nelle parti rilevanti l’avviso di liquidazione, lo haintegralmente allegato al ricorso (n. 7).

Relativamente alla sentenzacivile della Corte di appello la ricorrente la richiama nel suocontenuto rilevante al fine della decisione.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio2024 - non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto incontesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicatoil contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito» (Sez.

U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409- 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisiin diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso e prospetta conteggi precisi sulle somme dovute allegandol’avviso di liquidazione al ricorso e richiamandolo nei suoi contenutiessenziali nel ricorso.4.

Con il primo motivo la ricorrente principale prospettaviolazione e falsa applicazione degli art. 54, d.P.R. n. 131 del 1986,7, l. 212 del 2000, e art. 3, l. 241 del 1990, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Il motivo è fondato in quanto nell’ipotesi di tassazione di unasentenza civile la motivazione dell’avviso di liquidazione devecontenere gli estremi della decisione da tassare (nota al contribuentein quanto parte del giudizio civile) e le somme da pagare, inrelazione al TU registro, la base imponibile.Deve confermarsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte dilegittimità: «In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligodi motivazione dell'avviso di liquidazione, gravantesull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e delnumero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senzaNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile cheil contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. (Inapplicazione del principio la S.C. ha escluso la necessità diallegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro,essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimentomonitorio e contenendo l'avviso di accertamento una chiara eprecisa indicazione dell'atto giudiziario, delle parti processuali, delnegozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri peril calcolo dell'imposta di registro)» (Cass. Sez. 6, 26/10/2021, n.30084, Rv. 662820 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 12/01/2021, n.239, Rv. 660232 - 01).Da questi principi consolidati si è discostata la decisioneimpugnata, che ha ritenuto non motivato l’avviso sulla basedell’assenza nell’atto della base imponibile e del criterio di calcolodell’imposta.Come prospettato dalla ricorrente, invece, l’avviso contiene isingoli imponibili sui quali sono state liquidate le imposte e lealiquote applicate (anche con i riferimenti ai codici) con il calcolomatematico.5.

Con il secondo motivo e con il terzo motivo (che si trattanocongiuntamente per evidente connessione logica) la ricorrenteprincipale prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 37 e34, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..I motivi sono fondati.Per l’art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 un provvedimento giudiziarioè tassabile anche quando sia impugnabile: «In tema d'imposta diregistro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, unprovvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile diimpugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cuiNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno delpresupposto impositivo» (Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33273, Rv.669586 - 01).Nel caso in giudizio la sentenza oggi impugnata evidenzia comecon la decisione della Cassazione è stata resa definitiva la sentenzadella Corte di appello sottoposta a registrazione.5.

1. La stessa sentenza impugnata ha ritenuto che la decisionecivile contenesse un conguaglio (tra le relative quote divise) nellamisura indicata nell’avviso impugnato che, ai sensi dell’art. 34,secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, era da tassare conl’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari («I conguaglisuperiori al cinque per cento del valore della quota di diritto,ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sonosoggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimentimobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili edei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per itrasferimenti immobiliari per l'eccedenza»).

Per la sentenzaimpugnata il conguaglio, tuttavia, non determinerebbe alcun effettotraslativo ma andrebbe incluso nella divisione da tassare all’1 %.La decisione pertanto risulta in violazione di legge, in quantonon tiene contro dell’art. 34, secondo comma, citatoDel resto, sul punto, deve confermarsi la giurisprudenza diquesta Corte di Cassazione: «Ai fini dell'imposta di registro,l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso dibeni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune èconsiderata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure"di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita,senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, diun'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, diammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso cheNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra icondividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativadell'unicità di trattamento tributario» (Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n.27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vedi Cass. Sez. 5, 23/02/2024,n. 4858, Rv. 670417 - 01).Quest’orientamento della Sezione specifica il precedente: «Intema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunioneereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad uncondividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro parial valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione,e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, aisensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove alcondividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto aquello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso» (Cass.Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909 – 01; vedi anche Cass.Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01).

Vertendosi appuntoqui di quest’ultima fattispecie.6.

Il ricorso incidentale risulta infondato.Con il primo motivo dell’incidentale si prospetta la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 7, l. 212 del 2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..Per il ricorrente incidentale la sentenza non doveva pronunciarsisulla subordinata, avendo accolto la domanda principale dimancanza della motivazione dell’avviso impugnato.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo delricorso principale, che come detto esclude un vizio della motivazionedell’avviso.7.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta laviolazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. degli articoli 37 e 20, d.P.R. n. 131 del 1986, e dell’art. 8,Numero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026lettera B, della Tariffa parte 1, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986;per il controricorrente la somma con aliquota al 3 %, di cui allecondanne nella sentenza civile, sarebbe solo di euro 13.171,38.Il motivo è inammissibile in quanto il controricorrente non indicain quale atto ha proposto la relativa questione al giudice di merito,se nel ricorso introduttivo o in altro atto.

Dalla stessa ricostruzionedel fatto, effettuata nel controricorso, emerge che tale questione(relativa alla sola tassazione dell’effettivo ‘condannatorio’ portato insentenza, di cui si asserisce l’erronea determinazione) non era stataproposta con il ricorso originario e neanche in altri atti.

La questione,quindi, è nuova e in quanto tale deve dichiararsi inammissibile.

P.Q.Maccoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;rigetta il ricorso incidentale;Condanna il controricorrente e ricorrente incidentale al pagamentodelle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, cheliquida: per il primo grado in euro 4.000,00; per il secondo grado ineuro 4.500; per il giudizio di legittimità in euro 4.500,00 percompensi oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso incidenatle, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria secondo grado dellaSicilia n. 3951/2024 depositata il 21/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto gli appellie dichiarato nulla la sentenza impugnata rideterminando l’impostadi registro dovuta dalla contribuente (avviso n.2013/003/SC/000002045/0/00, di liquidazione dell’imposta edNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026irrogazione delle sanzioni notificato il 3/3/2017, con cui la D.P. diCatania dell’ADE aveva determinato l’Imposta principale di Registrorelativa alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2045/2013,Rep. 186/2014, di scioglimento della comunione ordinaria);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi diricorso;3. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarareinammissibile il ricorso dell’Agenzia; con ricorso incidentaleprospetta, inoltre, due motivi con richiesta di annullamento delladecisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale dell’Agenzia risulta fondato e ladecisione deve essere cassata con la decisione nel merito da partedi questa Corte di rigetto dell’originario ricorso della contribuente,non essendo necessari ulteriori accertamenti, e con la condanna allespese della controricorrente. Per le spese dei giudizi di merito è giàprevista la riduzione ex art. 15 d. lgs. 546 del 1992.2. Il ricorso incidentale risulta inammissibile per il secondomotivo, il primo motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale; lo stesso deve, quindi, rigettarsi, con il raddoppio delcontributo unificato.3. Deve rigettarsi la richiesta di inammissibilità del ricorsoprincipale proposta nelle controdeduzioni; la ricorrente oltre ad averrichiamato nelle parti rilevanti l’avviso di liquidazione, lo haintegralmente allegato al ricorso (n. 7). Relativamente alla sentenzacivile della Corte di appello la ricorrente la richiama nel suocontenuto rilevante al fine della decisione.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio2024 - non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto incontesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicatoil contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito» (Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409- 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisiin diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso e prospetta conteggi precisi sulle somme dovute allegandol’avviso di liquidazione al ricorso e richiamandolo nei suoi contenutiessenziali nel ricorso.4. Con il primo motivo la ricorrente principale prospettaviolazione e falsa applicazione degli art. 54, d.P.R. n. 131 del 1986,7, l. 212 del 2000, e art. 3, l. 241 del 1990, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Il motivo è fondato in quanto nell’ipotesi di tassazione di unasentenza civile la motivazione dell’avviso di liquidazione devecontenere gli estremi della decisione da tassare (nota al contribuentein quanto parte del giudizio civile) e le somme da pagare, inrelazione al TU registro, la base imponibile.Deve confermarsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte dilegittimità: «In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligodi motivazione dell'avviso di liquidazione, gravantesull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e delnumero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senzaNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile cheil contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. (Inapplicazione del principio la S.C. ha escluso la necessità diallegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro,essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimentomonitorio e contenendo l'avviso di accertamento una chiara eprecisa indicazione dell'atto giudiziario, delle parti processuali, delnegozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri peril calcolo dell'imposta di registro)» (Cass. Sez. 6, 26/10/2021, n.30084, Rv. 662820 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 12/01/2021, n.239, Rv. 660232 - 01).Da questi principi consolidati si è discostata la decisioneimpugnata, che ha ritenuto non motivato l’avviso sulla basedell’assenza nell’atto della base imponibile e del criterio di calcolodell’imposta.Come prospettato dalla ricorrente, invece, l’avviso contiene isingoli imponibili sui quali sono state liquidate le imposte e lealiquote applicate (anche con i riferimenti ai codici) con il calcolomatematico.5. Con il secondo motivo e con il terzo motivo (che si trattanocongiuntamente per evidente connessione logica) la ricorrenteprincipale prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 37 e34, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..I motivi sono fondati.Per l’art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 un provvedimento giudiziarioè tassabile anche quando sia impugnabile: «In tema d'imposta diregistro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, unprovvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile diimpugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cuiNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno delpresupposto impositivo» (Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33273, Rv.669586 - 01).Nel caso in giudizio la sentenza oggi impugnata evidenzia comecon la decisione della Cassazione è stata resa definitiva la sentenzadella Corte di appello sottoposta a registrazione.5. 1. La stessa sentenza impugnata ha ritenuto che la decisionecivile contenesse un conguaglio (tra le relative quote divise) nellamisura indicata nell’avviso impugnato che, ai sensi dell’art. 34,secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, era da tassare conl’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari («I conguaglisuperiori al cinque per cento del valore della quota di diritto,ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sonosoggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimentimobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili edei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per itrasferimenti immobiliari per l'eccedenza»). Per la sentenzaimpugnata il conguaglio, tuttavia, non determinerebbe alcun effettotraslativo ma andrebbe incluso nella divisione da tassare all’1 %.La decisione pertanto risulta in violazione di legge, in quantonon tiene contro dell’art. 34, secondo comma, citatoDel resto, sul punto, deve confermarsi la giurisprudenza diquesta Corte di Cassazione: «Ai fini dell'imposta di registro,l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso dibeni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune èconsiderata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure"di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita,senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, diun'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, diammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso cheNumero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra icondividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativadell'unicità di trattamento tributario» (Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n.27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vedi Cass. Sez. 5, 23/02/2024,n. 4858, Rv. 670417 - 01).Quest’orientamento della Sezione specifica il precedente: «Intema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunioneereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad uncondividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro parial valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione,e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, aisensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove alcondividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto aquello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso» (Cass.Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909 – 01; vedi anche Cass.Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01). Vertendosi appuntoqui di quest’ultima fattispecie.6. Il ricorso incidentale risulta infondato.Con il primo motivo dell’incidentale si prospetta la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 7, l. 212 del 2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..Per il ricorrente incidentale la sentenza non doveva pronunciarsisulla subordinata, avendo accolto la domanda principale dimancanza della motivazione dell’avviso impugnato.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo delricorso principale, che come detto esclude un vizio della motivazionedell’avviso.7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta laviolazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. degli articoli 37 e 20, d.P.R. n. 131 del 1986, e dell’art. 8,Numero registro generale 25119/2024Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 10880/2026Data pubblicazione 23/04/2026lettera B, della Tariffa parte 1, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986;per il controricorrente la somma con aliquota al 3 %, di cui allecondanne nella sentenza civile, sarebbe solo di euro 13.171,38.Il motivo è inammissibile in quanto il controricorrente non indicain quale atto ha proposto la relativa questione al giudice di merito,se nel ricorso introduttivo o in altro atto. Dalla stessa ricostruzionedel fatto, effettuata nel controricorso, emerge che tale questione(relativa alla sola tassazione dell’effettivo ‘condannatorio’ portato insentenza, di cui si asserisce l’erronea determinazione) non era stataproposta con il ricorso originario e neanche in altri atti. La questione,quindi, è nuova e in quanto tale deve dichiararsi inammissibile. P.Q.Maccoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;rigetta il ricorso incidentale;Condanna il controricorrente e ricorrente incidentale al pagamentodelle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, cheliquida: per il primo grado in euro 4.000,00; per il secondo grado ineuro 4.500; per il giudizio di legittimità in euro 4.500,00 percompensi oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso incidenatle, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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