CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 32599-23 del 16 marzo 2023, della sezione Quinta penale, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Trapani, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., riconoscendo la continuazione tra il più grave reato per cui si procede e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 4 novembre 2013, in tal modo rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 666,66 di multa, di cui mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 166,66 di multa per i reati giudicati con la sentenza definitiva. Reputato che l'unico motivo addotto, a mezzo del difensore, avv. S. Chiofalo (violazione di legge in ordine all'entità della pena aumentata ai fini della continuazione) è inammissibile in quanto si risolve in una censura prettamente rivalutativa della decisione di merito condotta dal primo giudice nell'esercizio del proprio potere discrezionale, risultando priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che giustificano la richiesta, avente a oggetto la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, benché il medesimo, peraltro, sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 della sentenza ove sia pure in modo succinto, si fa riferimento alla gravità del fatto : "alla condotta in concreto tenuta"). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 genna