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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10199/2026

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ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026avverso la sentenza n. 229/2023 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 10199/2026NAPOLI, depositata il 26/04/2023 R.G.N. 2411/2020; Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza di appello impugnata, dagli estremi in epigrafeindicati, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Beneventoche, in accoglimento delle domande proposte dal dott.

CarmineGrasso, a seguito di riassunzione del giudizio, a seguito delladeclaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dall’aditoTAR, aveva dichiarato illegittima la pubblica selezione per titolied esami indetta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino per ilconferimento di un incarico quinquennale di [OSCURATO:PERSONA] diStruttura Complessa dell’U.O.C. di Chirurgia Generale nonché ladeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] Generale n. 750 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nellaspecie disapplicata, disponendo la ripetizione della proceduraconcorsuale mediante riesame dei curricula e attribuzionecomprovata dei punteggi: procedura in cui l’incarico era statoconferito al dott. [OSCURATO:PERSONA], classificatosi primo, mentrel’originario ricorrente si era classificato terzo.2.

Nel ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato tremotivi di censura.3. [OSCURATO:PERSONA] e l’ASL Avellino resistono con controricorso.4.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

La sentenza impugnata, dopo avere richiamatogiurisprudenza di legittimità in materia ed aver precisato lanormativa applicabile nel caso di specie (cd. legge Balduzzi dicui al d.l. n. 158/2012 conv. in legge n. 189/2012), ha precisatoche: a) la procedura di nomina non era di tipo concorsuale; b)Numero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 10199/2026nella fattispecie non erano stati osservati i criteri di correttezzDaat a pubblicazione 19/04/2026e buona fede nella scelta del candidato; c) se non era possibilepretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiederel’attribuzione dell’incarico, tuttavia era consentito chiederel’annullamento della procedura illegittima che chiaramenteinvestiva anche l’atto di incarico attribuito non correttamente.2.

I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.2.1.

Il primo motivo addebita alla sentenza gravata la violazionee falsa applicazione di norme di legge (art. 15 d. lgs. n.502/1992; art. 1175 e 1375 c.c.; art. 1418, 1° co. c.c.) nellaparte in cui la Corte ha rigettato l’appello avverso la sentenza diprimo grado, confermando la statuizione, con violazione dilegge, di annullamento e ripetizione della procedura selettivaper la nomina di [OSCURATO:PERSONA] di struttura complessa nella sanitàpubblica (nella fattispecie U.O.C.

Chirurgia Generale del P.O.[OSCURATO:PERSONA]), in contrasto con consolidata giurisprudenza dilegittimità in materia che non consente tale tipologia diprovvedimento.2.2.

Il secondo motivo ascrive alla pronuncia impugnata laviolazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 15 d. lgs.n. 502/1992, D.P.R. n. 483 e 484 del 1997, artt. 1175 e 1375c.c.) per avere la Corte territoriale dichiarato illegittima la sceltadel [OSCURATO:PERSONA] Generale di nominare il ricorrente quale direttoredella U.O.C. di Chirurgia Generale, censurando la valutazionedella Commissione esaminatrice relativamente all’anzianità diservizio, alle pubblicazioni offerte, alla partecipazione aconvegni e congressi, alla tipologia delle prestazioni, ciò incontrasto con quanto disposto dalle citate norme legislative chedisciplinano l’operato e l’ambito di discrezionalità dellaCommissione esaminatrice.Numero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/20262.3.

Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della senteNnuzmaer op dei rra ccolta generale 10199/2026violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2°, e violazione dell’arDta.t a pubblicazione 19/04/2026118 disp. att. c.p.c., perché la motivazione non consente dicomprendere la ratio decidendi stante l’affermazione soloformale, da un lato, dei principi di diritto affermati in materiadalla Corte di cassazione, e dall’altro, con violazione degli stessi,disponendo, in difformità con l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza, l’annullamento della procedura selettiva e la suaripetizione.3.

Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso.3.1.

Il motivo non è fondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmenteNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026mancante o meramente apparente, ovvero si fondi Nusmue ro udi nra ccolta generale 10199/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulDtait a pubblicazione 19/04/2026perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass., n. 7090/2022).3.2.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con argomentazioniche consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, haspecificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso ilquale ha ritenuto di ritenere ammissibile e fondata la richiestadi annullamento della procedura che investiva l’atto di incaricoin quanto attribuito non correttamente.

Sotto il profilo formale,pertanto, alcun vizio motivazionale è ravvisabile.4.

Venendo all’esame del primo motivo di ricorso, deve rilevarsi,invece, la sua fondatezza.4.1.

In primo luogo, va ribadito, come già affermato da questaCorte (per tutte Cass. Sez.

Un. n. 6455/2020, che ha affermatola giurisdizione del giudice ordinario, e Cass. n. 25042/2025),che “la procedura per il conferimento di incarico di direttore distruttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n.502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguitodelle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. conmodif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo unoschema che prevede la scelta di carattere essenzialmentefiduciario di un professionista ad opera del direttore generaledella ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei daun'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalitàe capacità manageriali; ne consegue che, avendo la fase dinomina carattere dominante rispetto all'intero percorso dellaselezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura diselezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto alNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezNiuomnerao ldei r,a ccolta generale 10199/2026di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per Dialt a pubblicazione 19/04/2026principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione delgiudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione conriferimento alle singole fasi del procedimento”.4.2.

Ciò premesso, la doglianza è fondata perché la gravatasentenza, che ha confermato la pronuncia di primo grado che,previa disapplicazione della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA]. 750 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto la ripetizione dellaprocedura concorsuale mediante il riesame dei curricula econ i consolidati principi di legittimità affermati da questa Corte.Invero, è stato precisato che, nel procedimento di conferimentodi incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 vi sono sostanzialmente due fasi:la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulatodall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare unarosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda,finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alladiscrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previaformazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elementorilevante per l'assegnazione finale è quello dell'idoneità; l’atto diconferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fondasu una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata allaresponsabilità manageriale del direttore generale. (cfr. Cass.Sez.

L. Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021).In ordine alla critica di tale conferimento, si osserva come lascelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delleregole di correttezza e buona fede che consente di valutarel'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento diNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026cui all'art. 97 cost. (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 178N5um2e rod dei ral ccolta generale 10199/202631/07/2009).

Data pubblicazione 19/04/2026Ne consegue che, dovendosi valutare la validità dell'atto diconferimento soltanto sulla base delle norme e dei principi deldiritto privato, l'eventuale inosservanza, in detta valutazione,dei doveri di correttezza e buona fede, mentre può giustificareuna pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perditadi chance) qualora ritualmente proposta, non può giustificarel'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, nonesistendo un principio generale secondo il quale la violazione deisuddetti principi comporti di per sé la nullità o 1'annullabilitàdell'atto (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 25314 del 01/12/2009).Pertanto, una eventuale inosservanza dei doveri imposti dalladisciplina codicistica, nel caso in esame, non avrebbe potutogiustificare la ripetizione della procedura e l’annullamentodell’atto di conferimento dell’incarico ad altro aspirante, ma solouna pretesa risarcitoria del candidato non prescelto (Cass. Sez.Un. 15764/2011; Cass. n. 25314/2009; Cass. n. 21375/2025).In questi termini il motivo merita, quindi, accoglimento.Dei suddetti principi la Corte d’Appello non ha fatto correttaapplicazione.5.

La trattazione del secondo motivo resta conseguentementeassorbita dall’accoglimento del primo.6.

In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbito ilsecondo motivo e rigettato il terzo motivo.La impugnata sentenza deve essere cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rimessa alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del presente grado.

P.Q.MNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 10199/2026La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondDoat a pubblicazione 19/04/2026motivo e rigettato il terzo motivo; cassa la sentenza in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19.2.2026La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026avverso la sentenza n. 229/2023 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 10199/2026NAPOLI, depositata il 26/04/2023 R.G.N. 2411/2020; Data pubblicazione 19/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza di appello impugnata, dagli estremi in epigrafeindicati, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Beneventoche, in accoglimento delle domande proposte dal dott. CarmineGrasso, a seguito di riassunzione del giudizio, a seguito delladeclaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dall’aditoTAR, aveva dichiarato illegittima la pubblica selezione per titolied esami indetta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino per ilconferimento di un incarico quinquennale di [OSCURATO:PERSONA] diStruttura Complessa dell’U.O.C. di Chirurgia Generale nonché ladeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] Generale n. 750 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nellaspecie disapplicata, disponendo la ripetizione della proceduraconcorsuale mediante riesame dei curricula e attribuzionecomprovata dei punteggi: procedura in cui l’incarico era statoconferito al dott. [OSCURATO:PERSONA], classificatosi primo, mentrel’originario ricorrente si era classificato terzo.2. Nel ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato tremotivi di censura.3. [OSCURATO:PERSONA] e l’ASL Avellino resistono con controricorso.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. La sentenza impugnata, dopo avere richiamatogiurisprudenza di legittimità in materia ed aver precisato lanormativa applicabile nel caso di specie (cd. legge Balduzzi dicui al d.l. n. 158/2012 conv. in legge n. 189/2012), ha precisatoche: a) la procedura di nomina non era di tipo concorsuale; b)Numero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 10199/2026nella fattispecie non erano stati osservati i criteri di correttezzDaat a pubblicazione 19/04/2026e buona fede nella scelta del candidato; c) se non era possibilepretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiederel’attribuzione dell’incarico, tuttavia era consentito chiederel’annullamento della procedura illegittima che chiaramenteinvestiva anche l’atto di incarico attribuito non correttamente.2. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.2.1. Il primo motivo addebita alla sentenza gravata la violazionee falsa applicazione di norme di legge (art. 15 d. lgs. n.502/1992; art. 1175 e 1375 c.c.; art. 1418, 1° co. c.c.) nellaparte in cui la Corte ha rigettato l’appello avverso la sentenza diprimo grado, confermando la statuizione, con violazione dilegge, di annullamento e ripetizione della procedura selettivaper la nomina di [OSCURATO:PERSONA] di struttura complessa nella sanitàpubblica (nella fattispecie U.O.C. Chirurgia Generale del P.O.[OSCURATO:PERSONA]), in contrasto con consolidata giurisprudenza dilegittimità in materia che non consente tale tipologia diprovvedimento.2.2. Il secondo motivo ascrive alla pronuncia impugnata laviolazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 15 d. lgs.n. 502/1992, D.P.R. n. 483 e 484 del 1997, artt. 1175 e 1375c.c.) per avere la Corte territoriale dichiarato illegittima la sceltadel [OSCURATO:PERSONA] Generale di nominare il ricorrente quale direttoredella U.O.C. di Chirurgia Generale, censurando la valutazionedella Commissione esaminatrice relativamente all’anzianità diservizio, alle pubblicazioni offerte, alla partecipazione aconvegni e congressi, alla tipologia delle prestazioni, ciò incontrasto con quanto disposto dalle citate norme legislative chedisciplinano l’operato e l’ambito di discrezionalità dellaCommissione esaminatrice.Numero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/20262.3. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della senteNnuzmaer op dei rra ccolta generale 10199/2026violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2°, e violazione dell’arDta.t a pubblicazione 19/04/2026118 disp. att. c.p.c., perché la motivazione non consente dicomprendere la ratio decidendi stante l’affermazione soloformale, da un lato, dei principi di diritto affermati in materiadalla Corte di cassazione, e dall’altro, con violazione degli stessi,disponendo, in difformità con l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza, l’annullamento della procedura selettiva e la suaripetizione.3. Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso.3.1. Il motivo non è fondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmenteNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026mancante o meramente apparente, ovvero si fondi Nusmue ro udi nra ccolta generale 10199/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulDtait a pubblicazione 19/04/2026perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass., n. 7090/2022).3.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con argomentazioniche consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, haspecificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso ilquale ha ritenuto di ritenere ammissibile e fondata la richiestadi annullamento della procedura che investiva l’atto di incaricoin quanto attribuito non correttamente. Sotto il profilo formale,pertanto, alcun vizio motivazionale è ravvisabile.4. Venendo all’esame del primo motivo di ricorso, deve rilevarsi,invece, la sua fondatezza.4.1. In primo luogo, va ribadito, come già affermato da questaCorte (per tutte Cass. Sez. Un. n. 6455/2020, che ha affermatola giurisdizione del giudice ordinario, e Cass. n. 25042/2025),che “la procedura per il conferimento di incarico di direttore distruttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n.502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguitodelle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. conmodif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo unoschema che prevede la scelta di carattere essenzialmentefiduciario di un professionista ad opera del direttore generaledella ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei daun'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalitàe capacità manageriali; ne consegue che, avendo la fase dinomina carattere dominante rispetto all'intero percorso dellaselezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura diselezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto alNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezNiuomnerao ldei r,a ccolta generale 10199/2026di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per Dialt a pubblicazione 19/04/2026principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione delgiudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione conriferimento alle singole fasi del procedimento”.4.2. Ciò premesso, la doglianza è fondata perché la gravatasentenza, che ha confermato la pronuncia di primo grado che,previa disapplicazione della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA]. 750 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto la ripetizione dellaprocedura concorsuale mediante il riesame dei curricula econ i consolidati principi di legittimità affermati da questa Corte.Invero, è stato precisato che, nel procedimento di conferimentodi incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 vi sono sostanzialmente due fasi:la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulatodall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare unarosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda,finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alladiscrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previaformazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elementorilevante per l'assegnazione finale è quello dell'idoneità; l’atto diconferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fondasu una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata allaresponsabilità manageriale del direttore generale. (cfr. Cass.Sez. L. Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021).In ordine alla critica di tale conferimento, si osserva come lascelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delleregole di correttezza e buona fede che consente di valutarel'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento diNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026cui all'art. 97 cost. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 178N5um2e rod dei ral ccolta generale 10199/202631/07/2009). Data pubblicazione 19/04/2026Ne consegue che, dovendosi valutare la validità dell'atto diconferimento soltanto sulla base delle norme e dei principi deldiritto privato, l'eventuale inosservanza, in detta valutazione,dei doveri di correttezza e buona fede, mentre può giustificareuna pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perditadi chance) qualora ritualmente proposta, non può giustificarel'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, nonesistendo un principio generale secondo il quale la violazione deisuddetti principi comporti di per sé la nullità o 1'annullabilitàdell'atto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25314 del 01/12/2009).Pertanto, una eventuale inosservanza dei doveri imposti dalladisciplina codicistica, nel caso in esame, non avrebbe potutogiustificare la ripetizione della procedura e l’annullamentodell’atto di conferimento dell’incarico ad altro aspirante, ma solouna pretesa risarcitoria del candidato non prescelto (Cass. Sez.Un. 15764/2011; Cass. n. 25314/2009; Cass. n. 21375/2025).In questi termini il motivo merita, quindi, accoglimento.Dei suddetti principi la Corte d’Appello non ha fatto correttaapplicazione.5. La trattazione del secondo motivo resta conseguentementeassorbita dall’accoglimento del primo.6. In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbito ilsecondo motivo e rigettato il terzo motivo.La impugnata sentenza deve essere cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rimessa alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del presente grado. P.Q.MNumero registro generale 20487/2023Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 10199/2026La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondDoat a pubblicazione 19/04/2026motivo e rigettato il terzo motivo; cassa la sentenza in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19.2.2026La PresidenteIrene Tricomi
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