CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 26563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -già intimato- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n.25406/2024 pubblicata il 23/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza numero 25406/2024 pubblicata il 23/09/2024 questa Corte dopo aver ricostruito i due motivi di ricorso proposti dalla Banca e ritenuto che essi potessero essere trattati congiuntamente, ha concluso che l’accoglimento del primo motivo assorbisse la valutazione del secondo (cfr. pagina 4 e 5 dell’Ordinanza): “…3.2 – Ciò posto il Collegio rileva che il primo motivo di cassazione è fondato anche in punto decisività dell’omissione, e ciò in ragione del consolidato orientamento di legittimità (Cass. SS.UU. 9769/2020) circa la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ove questi abbia spedito per posta ordinaria di un plico contenente un assegno di traenza non trasferibile che sia stato, intercettato, trafugato, e incassato in modo abusivo per effetto di una colposa negoziazione dell’istituto di credito cui è stato presentato (aspetto, quello della decisività, che costituendo un requisito della censura tipica dedotta assorbe la valutazione del secondo motivo, che censura la violazione di legge prospettando l’errata applicazione della norma di cui al 1227 c.c. alla luce della sentenza delle SS.UU. citata)….” - tuttavia, nel dispositivo, è stato i ndicato che: “… La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità….” (cfr. pagina 11 e 12 dell’Ordinanza) sicché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha chiesto disporre la correzione materiale della ordinanza predetta emergendo un contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e quanto dichiarato in motivazione; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale non sono state depositate memorie; considerato - che può accedersi alla richiesta, concretando la relativa mancanza un errore materiale trattandosi, invero, come già affermato da questa Corte «di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità» (Cfr. sul punto tra le tante Cass. 15.01.2019 n. 668). In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nel dispositivo dell’ordinanza n. 25406/2024 pubblicata in data 23.09.2024, è scritto: «…La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità…», deve leggersi: «….La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità…»; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 25406/2024 pubblicata in data 23.09.2024, laddove è scritto: «…La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità…», deve leggersi: «….La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità…»; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. pro