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Cassazione n. 23240/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19426-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 250/2019 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 12/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Conti-[OSCURATO:PERSONA] d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente parziale riforma della pronunzia Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Campania n. 277 del 10/7/2017, ha rideterminato in diminuzione l'ammontare liquidato dal giudice di prime cure a carico del predetto a titolo di responsabilità contabile per <<un incarico di cui alla fattura emessa in data 13.5.2009 nei riguardi del Prof.

Ascione dell'importo lordo di euro 9.360,00>> svolto senza l'autorizzazione dell'Università degli Studi di Salerno-Facoltà di Ingegneria, presso la quale espletava Ric. 2020 n. 19426 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -2- la propria attività di «Professore associato, nominato nel 2002 per il settore scientifico disciplinare ICAR/08 ( Scienza delle costruzioni )>>.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice contabile di appello il Feo propone ora ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la Procura generale presso la Corte dei Conti.

L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Con conclusioni scritte ex art. 380 bis.1 c.p.c. del 20/10/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con entrambi i motivi il ricorrente denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 3, 7, 63 d.lgs. n. 165 del 2001, 1, L. n. 190 del 2012».

Si duole non essersi dal giudice contabile considerato che nella specie l'addebito mosso sia antecedente all'entrata in vigore dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, L. n. 190 del 2012.

Lamenta che, <<costituendo l'obbligo di versamento da parte del Prof.

Feo, in favore dell'amministrazione di appartenenza, delle somme percepite nello svolgimento di attività professionali in situazione di incompatibilità con lo status di pubblico dipendente ... una particolare sanzione prevista dalla legge per la violazione del dovere di fedeltà, tale obbligo, per come delineato dal cit. comma 7, prescinde da quelli che sono i necessari presupposti della responsabilità per danno erariale ( evento dannoso, nesso causale con una data condotta e relativo elemento psicologico )».

Si duole non essersi considerato che, «ove si dovesse ritenere che la controversia per il recupero dei compensi de quibus sia assorbita nella materia del rapporto lavorativo, alla luce del riparto di giurisdizione in tale ambito essa ricadrebbe nella giurisdizione del Ric. 2020 n. 19426 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -3- giudice amministrativo, infatti il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 63, comma 4, rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al cit. d.lgs. n. 165, art. 3, tra i quali rientra il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari», sicché l'<<utilizzo della giurisdizione, con relativo rito, per danno erariale in un caso di conclamata irrogazione di sanzione prevista dalla legge, al posto della particolare giurisdizione, con il rito sanzionatorio, prevista dalla legge in tali vicende ( in atto dall'art. 133 co. 10 del Codice della Giustizia contabile ), lungi dal rappresentare un semplice "error in procedendo" ( ipotizzabile solo nell'ambito di una stessa giurisdizione, intesa come attribuzione giurisdizionale specifica ), determina uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione per danno attribuita alla Corte dei Conti ed una radicale carenza di potere giurisdizionale per il caso in esame».

Lamenta che <<qualora sia incentrata su aspetti relativi al rapporto di lavoro intercorrente tra professore universitario ed ente di appartenenza, questa, per espressa disposizione di legge>> è <<devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, all'esito della pronunzia Cass., Sez.

Un., n. 19072 del 2016 si è consolidato il principio in base al quale la controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. volta a ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche dopo l'inserimento, nell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, del comma 7 bis ad opera dell'art. 1, comma 42 lett. b), L. n. 190 del 2012 ( in base al quale l'<<omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di Ric. 2020 n. 19426 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -4- responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti>> ), attesa la natura sanzionatoria dell'obbligo di versamento previsto dal comma 7, che prescinde dalla sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile ( v.

Cass., Sez.

Un., 19/1/2018, n. 16722; Cass., Sez.

Un., 16/4/2018, n. 1415; Cass., Sez.

Un., 9/3/2018, n. 5789; Cass., Sez.

Un., 28/5/2018, n. 13239; Cass., Sez.

Un., 3/8/2018, n. 20533; Cass., Sez.

Un., 10/1/2017, n. 8688 ).

Queste Sezioni Unite hanno successivamente peraltro al riguardo diversamente ritenuto che l'azione ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della Corte dei Conti nei confronti di dipendente della P.A., che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta come nella specie in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta ma altresì annettendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse, dovendo privilegiarsi il proficuo svolgimento di quello principale e l'adeguata destinazione di energie lavorative al rapporto pubblico (v.

Cass., Sez.

Un., 26/6/2019, n. 17124 e, conformemente, Cass., Sez.

Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez.

Un., 8/7/2020, n. 14237, e, da ultimo, Cass. Sez.

Un., 25/3/2021, n. 8507).

L'obbligo di versamento ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 si configura dunque come una particolare sanzione ex lege, volta a rafforzare la fedeltà del pubblico dipendente.

E la giurisdizione contabile è ravvisabile solo se alla violazione del dovere di fedeltà o all'omesso versamento della somma pari al compenso indebitamente Ric. 2020 n. 19426 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -5- percepito dal dipendente si accompagnino specifici profili di danno (v.

Cass., Sez.

Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez.

Un., 26/6/2019, n. 17124).

Queste Sezioni Unite hanno ulteriormente posto in rilievo come allorquando non sia la P.A. ad agire per il recupero dei compensi erogati al dipendente pubblico per incarichi espletati in assenza di autorizzazione e per fatti antecedenti alla introduzione del comma 7 bis dell'art. 53 ma l'azione nei confronti di soggetto legato alla P.A. da un rapporto d'impiego o di servizio venga come nella specie promossa dal Procuratore contabile, questa trova giustificazione nella violazione del dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare all'Amministrazione i compensi ricevuti, trattandosi di prescrizioni - come detto- volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto.

Hanno altresì sottolineato che la disposizione di cui all'art. 53, comma 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 ( introdotta dalla L. n. 190 del 2012 ) non riveste carattere innovativo ma si pone in rapporto di continuità con l'orientamento giurisprudenziale in precedenza venuto a delinearsi, essendosi dal legislatore attribuita natura di fonte legale alla precedente regola di diritto effettivo di fonte giurisprudenziale (v.

Cass., Sez.

Un., 22/12/2015, n. 25769; Cass., Sez.

Un., 2/11/2011, n. 22688, e, da ultimo, Cass., Sez.

Un., 26/6/2019, n. 17124 e Cass., Sez.

Un., 14/1/2020, n. 415).

A tale stregua, l'azione di responsabilità erariale non interferisce con l'eventuale azione di responsabilità amministrativa della P.A. contro il soggetto tenuto alla retribuzione, l'azione ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 ponendosi rispetto ad essa in termini di Ric. 2020 n. 19426 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -6- indefettibile alternatività ( v.

Cass., Sez.

Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez.

Un., 26/6/2019, n. 17124 ).

Non si è d'altro canto mancato di sottolineare che laddove la P.A. di appartenenza del dipendente percipiente il compenso in difetto di autorizzazione non si attivi ( anche ) in via giudiziale per far valere l'inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, e il Procuratore contabile come nella specie abbia promosso azione di responsabilità contabile in relazione alla tipizzata fattispecie legale ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, alla detta P.A. rimane precluso promuovere la detta azione, essendo da escludere -stante il divieto del bis in idem - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna di esse propria, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte (quella legale), e cioè i compensi indebitamente percepiti in difetto di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che li ha determinati e non riversati, al fine di effettivamente destinarli al bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente ( v.

Cass., Sez.

Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez.

Un., 26/6/2019, n. 17124 ).

Si è infine posto in rilievo che, rientrando l'accertamento delle condizioni di insorgenza della tipizzata responsabilità erariale ( e in particolare la necessità o meno di autorizzazione per lo svolgimento dello specifico incarico extralavorativo ) nei limiti interni della giurisdizione contabile, il richiamo alla differente violazione prevista dal comma 9 dello stesso art. 53, punita come illecito amministrativo di cui all'art. 6 D.L. n. 79 del 1997, convertito L. n. 140 del 1997, risulta inconferente ai fini della questione di giurisdizione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione pecuniaria ( v.

Cass., 29/4/2008, n. 10852 ).

Ric. 2020 n. 19426 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -7- Orbene, dei suindicati principi la Corte di Conti-[OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, trattandosi nella specie, come posto in rilievo anche dal P.G. presso questa Corte nelle rassegnate conclusioni scritte, di controversia relativa non già ad un rapporto di lavoro bensì di responsabilità amministrativa di tipo erariale per l'<<attività libero professionale» dall'odierno ricorrente svolta senza la relativa autorizzazione da parte dell'Università presso la quale espletava la propria attività lavorativa in qualità di Professore associate, sicché non è nella specie configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale giudice delle controversie di lavoro ex art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001.

Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti, e non avendo l'altra intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19426-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 250/2019 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 12/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Conti-[OSCURATO:PERSONA] d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente parziale riforma della pronunzia Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Campania n. 277 del 10/7/2017, ha rideterminato in diminuzione l'ammontare liquidato dal giudice di prime cure a carico del predetto a titolo di responsabilità contabile per <<un incarico di cui alla fattura emessa in data 13.5.2009 nei riguardi del Prof. Ascione dell'importo lordo di euro 9.360,00>> svolto senza l'autorizzazione dell'Università degli Studi di Salerno-Facoltà di Ingegneria, presso la quale espletava Ric. 2020 n. 19426 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- la propria attività di «Professore associato, nominato nel 2002 per il settore scientifico disciplinare ICAR/08 ( Scienza delle costruzioni )>>. Avverso la suindicata pronunzia del giudice contabile di appello il Feo propone ora ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la Procura generale presso la Corte dei Conti. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva. Con conclusioni scritte ex art. 380 bis.1 c.p.c. del 20/10/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con entrambi i motivi il ricorrente denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 3, 7, 63 d.lgs. n. 165 del 2001, 1, L. n. 190 del 2012». Si duole non essersi dal giudice contabile considerato che nella specie l'addebito mosso sia antecedente all'entrata in vigore dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, L. n. 190 del 2012. Lamenta che, <<costituendo l'obbligo di versamento da parte del Prof. Feo, in favore dell'amministrazione di appartenenza, delle somme percepite nello svolgimento di attività professionali in situazione di incompatibilità con lo status di pubblico dipendente ... una particolare sanzione prevista dalla legge per la violazione del dovere di fedeltà, tale obbligo, per come delineato dal cit. comma 7, prescinde da quelli che sono i necessari presupposti della responsabilità per danno erariale ( evento dannoso, nesso causale con una data condotta e relativo elemento psicologico )». Si duole non essersi considerato che, «ove si dovesse ritenere che la controversia per il recupero dei compensi de quibus sia assorbita nella materia del rapporto lavorativo, alla luce del riparto di giurisdizione in tale ambito essa ricadrebbe nella giurisdizione del Ric. 2020 n. 19426 sez. SU - ud. 23-11-2021 -3- giudice amministrativo, infatti il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 63, comma 4, rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al cit. d.lgs. n. 165, art. 3, tra i quali rientra il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari», sicché l'<<utilizzo della giurisdizione, con relativo rito, per danno erariale in un caso di conclamata irrogazione di sanzione prevista dalla legge, al posto della particolare giurisdizione, con il rito sanzionatorio, prevista dalla legge in tali vicende ( in atto dall'art. 133 co. 10 del Codice della Giustizia contabile ), lungi dal rappresentare un semplice "error in procedendo" ( ipotizzabile solo nell'ambito di una stessa giurisdizione, intesa come attribuzione giurisdizionale specifica ), determina uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione per danno attribuita alla Corte dei Conti ed una radicale carenza di potere giurisdizionale per il caso in esame». Lamenta che <<qualora sia incentrata su aspetti relativi al rapporto di lavoro intercorrente tra professore universitario ed ente di appartenenza, questa, per espressa disposizione di legge>> è <<devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo>>. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, all'esito della pronunzia Cass., Sez. Un., n. 19072 del 2016 si è consolidato il principio in base al quale la controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. volta a ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche dopo l'inserimento, nell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, del comma 7 bis ad opera dell'art. 1, comma 42 lett. b), L. n. 190 del 2012 ( in base al quale l'<<omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di Ric. 2020 n. 19426 sez. SU - ud. 23-11-2021 -4- responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti>> ), attesa la natura sanzionatoria dell'obbligo di versamento previsto dal comma 7, che prescinde dalla sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile ( v. Cass., Sez. Un., 19/1/2018, n. 16722; Cass., Sez. Un., 16/4/2018, n. 1415; Cass., Sez. Un., 9/3/2018, n. 5789; Cass., Sez. Un., 28/5/2018, n. 13239; Cass., Sez. Un., 3/8/2018, n. 20533; Cass., Sez. Un., 10/1/2017, n. 8688 ). Queste Sezioni Unite hanno successivamente peraltro al riguardo diversamente ritenuto che l'azione ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della Corte dei Conti nei confronti di dipendente della P.A., che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta come nella specie in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta ma altresì annettendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse, dovendo privilegiarsi il proficuo svolgimento di quello principale e l'adeguata destinazione di energie lavorative al rapporto pubblico (v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124 e, conformemente, Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez. Un., 8/7/2020, n. 14237, e, da ultimo, Cass. Sez. Un., 25/3/2021, n. 8507). L'obbligo di versamento ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 si configura dunque come una particolare sanzione ex lege, volta a rafforzare la fedeltà del pubblico dipendente. E la giurisdizione contabile è ravvisabile solo se alla violazione del dovere di fedeltà o all'omesso versamento della somma pari al compenso indebitamente Ric. 2020 n. 19426 sez. SU - ud. 23-11-2021 -5- percepito dal dipendente si accompagnino specifici profili di danno (v. Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124). Queste Sezioni Unite hanno ulteriormente posto in rilievo come allorquando non sia la P.A. ad agire per il recupero dei compensi erogati al dipendente pubblico per incarichi espletati in assenza di autorizzazione e per fatti antecedenti alla introduzione del comma 7 bis dell'art. 53 ma l'azione nei confronti di soggetto legato alla P.A. da un rapporto d'impiego o di servizio venga come nella specie promossa dal Procuratore contabile, questa trova giustificazione nella violazione del dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare all'Amministrazione i compensi ricevuti, trattandosi di prescrizioni - come detto- volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto. Hanno altresì sottolineato che la disposizione di cui all'art. 53, comma 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 ( introdotta dalla L. n. 190 del 2012 ) non riveste carattere innovativo ma si pone in rapporto di continuità con l'orientamento giurisprudenziale in precedenza venuto a delinearsi, essendosi dal legislatore attribuita natura di fonte legale alla precedente regola di diritto effettivo di fonte giurisprudenziale (v. Cass., Sez. Un., 22/12/2015, n. 25769; Cass., Sez. Un., 2/11/2011, n. 22688, e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124 e Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 415). A tale stregua, l'azione di responsabilità erariale non interferisce con l'eventuale azione di responsabilità amministrativa della P.A. contro il soggetto tenuto alla retribuzione, l'azione ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 ponendosi rispetto ad essa in termini di Ric. 2020 n. 19426 sez. SU - ud. 23-11-2021 -6- indefettibile alternatività ( v. Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124 ). Non si è d'altro canto mancato di sottolineare che laddove la P.A. di appartenenza del dipendente percipiente il compenso in difetto di autorizzazione non si attivi ( anche ) in via giudiziale per far valere l'inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, e il Procuratore contabile come nella specie abbia promosso azione di responsabilità contabile in relazione alla tipizzata fattispecie legale ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, alla detta P.A. rimane precluso promuovere la detta azione, essendo da escludere -stante il divieto del bis in idem - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna di esse propria, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte (quella legale), e cioè i compensi indebitamente percepiti in difetto di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che li ha determinati e non riversati, al fine di effettivamente destinarli al bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente ( v. Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 415; Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124 ). Si è infine posto in rilievo che, rientrando l'accertamento delle condizioni di insorgenza della tipizzata responsabilità erariale ( e in particolare la necessità o meno di autorizzazione per lo svolgimento dello specifico incarico extralavorativo ) nei limiti interni della giurisdizione contabile, il richiamo alla differente violazione prevista dal comma 9 dello stesso art. 53, punita come illecito amministrativo di cui all'art. 6 D.L. n. 79 del 1997, convertito L. n. 140 del 1997, risulta inconferente ai fini della questione di giurisdizione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione pecuniaria ( v. Cass., 29/4/2008, n. 10852 ). Ric. 2020 n. 19426 sez. SU - ud. 23-11-2021 -7- Orbene, dei suindicati principi la Corte di Conti-[OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, trattandosi nella specie, come posto in rilievo anche dal P.G. presso questa Corte nelle rassegnate conclusioni scritte, di controversia relativa non già ad un rapporto di lavoro bensì di responsabilità amministrativa di tipo erariale per l'<<attività libero professionale» dall'odierno ricorrente svolta senza la relativa autorizzazione da parte dell'Università presso la quale espletava la propria attività lavorativa in qualità di Professore associate, sicché non è nella specie configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale giudice delle controversie di lavoro ex art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001. Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti, e non avendo l'altra intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento d
Sentenza Cassazione n. 23240/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris