CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1978
Cassazione n. 05169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/09/1978 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha parzialmente rigettato, per quanto in questa sede di interesse, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catania in data 28/11/2019, col quale era respinta l'istanza di liberazione anticipata con riguardo al periodo dal 9/4/2016 al 9/4/2018, accogliendolo solo in relazione al semestre dal 9/4/2016 al 9/10/2016. E ciò in ragione della pluralità di infrazioni commesse (ben cinque, venendo ammonito in data 23.11.17 ed escluso dalle attività ricreative e sportive per giorni 10 il 6.4.17, per giorni 3 il 2.9.17,, per giorni 3 il 9.10.17 e sempre per giorni 3 il 10.10.17) e tipologia delle stesse, elementi, invero, sintomatici di una mancanza di opera di rieducazione del condannato anche per i semestri successivi (venendo, invece, accolto il reclamo in relazione al primo semestre). Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Buza. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione, anche come travisamento della prova. Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha escluso il beneficio nel semestre che va dal 10.10.17 al 9.4.18, pur non essendo stata commessa nello stesso alcuna infrazione, riguardando la sanzione applicata il 10.10.17 un fatto del giorno precedente. Rileva che verosimilmente l'ammonizione, che è sanzione disciplinare più lieve e interviene nel caso di prima trasgressione, deve intendersi riferita a gennaio 2017 e non a novembre 2017, come indicato per mero errore materiale. Col secondo motivo di ricorso il difensore denuncia violazione dell'art. 54 Ord. pen. sul concetto di partecipazione all'opera di rieducazione ed assoluta mancanza di motivazione. Ci si duole che nel provvedimento non si faccia riferimento alle infrazioni ma solo alle sanzioni inflitte, da cui non può risalirsi alla gravità delle infrazioni commesse; e che quindi non sia evincibile l'incidenza sul percorso rieducativo. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianze non consentite, aspecifiche e manifestamente infondate. Il difensore non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto.• L'ordinanza impugnata, invero, correttamente valuta gli elementi risultanti dagli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici, quale quella sopra riportata, ritenendo, pertanto, fondato il relativo rigetto dell'istanza di liberazione anticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza in relazione ai tre semestri successivi al 9.10.16. Il ricorso proposto nell'interesse del suddetto, che lamenta un errore materiale irrilevante a fronte della complessiva motivazione e insiste su una, non consentita diversa valutazione di elementi fattuali, trascurando, laddove evidenzia che nell'ultimo semestre non risultano compiute infrazioni, la motivazione dell'ordinanza impugnata facente leva sulla refluenza delle infrazioni pregresse per la loro gravità anche sull'opera di rieducazione dell'ultimo semestre, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso