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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 07561/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28364/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente all’avverso ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore del Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., S.n.c., e [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso - controricorrenti e ricorrenti incidentali – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso SENTENZA d i COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3976/2015depositata il 04/05/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento notificato il 6.3.2012 per l’anno d’imposta 2006 in base ad indagini bancarie, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La CTP, riuniti i ricorsi proposti contro cartella di pagamento a titolo di iscrizione provvisoria, ex art. 15 dpr 602/73, dal curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dal socio [OSCURATO:PERSONA] e contro l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, ha dichiarato nulli gli atti opposti (accertamento e cartelle), ritenendo che la mancata notifica al curatore fallimentare ne comportasse la nullità per carenza di capacità processuale del fallito, atteso che la proceduta era ancora pendente.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle entrate in quanto all’atto di emissione dell’accertamento non era a conoscenza dello statusdi fallito del Puzella, emerso solo a seguito della successiva cartella di pagamento.

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo inefficace la notifica al contribuente persona fisica in ragione della carenza di legittimazione processuale del fallito.

Resiste con controricorso la curatela del fallimento Puzella e propone ricorso incidentale condizionato , al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che deposita successiva memoria.

Considerato che: Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 dpr 633/72, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR considerato irrilevante la mancata comunicazione all’Agenzia del fallimento della società; Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il contribuente impugnato solo l’avviso di accertamento e non la cartella e avendo dedotto solo vizi di merito: la CTR annullando l’accertamento senza esaminare le doglianze ha travalicato i limiti della domanda.

Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la curatela impugnato solo la cartella di pagamento e non l’avviso di accertamento prodromico, che si è pertanto reso definitivo, non essendo stata la cartella impugnata per vizi propri Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 42,43,44, e 48 RD 267/1942 ex art. 360 n. 3 c.p.c. a fronte della omessa comunicazione da parte della curatela della dichiarazione di cui all’art. 35 dpr 633/72 e in ogni caso che dal combinato disposto delle norme indicate emerge la possibilità che il fallito sia destinatario di atti impositivi.

Col quinto motivo si deduce violazione degli artt. 42 e 44, RD 267/1942 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che in presenza di fallimento la parte possa svolgere attività personale.

Col sesto motivo si deduce violazione art. 32 dpr 600/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR onerato l’Ufficio della prova di quanto accertato mentre in caso di accertamenti bancari scaturenti da indagini finanziarie è il contribuente a dover dimostrare la mancata evasione d’imposta.

Rilevato che la controversia intercetta, in relazione al primo, quarto e quinto motivo di ricorso, la problematica sulle condizioni per l’esercizio dell’azione da parte del fallito sull’accertamento riguardante la società, questione rimessa alle S.U. con ord. int. n. 25373/22 quale questione di massima di particolare importanza sui limiti della legittimazione straordinaria del fallito all’impugnazione dell’avviso di accertamento per debiti tributari ante dichiarazione di fallimento quando l’avviso di accertamento sia stato notificato dopo la dichiarazione di fallimento; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28364/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente all’avverso ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore del Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., S.n.c., e [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso - controricorrenti e ricorrenti incidentali – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso SENTENZA d i COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3976/2015depositata il 04/05/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento notificato il 6.3.2012 per l’anno d’imposta 2006 in base ad indagini bancarie, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP, riuniti i ricorsi proposti contro cartella di pagamento a titolo di iscrizione provvisoria, ex art. 15 dpr 602/73, dal curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dal socio [OSCURATO:PERSONA] e contro l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, ha dichiarato nulli gli atti opposti (accertamento e cartelle), ritenendo che la mancata notifica al curatore fallimentare ne comportasse la nullità per carenza di capacità processuale del fallito, atteso che la proceduta era ancora pendente. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle entrate in quanto all’atto di emissione dell’accertamento non era a conoscenza dello statusdi fallito del Puzella, emerso solo a seguito della successiva cartella di pagamento. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo inefficace la notifica al contribuente persona fisica in ragione della carenza di legittimazione processuale del fallito. Resiste con controricorso la curatela del fallimento Puzella e propone ricorso incidentale condizionato , al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che deposita successiva memoria. Considerato che: Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 dpr 633/72, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR considerato irrilevante la mancata comunicazione all’Agenzia del fallimento della società; Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il contribuente impugnato solo l’avviso di accertamento e non la cartella e avendo dedotto solo vizi di merito: la CTR annullando l’accertamento senza esaminare le doglianze ha travalicato i limiti della domanda. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la curatela impugnato solo la cartella di pagamento e non l’avviso di accertamento prodromico, che si è pertanto reso definitivo, non essendo stata la cartella impugnata per vizi propri Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 42,43,44, e 48 RD 267/1942 ex art. 360 n. 3 c.p.c. a fronte della omessa comunicazione da parte della curatela della dichiarazione di cui all’art. 35 dpr 633/72 e in ogni caso che dal combinato disposto delle norme indicate emerge la possibilità che il fallito sia destinatario di atti impositivi. Col quinto motivo si deduce violazione degli artt. 42 e 44, RD 267/1942 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che in presenza di fallimento la parte possa svolgere attività personale. Col sesto motivo si deduce violazione art. 32 dpr 600/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR onerato l’Ufficio della prova di quanto accertato mentre in caso di accertamenti bancari scaturenti da indagini finanziarie è il contribuente a dover dimostrare la mancata evasione d’imposta. Rilevato che la controversia intercetta, in relazione al primo, quarto e quinto motivo di ricorso, la problematica sulle condizioni per l’esercizio dell’azione da parte del fallito sull’accertamento riguardante la società, questione rimessa alle S.U. con ord. int. n. 25373/22 quale questione di massima di particolare importanza sui limiti della legittimazione straordinaria del fallito all’impugnazione dell’avviso di accertamento per debiti tributari ante dichiarazione di fallimento quando l’avviso di accertamento sia stato notificato dopo la dichiarazione di fallimento; P.Q.M
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