CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 28495/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 975 [OSCURATO:PERSONA] PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6985/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/12/2024 del Tribunale di Prato, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle generiche [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 dicembre 2024 il G.o.t. del Tribunale di Prato ha condannato l’imputato alle pene di legge per le violazioni degli art. 64, comma 1, lett. a) e d), 71, comma 4, lett. a), 46, comma 2, 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008. 2. Ricorre per cassazione l’imputato per vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle generiche (primo motivo) e della sospensione condizionale della pena (terzo motivo) nonché all’entità della pena applicata (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente al primo e al terzo motivo perché si desume dalla sentenza che la difesa aveva chiesto il minimo della pena e i benefici di legge ma il Giudice ha omesso di rispondere su entrambi i punti. E’ manifestamente infondato, invece, quanto al secondo motivo perché il reato del capo 4), consistente nella violazione dell’art. 71, comma 4, lett. a), è punito, stando all’art. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28495/2025 Roma, lì, 04/08/2025 87, comma 2), lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008, con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda da euro 2.500 ad euro 6.400, per cui basta il riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. senza ulteriori motivazioni (Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264726- 01, secondo cui il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente). L’aumento per la continuazione è stato contenuto nella misura di 1/3 per le altre contravvenzioni, per cui il risultato finale della pena di euro 3.600 di ammenda è largamente inferiore al medio edittale del reato del capo 4). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza vada annullata relativamente ai punti concernenti le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, mentre, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., deve dichiararsi l’irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità penale. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai punti concernenti le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]