CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16950/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8149/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso , da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore , con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 1082/02/2021,depositata in data 27 settembre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ma ggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: IRPEF 2010-2011 -Redditi di partecipazione -Società in accomandita semplice -Art. 5 t.u.i.r. -Raddoppio dei termini -Art. 43 d.P.R. n. 600/1973 - Denuncia penale - Necessità - [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento n n . TQY01X601513/2017 e TQY01X601514/2017, con i qual i le veniva imputato, nella veste di socia accomandante della società [OSCURATO:SOCIETA]di D’[OSCURATO:PERSONA] C., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF pergli anni d’imposta 20 10 e 20 11 , un maggior reddito di partecipazioneex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’accertamento scaturiva da un controllo contabile effettuato nei confronti della società (destinataria di precedente avviso, non impugnato e definito con adesione)all’esito del quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’utilizzo di fatture, rilasciate alla società cartiera [OSCURATO:PERSONA], per operazioni oggettivamente inesistenti. La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto impositivo sul presupposto che gli avvisidi accertamento venivano notificat i oltre i termini di decadenza, assumendo che non poteva operare nei suoi confronti il raddoppio dei termini per sussistenza di fattispecie penalmente rilevante (utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, in quanto la stessanon si era mai ingerita nella gestione sociale. Nel merito, la contribuente eccepiva che la pretesa erariale doveva essere ridotta in eguale misura rispetto alla riduzione che era stata effettuata a seguito dell’accertamento per adesione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provincialedi Ancona accoglieva il ricorsodella contribuente, ritenendo illegittima l’applicazione al caso di speciedel raddoppio dei termin i di cui all’art. 43 d.P.R. 600/1973 , atteso che non era emerso un quadro indiziario di reato per cui sussiste l’obbligo di denuncia a carico della contribuente. 2. Interposto gravame dall’Ufficio, l a Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello , afferma ndo che a rilevare fosse il mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. , a nulla rilevando l’effettiva presentazione della denuncia o l’accertamento penale del reato. Affermava, poi , che in virtù del principio di unitarietà dell’accertamento del maggior reddito emesso nei confronti della società e dei soci, il raddoppio dei termini doveva operare anche nei confronti della socia accomandante in ragione della sussistenza di fattispecie penalmente rilevante. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 600 del 1973, art. 43 e del DPR n. 633 del 1972, art. 57, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche ha violato le norme applicabili alla fattispecie laddove ha confermato la legittimità dell’accertamento in relazione all’applicabilità del c.d. raddoppio dei termini con riguardo alle violazioni non oggetto di denuncia penale nei confronti della contribuente/socia accomandante». Censura, in particolare, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in virtù di un ‘automatismo transitivo’, che il raddoppio dei termini potesse operare anche nei confronti della socia accomandante, benché fosse pacifico che nessuna notizia di reato era stata trasmessa intal senso alla Procura della Repubblica di Ancona (pag. 13 del ricorso). Deduce la propria estraneità alla gestione societaria, avendo assunto la qualifica di socia accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. con l’auspicio, poi disatteso, di ottenere una occupazione lavorativa presso detta società. Afferma, poi, di non avere alcun legame di parentela o semplice vicinanza con gli altri soci. Infine, il raddoppio dei termini trova applicazione nei confronti del soggetto a cui è attribuito l’illecito e non anche con riferimento a coloro che risultano estranei al reato, come stabilito dal principio di colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Deve premettersi che in base all’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006,n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento, previsti nei commi primo e secondo, sono raddoppiati relativamente al periodo di impost a in cui è stata commessa la violazione. In viaparallela, ai fini IVA, per effetto della novella prevista dal comma 25 del citato d.l. n. 223/2006, è stato inserito il medesimo capoverso, all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, dopo il secondo comma. 1.3. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito che, «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato chefacciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31.12.2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 26037 del 2016). Nelle citate pronunce questa Corte ha precisato che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che costituisce un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario, ma che deve essere accertato dal giudice. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e giudizio tributario (in termini, Cass. 15/05/2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/2016 cit.; a ben vedere, sul cd. doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario è successivamente intervenuto il legislatore con l’introduzione dell’art. 21bis d.lgs. 74/2000 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 87/2024, la cui applicazione nella fattispecie è però esclusa). 1.4. Ciò premesso, secondo la disciplina applicabile alla fattispecie oggetto di scrutinio, il raddoppio dei termini deriva, pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti "l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.”, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, di condanna (Cass. 30/05/2016, n. 11171). La Corte costituzionale (sentenza n. 247/2011) ha, infatti, affermato che l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento»(Cass. 10/01/2025, n. 600). 1.5.La CTR ha ritenuto assolto, da parte dell’Ufficio, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia onde giustificare il raddoppio dei termini per l’esercizio del potere accertativo. Sul punto, la giurisprudenza ha più volte chiarito che non è necessario che una specifica contestazione venga indirizzata al socioaccomandante, ritenendosi sufficiente che la notizia di reato sia indirizzata al legale rappresentante della società. Più precisamente, quanto all’applicabilità delle conclusioni finora svolte alla posizione del socio di società di persone , la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento tributario, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, anche del reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti (Cass.07/06/2024, n. 15999). 2. La CTR ha, quindi, fatto corretta applicazione dei principi enucleati in materia da questa Corte e sopra riportati. 3. Il ricorso va, per tutto quanto esposto, rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a ti