CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 24931/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 gennaio 1984; avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2021, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva, dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, ricorso diretto ad ottenere la rescissione del giudicato riferito alla sentenza n. 376 del 2015, emessa dal Tribunale di Grosseto, deducendo di non aver mai avuto conoscenza del giudizio. La corte territoriale respingeva il ricorso rilevando la tardività dell'istanza. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge. Deduce, in particolare, come il difensore nominato non fosse abilitato ad impugnare la sentenza dinanzi alle magistrature superiori, per cui non avrebbe potuto ricorrere per cassazione Il ricorso è generico, in quanto meramente riproduttivo di motivi di censura già dedotti dinanzi alla corte territoriali e adeguatamente vagliati attraverso una motivazione logica e coerente (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). La corte territoriale ha respinto il ricorso rilevando come l'imputato fosse venuto a conoscenza del procedimento già nel 2015, quando, I 3 luglio, avrebbe nominato il suo difensore di fiducia al fine esplicito di impugnare la sentenza di primo grado. L'impugnazione era stata proposta e, in quella sede, non era stata sollevata alcuna questione in ordine alla conoscenza del giudizio. In quello stesso giudizio, asseritamente non conosciuto, peraltro, l'imputato avrebbe nominato, in successione, diversi difensori di fiducia e sarebbe stato sopposto anche a misure cautelari. Cosicché, potendosi ritenere provata la conoscenza del giudizio sin dal 2015, l'istanza, proposta nel 2021, doveva ritenersi tardiva. A fronte dell'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, il ricorrente si limita a rilevare che il difensore nominato non avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione, in quanto non iscritto nell'albo speciale. La censura, oltre che ad essere genericamente formulata ed eccentrica rispetto alle argomentazioni offerte dalla corte territoriale, manca, per come si è detto, della necessaria correlazione con le ragioni argomentate della decisione impugnata. Ne discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere