CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „z [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen.. Egli denuncia la nullità di tale decisione, per essere stata irrogata una pena diversa e più grave (sei anni di reclusione) di quella concordata tra le parti a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen. (sei mesi di reclusione). 2. Dalla lettura degli atti processuali emerge che l'indicazione della pena come «anni 6 di reclusione», resa nel dispositivo redatto in calce alla motivazione della sentenza, costituisce un mero refuso, agevolmente verificato attraverso il confronto con il dispositivo di cui è stata data lettura in udienza, oltre che con la motivazione, in cui la pena finale viene indicata nella misura concordata tra le parti e vengono altresì specificati in modo congruente i singoli passaggi intermedi. Tale errore materiale, dunque, può essere emendato da questa Corte, a norma dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., nel senso che la pena inflitta al ricorrente deve intendersi quella di sei mesi di reclusione. P.Q.M. Letto l'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la quantità della pena è indicata in mesi sei di reclusione. Così deciso, il 28 giugno