CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 46711/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione sia ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel quartiere Provinciale di Messina — dedita, tra l'altro, alle estorsioni ai danni di imprenditori e al controllo illecito del settore del gioco e delle scommesse — capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]; sia ad un'associazione dedita al narcotraffico, diretta e organizzata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Puleo, in prospettazione accusatoria, era partecipe del primo sodalizio quale uomo .di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che l'indagato coadiuvava in relazione a tutte le attività illecite riconducibili al gruppo criminale, occupandosi, in particolare, della riscossione del provento delle estorsioni. Quale partecipe del sodalizio criminale ulteriore, Puleo svolgeva il ruolo di procacciatore della droga e di corriere dalla Calabria. Gli elementi indiziari a carico dell'indagato erano costituiti dalle dichiarazioni di contesto del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Agostino e dalle risultanze di intercettazioni e di filmati di videosorveglianza. Le esigenze cautelari, di massimo spessore, erano invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative e dalla sua allarmante personalità criminale. 2. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia,•articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Pur avendo escluso il riferimento a circostanze non significative, già contestate dalla difesa, il Tribunale si sarebbe limitato a elencare fatti manifestamente privi di capacità dimostrativa della ritenuta sua appartenenza al clan mafioso. D'Agostino avrebbe riferito circostanze anacronistiche. Le intercettazioni sarebbero state travisate quanto all'attribuzione a Puleo del ruolo di esattore dei proventi estorsivi. In ogni caso, l'attività eventualmente svolta dall'indagato, al riguardo, non si collocherebbe in alcun contesto associativo. La mera frequentazione di soggetti affiliati non rileverebbe a titolo di partecipazione associativa.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. Il •oinvolgimento dell'indagato nella fase iniziale dell'acquisto di una partita di stupefacenti proveniente dalla Colombia costituirebbe l'unico episodio delittuoso al quale l'indagato avrebbe partecipato nei lunghi mesi di osservazione investigativa (novembre 2017/marzo 2018). Una condotta isolata di acquisto di stupefacente esigerebbe, al fine di derivarne l'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, una dimostrazione puntuale e rigorosa della sottostante volontà partecipativa e dell'effettivo inserimento dell'agente nell'organizzazione; dimostrazione che mancherebbe (avendo Puleo intrattenuto rapporti con il solo [OSCURATO:PERSONA], e soltanto sporadicamente con altri). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce (richiamando, per verosimile lapsus calami, la posizione di altro indagato, [OSCURATO:PERSONA]) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e di scelta della misura adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Questa Corte, nel suo massimo Consesso, ha di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Lo stare a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inglobato nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile e significativa intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, da circostanze in tal senso adeguatamente significative, quale il ruolo di «braccio destro» del capoclan, rivestito dall'indagato, e il suo diretto coinvolgimento in uno degli snodi cruciali e strategici del programma criminoso della.consorteria, quello della raccolta dei proventi delle attività estorsive. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione del compendio indiziario - incluse in esso le intercettazioni, la cui interpretazione costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze, sostanzialmente incontroverse nella loro storicità; lettura che mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un preteso rapporto di mera sudditanza personale al capoclan. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso • per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo il test in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superato - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 4. Il secondo motivo è parimenti infondato. Con riguardo al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio ad esso di ciascun aderente, non rilevano né la durata del periodo di osservazione delle condotte di acquisto, trasporto o cessione (protratta invero, nella specie, per alcuni mesi), né il. numero delle condotte riscontrate, essendo invece importante che dagli elementi acquisiti possa inferirsi - in sede cautelare, a livello di gravità indiziaria - l'esistenza di un sistema collaudato e organizzato, nel quale l'agente si sia stabilmente inserito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02; cfr., altresì, Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138-01). L'ordinanza impugnata, con motivazione esente da criticità di sorta, coglie puntualmente entrambi gli elementi (la rete organizzata di spaccio e il pieno coinvolgimento in essa dell'indagato), ricavando dalle emergenze investigative, anche attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, il convincimento - sorretto, allo stato, da adeguata concludenza indiziaria - che Puleo, svolgendo ripetutamente attività di approvvigionamento e tenendo diuturni contatti con i sodali, anche diversi dal capoclan, abbia assicurato alle attività del gruppo criminale un apporto stabile, e causalmente efficiente rispetto all'attuazione del programma criminoso concordato. 5.. Quanto al terzo motivo, esso trascura di considerare che, in relazione al contestato reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale, testé delineato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superata da alcuna emergenza che segni l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va esente da censura. 6. Segue la reiezione del proposto ricorso. Le spese processuali debbono essere poste a carico • del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ade