CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 08392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Te) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Teramo rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., volta ad ottenere la restituzione di un immobile oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, al pari di altro già investito di analoga istanza, avrebbe compiuto una verifica "rivalutativa" della vicenda e delle sue circostanze, in luogo di quella richiesta, di natura "documentale", così di fatto svolgendo un nuovo processo teso a sostituirsi a quello già definito, nel quale alla [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe stata attribuita alcuna responsabilità penale. Tale modus procedendi, peraltro, sarebbe stato già censurato da una precedente pronuncia di legittimità (Sez. 3, n. 163 del 2022); - violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe negato alla ricorrente le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, postulando la legittima confisca di un bene, regolarmente acquistato in buona fede, a danno di una società "mai accusata, mai imputata e mai condannata nel processo di merito", peraltro senza alcuna possibilità di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione deve essere qualificata come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. 4. In primo luogo, il Collegio osserva che, con provvedimento del 1°/4/2025, il Consigliere delegato dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente all'esame preliminare del ricorso ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, affinché provvedesse a decidere in ordine all'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sul presupposto che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata emessa de plano. 4.1. Con successiva ordinanza del 16/9/2025, il Tribunale di Teramo ha disposto la restituzione degli atti a questa Corte, sul presupposto che il provvedimento impugnato non era stato, in realtà, pronunciato de plano, ma a scioglimento di una riserva assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 5. Tanto premesso, la conversione del ricorso in opposizione, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., deve comunque essere disposta. 5.1. È stato ripetutamente chiarito, infatti, che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero de plano ai sensi del successivo art. 667, comma 4, l'unico rimedio previsto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguenza che, come tale, deve riqualificarsi l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso (tra le molte, Sez. 2, n. 8645 del 9/11/2022, Cedric, Rv. 284403; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.283061; Sez. 2, n. 12899 del 31/3/2022, Crea, Rv. 283061). La giurisprudenza di legittimità, ancora, è costante nell'affermare che la garanzia dell'opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare, in concreto, una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. n. 15636 del 24/01/2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284512). 5.2. Tanto, a maggior ragione, in un caso, come quello in esame, ove l'opponente è il terzo nei cui confronti si esplicano gli effetti della disposta confisca, che si duole proprio della sua mancata partecipazione alla fase del giudizio di esecuzione. 6. L'impugnazione, pertanto, deve essere qualificata come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 202