CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2018 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Avellino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine reato di cui all'art. 26, comma 1, in relazione all'art. 55, comma 5, lettera a), decreto legislativo 81/2008, commesso nel settembre 2011, in quanto estinto per prescrizione. Si precisa che si è contestato all'imputato di aver, in qualità di direttore generale della società AIR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., omesso di fornire alla ditta appaltatrice dei lavori di pulizia dell'immobile e del parco rotabile della sede operativa della suddetta società, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in relazione ai lavori edili di rimozione di pannelli eternit contenenti amianto. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, mancata pronuncia della formula assolutoria nel merito e insussistenza del reato contestato, in quanto emerge dagli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento la sussistenza dei presupposti per poter pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l'imputato, nella qualità dei direttore generale, pur essendo stato nominato un responsabile della sicurezza, aveva la responsabilità operativa ed esecutiva della società e pertanto sul ricorrente gravavano specifici doveri di controllo e vigilanza. Ciò nonostante, evidenzia il ricorrente, dai documenti e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerge con evidenza che il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti mero direttore generale, non era titolare di alcuna posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni edilizie, essendo stato nominato all'uopo un responsabile per la sicurezza da parte del committente, soggetto certamente dotato di tutte le competenze tecniche per effettuare le valutazioni dei rischi inerenti ai lavori affidati all'appaltatore e su quali sul quale ricadono i doveri informativi, come del resto emerge dal fatto che il suddetto responsabile nominato aveva già provveduto alla redazione del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, documento anch'esso acquisito in dibattimento. Pertanto, gli oneri di informazione gravavano sul responsabile per la sicurezza e sul datore di lavoro committente e non già sul ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non è neppure l'amministratore della società. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si ribadisce che Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 ha affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art 129 co 2 cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, in guisa tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Inoltre, ribadendo un orientamento già delineato da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192471, si è stabilito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che, pur essendo nominato un responsabile della sicurezza, il [OSCURATO:PERSONA] aveva la responsabilità operativa ed esecutiva della società, richiamando a proposito lo statuto della società, dal quale si evincono i poteri conferiti al direttore generale, in particolare, quello di direzione del personale e disciplinare. Ciò, pertanto, non lo esimeva della doverosa attività di controllo e vigilanza. Al riguardo, il ricorrente nulla ha controdedotto. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice a quo sono d'altronde del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nomina di responsabile per la sicurezza non esclude di per sé la responsabilità in capo ad altri soggetti, anche in relazione al tipo di rischio. Si è infatti affermato che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rv. 270286 - 01). Ne segue che correttamente, il giudice a quo ha ritenuto che non emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 0