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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26366/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34181/2019 R.G., proposto da Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.46, presso lo Studio associato Leone; rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 5103/2019 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il 21 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 8 ottobre 2003 n. 10068, il Tribunale di Napoli accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, di accertamento del debito del Comune di Napoli verso il Consorzio IREC, nonché di condanna al pagamento in favore dell'attore, cessionario del credito vantato dal Consorzio verso il Comune, della somma di Euro 2.274.229,95, compresi gli interessi maturati alla data della decisione (15 luglio 2003), oltre interessi e spese successivi.

2. In forza della esecutività di questa sentenza, sebbene non ancora passata in giudicato, [OSCURATO:PERSONA] intimò due precetti al Comune di Napoli, per la somma di Euro 2.331.124,44, e instaurò una procedura esecutiva presso terzi. [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione, deducendo, per un verso, l'estinzione del debito (sul presupposto che le somme liquidate nel titolo esecutivo e poste a fondamento del precetto erano state [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] incassate da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria del credito del sig. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una procedura esecutiva svoltasi presso il Tribunale di Benevento in cui essa era intervenuta, all'esito di un'ordinanza di assegnazione emessa in suo favore in data 6 aprile 2004); ed eccependo, per altro verso, l'impignorabilità delle somme staggite a norma dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 ([OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 30 gennaio 2008 n.990, pur accogliendo l'opposizione sul presupposto della fondatezza dell'eccezione di impignorabilità dei beni staggiti, rilevò tuttavia che il Comune non aveva dimostrato la dedotta esistenza della cessione del credito intervenuta tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; questa sentenza non fu impugnata e su di essa si formò il giudicato.

3. Passata in giudicato anche la sentenza n. 10068 dell'8 ottobre 2003 (l'appello proposto avverso di essa dal Comune era stato rigettato con decisione 14 dicembre 2009 n.3620 della Corte di appello di Napoli e il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte 11 dicembre 2012 n. 22648, contro cui sarebbe stato pure vanamente esperito il successivo ricorso per revocazione, che sarebbe stato a sua volta dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte 2 febbraio 2015 n. 1821), [OSCURATO:PERSONA] introdusse una nuova procedura esecutiva presso terzi, procedendo al pignoramento di somme del Comune depositate presso il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si oppose nuovamente all'esecuzione e l'opposizione fu accolta dal Tribunale di Napoli, il quale, con sentenza 13 aprile 2018 n. 3597, dichiarò l'insussistenza del diritto di agire in executivis del , [OSCURATO:PERSONA] est. \ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la dedotta cessione del credito conclusa tra quest'ultimo e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (cui sarebbe seguita l'estinzione dell'obbligazione per incasso, da parte della cessionaria, della somma assegnatale nell'ambito della procedura esecutiva svoltasi presso il Tribunale di Benevento) era stata accertata con sentenza del GUP del Tribunale di Roma 23 novembre 2009 n. 2590, la quale, nel definire, con pronuncia di proscioglimento, il procedimento penale cui erano stati sottoposti il procuratore speciale di quella società ed un altro soggetto, imputati del reato di truffa asseritamente commesso in danno del Comune di Napoli, aveva ritenuto provata la sussistenza di un doppio atto di cessione del credito, il primo posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., il secondo posto in essere da quest'ultima società in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 21 ottobre 2019 n. 5103, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.3597 del 2018 del Tribunale di Napoli ed in riforma di essa, ha, invece, rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune, dichiarando il diritto dell'appellante di procedere ad esecuzione forzata contro l'ente locale sulla scorta del titolo esecutivo azionato.

Per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha deciso sulla base del seguente, duplice rilievo: I- in primo luogo, la perdurante sussistenza del credito del sig. [OSCURATO:PERSONA] verso il Comune era stata accertata, con efficacia di giudicato, dalla sentenza n.990 del 2008 del Tribunale di Napoli, la quale, pur dichiarando, in accoglimento del secondo motivo dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune medesimo, [OSCURATO:PERSONA] est\ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l'insussistenza del diritto dell'istante di procedere esecutivamente per impignorabilità dei beni staggiti, aveva nondimeno rigettato il primo motivo, evidenziando che «il Comune di Napoli non ha invero dimostrato la esistenza della dedotta cessione del credito incartato nella sentenza-t.e. da [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA].»; pertanto, sulla circostanza di fatto della inesistenza (sia pure per mancanza di prova) della cessione del credito e della susseguente estinzione dello stesso per pagamento del debitore alla presunta cessionaria era sceso il giudicato, da qualificarsi come giudicato esplicito, stante l'espresso rigetto dell'eccezione sollevata sul punto da parte del debitore opponente; H - in secondo luogo, la sentenza penale del GUP del Tribunale di Roma n. 2590 del 2009 non aveva, nel giudizio civile, l'efficacia di giudicato prevista dall'art.654 c.p.p., atteso, per un verso, che essa non era una sentenza di assoluzione emessa in seguito a dibattimento (integrando una mera pronuncia di proscioglimento in sede predibattimentale) e considerato, per l'altro, che il creditore procedente non aveva assunto la qualità di parte nel procedimento penale, sicché la detta pronuncia non poteva reputarsi efficace nei suoi confronti.

4. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Napoli sulla base di due motivi.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Non ha svolto difese l'intimata banca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata «violazione e falsa interpretazione dell'art. 2909 c.c. in tema di principi sul giudicato esterno». [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente censura la decisione impugnata per avere male interpretato la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 990 del 2008, in ordine al primo dei due motivi di opposizione all'esecuzione proposta dal Comune medesimo nell'ambito dell'incidente di cognizione definito con tale pronuncia.

Evidenzia che con questo motivo era stata sollevata dall'ente un'eccezione avente ad oggetto, non già la sussistenza della cessione del credito intervenuta tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma piuttosto l'estinzione dell'obbligazione del Comune per avere pagato, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva svoltasi dinanzi al Tribunale di Benevento in data 6 aprile 2004, ad un soggetto intervenuto nella detta procedura (la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) che appariva legittimato a ricevere in quanto affermatosi cessionario del credito.

La statuizione negativa resa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, concernendo tale eccezione, non aveva dunque accertato l'inesistenza della cessione del credito ma si era limitata ad escludere la dimostrazione dell'estinzione dello stesso, sul presupposto che non fosse stata fornita la prova dell'esattezza dell'adempimento del Comune sotto il profilo soggettivo.

La Corte di merito, pertanto, sarebbe caduta in un errore interpretativo nel ritenere che la sentenza n.990 del 2008 contenesse una statuizione (per di più passata in giudicato) sulla insussistenza [OSCURATO:PERSONA] i est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cessione del credito, poiché, al contrario, la predetta sentenza aveva pronunciato, sia pure negativamente, sulla diversa eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal Comune sulla base dell'assegnazione della somma disposta dal giudice dell'esecuzione beneventano.

L'accertamento contenuto nella sentenza (assistito o meno da giudicato) avrebbe quindi riguardato l'insussistenza (per mancata prova) della eccepita estinzione del debito gravante sul Comune a seguito di adempimento verso il terzo dichiaratosi cessionario, ma non anche l'insussistenza (sempre per mancata prova) della cessione, alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del credito portato dal titolo che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in esecuzione.

1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza 30 gennaio 2008 n. 990 del Tribunale di Napoli, di cui ampi stralci sono stati debitamente riportati, per estratto, nel corpo del ricorso per cassazione, aveva espressamente escluso che il Comune avesse fornito la prova del fatto posto a fondamento della prima delle due eccezioni da esso sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, consistente nella cessione del credito asseritamente intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sul rilievo che «l'esistenza dell'asserito negozio di cessione del credito [avrebbe dovuto] essere dimostrata attraverso la produzione del documento redatto nella forma prescritta», giacché «soltanto in tal modo si [sarebbero potute] acclarare eventuali vicende modificative del lato attivo del rapporto obbligatorio nascente dalla sentenza Tribunale Napoli n. 10068/2003, verificando la titolarità del relativo credito in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. assegnataria delle somme nella [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] procedura esecutiva celebrata innanzi al Tribunale di Benevento» (p.8 del ricorso).

La statuizione in parola, pertanto, aveva riguardato proprio ed espressamente la dedotta vicenda successoria nel lato attivo del rapporto obbligatorio accertato con la sentenza n.10068 del 2003, di cui era stata esclusa la sussistenza per mancanza di prova.

Al riguardo non rileva la correttezza o meno in iure dell'argomentazione utilizzata dal Tribunale per escludere la dimostrazione del negozio di cessione asseritamente concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di creditore cedente) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (terza cessionaria) basata sulla presunta necessità della forma scritta, bensì il contenuto della decisione fondata su questa argomentazione (l'accertamento negativo dell'inesistenza del detto negozio di cessione), sulla quale, in mancanza di impugnazione ad opera della parte a ciò legittimata (il Comune di Napoli), era sceso il giudicato.

La sentenza della Corte partenopea, oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, contrariamente a quanto dedotto dal Comune ricorrente, ha dunque ben interpretato il dictum della decisione n.990 del 2008 del Tribunale di Napoli, rilevando che oggetto dell'accertamento contenuto nel capo di detta decisione con cui era stato rigettato il primo motivo dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune era l'inesistenza (per non esserne stata fornita la prova dalla parte che ne era onerata: art.2697 c.c.) della cessione del credito asseritamente intervenuta tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e ritenendo che tale accertamento (negativo) esplicito, non essendo stato impugnato, era passato in giudicato.

Il motivo di ricorso in esame va, pertanto, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il secondo motivo vengono denunciati «violazione e falsa interpretazione dell'art. 654 c.p.p., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (violazione ex art. 606, comma 1, n. 5, c.p.c. [recte: c.p.p.; n.d.r.])».

Il ricorrente censura la pronuncia impugnata per avere indebitamente evidenziato che la sentenza del GUP del Tribunale di Roma n.2590 del 2009, utilizzata dal giudice di prime cure quale «supporto probatorio» (p.17 del ricorso) in funzione dell'accertamento dell'esistenza della cessione del credito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e della susseguente esclusione dell'attuale legittimazione a procedere di [OSCURATO:PERSONA], non poteva avere efficacia di giudicato in sede civile nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell'art.654 c.p.p., sia perché non aveva la natura di sentenza assolutoria dibattimentale sia perché era stata emessa a definizione di un procedimento al quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato attraverso la costituzione di parte civile.

Secondo il Comune, l'operato richiamo all'art.654 c.p.p. sarebbe «un fuor d'opera» (p.17 del ricorso) poiché il giudice di primo grado, nell'accogliere l'opposizione all'esecuzione dando rilievo alla predetta sentenza del GUP di Roma non aveva attribuito a tale pronuncia la vincolatività del giudicato, ma la diversa efficacia della prova atipica, traendo dall'accertamento compiuto in sede penale elementi per rivalutare i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta nel giudizio civile in senso diverso da come quei fatti erano stati valutati nella precedente sentenza n.990 del 2008.

La Corte di merito avrebbe quindi compiuto un «errore di valutazione, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.» (p.20 del ricorso), nell'escludere, contrariamente a quanto aveva fatto il primo [OSCURATO:PERSONA]\ni st.

I \I \s,; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giudice, ogni valenza probatoria alla sentenza penale del GUP capitolino, sull'erroneo presupposto che l'inesistenza della cessione del credito stipulata tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (e non già la mera assenza di prova dell'estinzione del debito gravante su di esso ente locale) sarebbe stata già precedentemente accertata con efficacia di giudicato in forza della decisione del Tribunale di Napoli n.990 del 2008.

2.1. Questo motivo è inammissibile. 2.1.a.

In primo luogo, poiché la decisione sull'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune postulava la previa soluzione del problema del contrasto tra i diversi accertamenti contenuti nelle due sentenze, entrambe definitive, pronunciate dal Tribunale di Napoli nel 2008 (a definizione dell'incidente di cognizione introdotto dall'ente locale debitore nell'ambito della prima procedura esecutiva instaurata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]) e dal GUP di Roma nel 2009 (a definizione, con pronuncia di non luogo a procedere, del procedimento penale per truffa ai danni del Comune medesimo) - e poiché tale contrasto era stato posto in evidenza dallo stesso giudice di prime cure, il quale, nell'accogliere l'opposizione proposta dall'ente debitore, aveva ritenuto prevalente l'accertamento contenuto nella sentenza penale - del tutto opportunamente la Corte di appello ha evidenziato come non fosse in alcun modo configurabile, nella fattispecie, un conflitto tra giudicati, tenuto conto, sotto il profilo soggettivo, che non può profilarsi un tale conflitto tra pronunce emesse in processi con parti diverse, e considerato, sotto il profilo oggettivo, che l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria nel giudizio civile - stabilita dall'art. 654 c.p.p. nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale - presuppone che essa sia stata resa a lo [OSCURATO:PERSONA], est, i i \i A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] seguito di dibattimento, mentre del tutto irrilevante sotto tale profilo resta la pronuncia di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p..

Tali precisazioni, fondate su argomentazioni assolutamente corrette in iure, lungi dal costituire «un fuor d'opera», erano rese persino necessarie dall'esigenza di rispondere al primo motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata fondatamente denunciata la violazione da parte del primo giudice dei principi relativi ai rapporti tra giudicato penale e giudicato civile.

In conformità a quanto correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, deve quindi ritenersi che, dei due accertamenti contrastanti, l'unico avente efficacia di giudicato nei successivi giudizi civili tra le medesime parti era quello contenuto nella sentenza civile del 2008 (con conseguente preclusione della possibilità di riesaminare successivamente la questione della sussistenza o meno della cessione del credito tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ormai definitivamente accertata come inesistente), mentre il diverso accertamento contenuto nella sentenza penale del 2009 non poteva avere alcuna efficacia, neppure riflessa, in sede civile. 2.1.b.

In secondo luogo, va rimarcato che la circostanza che la Corte territoriale, a differenza del giudice di prime cure, oltre ad escludere, nella sentenza del GUP capitolino, la vincolatività del giudicato, non abbia voluto attribuire a tale pronuncia neppure l'efficacia di prova atipica, non dà luogo ad un vizio della sentenza denunciabile con ricorso per cassazione.

Inammissibilmente, pertanto, il Comune ricorrente ha censurato l'esclusione dell'efficacia probatoria della sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Roma del 2009, quale «errore di A.C. 16.06.2022 N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] valutazione, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.», dimenticando che la sussistenza di questo vizio richiede l'omesso esame di un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) il quale deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez.

U 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Al contrario, l'attività di valutazione delle prove (tipiche o atipiche che siano) costituisce attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo l'apprezzamento delle risultanze istruttorie ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.1.c.

In terzo luogo, va osservato che, in ogni caso, nella vicenda in esame, la discrezionale attività di apprezzamento delle prove (tipiche o atipiche) non aventi efficacia legale, di norma liberamente e riservatamente svolta dal giudice del merito, non poteva essere in concreto esercitata per mancanza di oggetto della presunta prova atipica.[OSCURATO:PERSONA] SpaziOii st.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della prova, infatti, tipica o atipica che sia, deve essere un fatto controverso posto a fondamento della domanda (quale fatto costitutivo di un diritto) o di una eccezione (quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto medesimo) ma non può essere costituito da una circostanza definitivamente accertata con efficacia di giudicato, la quale non può formare oggetto di un nuovo e diverso accertamento.

Anche sotto tale profilo, la sentenza della Corte di appello, contrariamente a quella del giudice di prime cure da essa riformata, appare del tutto conforme a diritto.

3. In definitiva, il ricorso proposto dal Comune di Napoli deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e il controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Non si deve provvedere, invece, sulle spese relative al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente/re la banca intimata, non avendo quest'ultima svolto attività difensiva in sede di legittimità.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Comune ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 16 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] / Lin ubitio DEPOSATATO N CANCELLERIA %gai, ......... . ...... 14 Funzionario 0111~ Luisa 1Psk~ - f íti [OSCURATO:PERSONA] est.

CORTE DT CASSAZIONE-[OSCURATO:PERSONA] C0.1 fi Pubblico z,122.12A - LO, co-ak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34181/2019 R.G., proposto da Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.46, presso lo Studio associato Leone; rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 5103/2019 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il 21 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 8 ottobre 2003 n. 10068, il Tribunale di Napoli accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, di accertamento del debito del Comune di Napoli verso il Consorzio IREC, nonché di condanna al pagamento in favore dell'attore, cessionario del credito vantato dal Consorzio verso il Comune, della somma di Euro 2.274.229,95, compresi gli interessi maturati alla data della decisione (15 luglio 2003), oltre interessi e spese successivi. 2. In forza della esecutività di questa sentenza, sebbene non ancora passata in giudicato, [OSCURATO:PERSONA] intimò due precetti al Comune di Napoli, per la somma di Euro 2.331.124,44, e instaurò una procedura esecutiva presso terzi. [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione, deducendo, per un verso, l'estinzione del debito (sul presupposto che le somme liquidate nel titolo esecutivo e poste a fondamento del precetto erano state [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] incassate da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria del credito del sig. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una procedura esecutiva svoltasi presso il Tribunale di Benevento in cui essa era intervenuta, all'esito di un'ordinanza di assegnazione emessa in suo favore in data 6 aprile 2004); ed eccependo, per altro verso, l'impignorabilità delle somme staggite a norma dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 ([OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale di Napoli, con sentenza 30 gennaio 2008 n.990, pur accogliendo l'opposizione sul presupposto della fondatezza dell'eccezione di impignorabilità dei beni staggiti, rilevò tuttavia che il Comune non aveva dimostrato la dedotta esistenza della cessione del credito intervenuta tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; questa sentenza non fu impugnata e su di essa si formò il giudicato. 3. Passata in giudicato anche la sentenza n. 10068 dell'8 ottobre 2003 (l'appello proposto avverso di essa dal Comune era stato rigettato con decisione 14 dicembre 2009 n.3620 della Corte di appello di Napoli e il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte 11 dicembre 2012 n. 22648, contro cui sarebbe stato pure vanamente esperito il successivo ricorso per revocazione, che sarebbe stato a sua volta dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte 2 febbraio 2015 n. 1821), [OSCURATO:PERSONA] introdusse una nuova procedura esecutiva presso terzi, procedendo al pignoramento di somme del Comune depositate presso il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si oppose nuovamente all'esecuzione e l'opposizione fu accolta dal Tribunale di Napoli, il quale, con sentenza 13 aprile 2018 n. 3597, dichiarò l'insussistenza del diritto di agire in executivis del , [OSCURATO:PERSONA] est. \ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la dedotta cessione del credito conclusa tra quest'ultimo e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (cui sarebbe seguita l'estinzione dell'obbligazione per incasso, da parte della cessionaria, della somma assegnatale nell'ambito della procedura esecutiva svoltasi presso il Tribunale di Benevento) era stata accertata con sentenza del GUP del Tribunale di Roma 23 novembre 2009 n. 2590, la quale, nel definire, con pronuncia di proscioglimento, il procedimento penale cui erano stati sottoposti il procuratore speciale di quella società ed un altro soggetto, imputati del reato di truffa asseritamente commesso in danno del Comune di Napoli, aveva ritenuto provata la sussistenza di un doppio atto di cessione del credito, il primo posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., il secondo posto in essere da quest'ultima società in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. La Corte di appello di Napoli, con sentenza 21 ottobre 2019 n. 5103, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.3597 del 2018 del Tribunale di Napoli ed in riforma di essa, ha, invece, rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune, dichiarando il diritto dell'appellante di procedere ad esecuzione forzata contro l'ente locale sulla scorta del titolo esecutivo azionato. Per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha deciso sulla base del seguente, duplice rilievo: I- in primo luogo, la perdurante sussistenza del credito del sig. [OSCURATO:PERSONA] verso il Comune era stata accertata, con efficacia di giudicato, dalla sentenza n.990 del 2008 del Tribunale di Napoli, la quale, pur dichiarando, in accoglimento del secondo motivo dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune medesimo, [OSCURATO:PERSONA] est\ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l'insussistenza del diritto dell'istante di procedere esecutivamente per impignorabilità dei beni staggiti, aveva nondimeno rigettato il primo motivo, evidenziando che «il Comune di Napoli non ha invero dimostrato la esistenza della dedotta cessione del credito incartato nella sentenza-t.e. da [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA].»; pertanto, sulla circostanza di fatto della inesistenza (sia pure per mancanza di prova) della cessione del credito e della susseguente estinzione dello stesso per pagamento del debitore alla presunta cessionaria era sceso il giudicato, da qualificarsi come giudicato esplicito, stante l'espresso rigetto dell'eccezione sollevata sul punto da parte del debitore opponente; H - in secondo luogo, la sentenza penale del GUP del Tribunale di Roma n. 2590 del 2009 non aveva, nel giudizio civile, l'efficacia di giudicato prevista dall'art.654 c.p.p., atteso, per un verso, che essa non era una sentenza di assoluzione emessa in seguito a dibattimento (integrando una mera pronuncia di proscioglimento in sede predibattimentale) e considerato, per l'altro, che il creditore procedente non aveva assunto la qualità di parte nel procedimento penale, sicché la detta pronuncia non poteva reputarsi efficace nei suoi confronti. 4. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Napoli sulla base di due motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Non ha svolto difese l'intimata banca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata «violazione e falsa interpretazione dell'art. 2909 c.c. in tema di principi sul giudicato esterno». [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente censura la decisione impugnata per avere male interpretato la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 990 del 2008, in ordine al primo dei due motivi di opposizione all'esecuzione proposta dal Comune medesimo nell'ambito dell'incidente di cognizione definito con tale pronuncia. Evidenzia che con questo motivo era stata sollevata dall'ente un'eccezione avente ad oggetto, non già la sussistenza della cessione del credito intervenuta tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma piuttosto l'estinzione dell'obbligazione del Comune per avere pagato, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva svoltasi dinanzi al Tribunale di Benevento in data 6 aprile 2004, ad un soggetto intervenuto nella detta procedura (la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) che appariva legittimato a ricevere in quanto affermatosi cessionario del credito. La statuizione negativa resa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, concernendo tale eccezione, non aveva dunque accertato l'inesistenza della cessione del credito ma si era limitata ad escludere la dimostrazione dell'estinzione dello stesso, sul presupposto che non fosse stata fornita la prova dell'esattezza dell'adempimento del Comune sotto il profilo soggettivo. La Corte di merito, pertanto, sarebbe caduta in un errore interpretativo nel ritenere che la sentenza n.990 del 2008 contenesse una statuizione (per di più passata in giudicato) sulla insussistenza [OSCURATO:PERSONA] i est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cessione del credito, poiché, al contrario, la predetta sentenza aveva pronunciato, sia pure negativamente, sulla diversa eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal Comune sulla base dell'assegnazione della somma disposta dal giudice dell'esecuzione beneventano. L'accertamento contenuto nella sentenza (assistito o meno da giudicato) avrebbe quindi riguardato l'insussistenza (per mancata prova) della eccepita estinzione del debito gravante sul Comune a seguito di adempimento verso il terzo dichiaratosi cessionario, ma non anche l'insussistenza (sempre per mancata prova) della cessione, alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del credito portato dal titolo che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in esecuzione. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza 30 gennaio 2008 n. 990 del Tribunale di Napoli, di cui ampi stralci sono stati debitamente riportati, per estratto, nel corpo del ricorso per cassazione, aveva espressamente escluso che il Comune avesse fornito la prova del fatto posto a fondamento della prima delle due eccezioni da esso sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, consistente nella cessione del credito asseritamente intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sul rilievo che «l'esistenza dell'asserito negozio di cessione del credito [avrebbe dovuto] essere dimostrata attraverso la produzione del documento redatto nella forma prescritta», giacché «soltanto in tal modo si [sarebbero potute] acclarare eventuali vicende modificative del lato attivo del rapporto obbligatorio nascente dalla sentenza Tribunale Napoli n. 10068/2003, verificando la titolarità del relativo credito in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. assegnataria delle somme nella [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] procedura esecutiva celebrata innanzi al Tribunale di Benevento» (p.8 del ricorso). La statuizione in parola, pertanto, aveva riguardato proprio ed espressamente la dedotta vicenda successoria nel lato attivo del rapporto obbligatorio accertato con la sentenza n.10068 del 2003, di cui era stata esclusa la sussistenza per mancanza di prova. Al riguardo non rileva la correttezza o meno in iure dell'argomentazione utilizzata dal Tribunale per escludere la dimostrazione del negozio di cessione asseritamente concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di creditore cedente) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (terza cessionaria) basata sulla presunta necessità della forma scritta, bensì il contenuto della decisione fondata su questa argomentazione (l'accertamento negativo dell'inesistenza del detto negozio di cessione), sulla quale, in mancanza di impugnazione ad opera della parte a ciò legittimata (il Comune di Napoli), era sceso il giudicato. La sentenza della Corte partenopea, oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, contrariamente a quanto dedotto dal Comune ricorrente, ha dunque ben interpretato il dictum della decisione n.990 del 2008 del Tribunale di Napoli, rilevando che oggetto dell'accertamento contenuto nel capo di detta decisione con cui era stato rigettato il primo motivo dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune era l'inesistenza (per non esserne stata fornita la prova dalla parte che ne era onerata: art.2697 c.c.) della cessione del credito asseritamente intervenuta tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e ritenendo che tale accertamento (negativo) esplicito, non essendo stato impugnato, era passato in giudicato. Il motivo di ricorso in esame va, pertanto, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo vengono denunciati «violazione e falsa interpretazione dell'art. 654 c.p.p., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (violazione ex art. 606, comma 1, n. 5, c.p.c. [recte: c.p.p.; n.d.r.])». Il ricorrente censura la pronuncia impugnata per avere indebitamente evidenziato che la sentenza del GUP del Tribunale di Roma n.2590 del 2009, utilizzata dal giudice di prime cure quale «supporto probatorio» (p.17 del ricorso) in funzione dell'accertamento dell'esistenza della cessione del credito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e della susseguente esclusione dell'attuale legittimazione a procedere di [OSCURATO:PERSONA], non poteva avere efficacia di giudicato in sede civile nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell'art.654 c.p.p., sia perché non aveva la natura di sentenza assolutoria dibattimentale sia perché era stata emessa a definizione di un procedimento al quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato attraverso la costituzione di parte civile. Secondo il Comune, l'operato richiamo all'art.654 c.p.p. sarebbe «un fuor d'opera» (p.17 del ricorso) poiché il giudice di primo grado, nell'accogliere l'opposizione all'esecuzione dando rilievo alla predetta sentenza del GUP di Roma non aveva attribuito a tale pronuncia la vincolatività del giudicato, ma la diversa efficacia della prova atipica, traendo dall'accertamento compiuto in sede penale elementi per rivalutare i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta nel giudizio civile in senso diverso da come quei fatti erano stati valutati nella precedente sentenza n.990 del 2008. La Corte di merito avrebbe quindi compiuto un «errore di valutazione, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.» (p.20 del ricorso), nell'escludere, contrariamente a quanto aveva fatto il primo [OSCURATO:PERSONA]\ni st. I \I \s,; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giudice, ogni valenza probatoria alla sentenza penale del GUP capitolino, sull'erroneo presupposto che l'inesistenza della cessione del credito stipulata tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (e non già la mera assenza di prova dell'estinzione del debito gravante su di esso ente locale) sarebbe stata già precedentemente accertata con efficacia di giudicato in forza della decisione del Tribunale di Napoli n.990 del 2008. 2.1. Questo motivo è inammissibile. 2.1.a. In primo luogo, poiché la decisione sull'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune postulava la previa soluzione del problema del contrasto tra i diversi accertamenti contenuti nelle due sentenze, entrambe definitive, pronunciate dal Tribunale di Napoli nel 2008 (a definizione dell'incidente di cognizione introdotto dall'ente locale debitore nell'ambito della prima procedura esecutiva instaurata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]) e dal GUP di Roma nel 2009 (a definizione, con pronuncia di non luogo a procedere, del procedimento penale per truffa ai danni del Comune medesimo) - e poiché tale contrasto era stato posto in evidenza dallo stesso giudice di prime cure, il quale, nell'accogliere l'opposizione proposta dall'ente debitore, aveva ritenuto prevalente l'accertamento contenuto nella sentenza penale - del tutto opportunamente la Corte di appello ha evidenziato come non fosse in alcun modo configurabile, nella fattispecie, un conflitto tra giudicati, tenuto conto, sotto il profilo soggettivo, che non può profilarsi un tale conflitto tra pronunce emesse in processi con parti diverse, e considerato, sotto il profilo oggettivo, che l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria nel giudizio civile - stabilita dall'art. 654 c.p.p. nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale - presuppone che essa sia stata resa a lo [OSCURATO:PERSONA], est, i i \i A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] seguito di dibattimento, mentre del tutto irrilevante sotto tale profilo resta la pronuncia di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p.. Tali precisazioni, fondate su argomentazioni assolutamente corrette in iure, lungi dal costituire «un fuor d'opera», erano rese persino necessarie dall'esigenza di rispondere al primo motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata fondatamente denunciata la violazione da parte del primo giudice dei principi relativi ai rapporti tra giudicato penale e giudicato civile. In conformità a quanto correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, deve quindi ritenersi che, dei due accertamenti contrastanti, l'unico avente efficacia di giudicato nei successivi giudizi civili tra le medesime parti era quello contenuto nella sentenza civile del 2008 (con conseguente preclusione della possibilità di riesaminare successivamente la questione della sussistenza o meno della cessione del credito tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ormai definitivamente accertata come inesistente), mentre il diverso accertamento contenuto nella sentenza penale del 2009 non poteva avere alcuna efficacia, neppure riflessa, in sede civile. 2.1.b. In secondo luogo, va rimarcato che la circostanza che la Corte territoriale, a differenza del giudice di prime cure, oltre ad escludere, nella sentenza del GUP capitolino, la vincolatività del giudicato, non abbia voluto attribuire a tale pronuncia neppure l'efficacia di prova atipica, non dà luogo ad un vizio della sentenza denunciabile con ricorso per cassazione. Inammissibilmente, pertanto, il Comune ricorrente ha censurato l'esclusione dell'efficacia probatoria della sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Roma del 2009, quale «errore di A.C. 16.06.2022 N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] valutazione, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.», dimenticando che la sussistenza di questo vizio richiede l'omesso esame di un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) il quale deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Al contrario, l'attività di valutazione delle prove (tipiche o atipiche che siano) costituisce attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo l'apprezzamento delle risultanze istruttorie ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.1.c. In terzo luogo, va osservato che, in ogni caso, nella vicenda in esame, la discrezionale attività di apprezzamento delle prove (tipiche o atipiche) non aventi efficacia legale, di norma liberamente e riservatamente svolta dal giudice del merito, non poteva essere in concreto esercitata per mancanza di oggetto della presunta prova atipica.[OSCURATO:PERSONA] SpaziOii st. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della prova, infatti, tipica o atipica che sia, deve essere un fatto controverso posto a fondamento della domanda (quale fatto costitutivo di un diritto) o di una eccezione (quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto medesimo) ma non può essere costituito da una circostanza definitivamente accertata con efficacia di giudicato, la quale non può formare oggetto di un nuovo e diverso accertamento. Anche sotto tale profilo, la sentenza della Corte di appello, contrariamente a quella del giudice di prime cure da essa riformata, appare del tutto conforme a diritto. 3. In definitiva, il ricorso proposto dal Comune di Napoli deve essere rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e il controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non si deve provvedere, invece, sulle spese relative al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente/re la banca intimata, non avendo quest'ultima svolto attività difensiva in sede di legittimità. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 34181/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 16 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] / Lin ubitio DEPOSATATO N CANCELLERIA %gai, ......... . ...... 14 Funzionario 0111~ Luisa 1Psk~ - f íti [OSCURATO:PERSONA] est. CORTE DT CASSAZIONE-[OSCURATO:PERSONA] C0.1 fi Pubblico z,122.12A - LO, co-ak
Sentenza Cassazione n. 26366/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris