CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15117/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 20 novembre 2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione dell'art.129 cod.proc.pen. poiché la Corte non ha formulato motivazione insufficiente e carente. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l' impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono state oggetto di espressa rinunzia in appello, ed in quanto tale nessun onere di argomentazione gravava sul giudicante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA;06INAcHAN:202EL5LARI