CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito )per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per inosservanza dell'art. 297 cod.proc.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (proc.n. 28983/22 R.G.), eccependo la violazione dell'art. 297 cod.proc.pen; premettendo che: Moccia era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25 febbraio 2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in quanto indiziato della partecipazione in ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravati ex art. 416-bis 1 cod.pen., nonché della partecipazione con [OSCURATO:PERSONA] in una ipotesi di cui all'art. 648-ter cod.pen., venendo poi tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, ove attualmente pendeva il procedimento (44055/18 R.G.N.R.); in data 20 aprile 2022 Moccia era risultato destinatario di un secondo titolo cautelare (30350/13 R.G.N.R.) perché indiziato di partecipazione al sodalizio criminoso "clan Moccia" finalizzato alla commissione di delitti di autoriciclaggio e reimpiego di beni, oltre una serie di reati fine, con condotta dal settembre 2013 perdurante fino al 2019; gli elementi di indizio posti 0,--ctiLtatd.1 &- dalle due autorità giudiziarie emittenti le rispettivevcautelari a sostegno delle stesse erano coincidenti, essendo rappresentati dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Napoli. Osserva che la difesa aveva evidenziato che i due titoli cautelari erano stati emessi per fatti soggettivamente ed oggettivamente connessi ex art. 12 cod.proc.pen., che sussisteva il requisito della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima e che le indagini relative all'addebito associativo ed ai singoli reati-fine di cui alla seconda ordinanza erano confluite nelle informative conclusive in epoca antecedente sia all'emissione della prima misura cautelare che alla trasmissione della informativa finale per competenza alla Procura di Roma in data 31 gennaio 2020; sul punto, la motivazione del giudice per le indagini preliminari era errata, avendo travisato gli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza. 2.1 medesimi difensori propongono altro ricorso per cassazione nel procedimento n. 29230/22 R.G 2.Premettono che l'ordinanza di custodia cautelare del 20 aprile 2022 era stata già annullata da questa Corte con rinvio per violazione del bís in idem all'esito del ricorso per saltum proposto dalla difesa con riferimento al solo capo di j imputazione sub A della rubrica avente ad oggetto l'addebito della partecipazione, in qualità di vertice, all'associazione di stampo mafioso denominata clan Moccia, e che era stato chiesto al giudice per le indagini preliminari di soffermarsi sulla residua porzione degli addebiti chiedendo di dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ex art. 297 comma 3 cod.proc.pen. con retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare in carcere all"8/4/2021, in quanto proprio in quella data erano state eseguite due distinte ordinanze di custodia cautelare, sia dalla autorità giudiziaria napoletana che da quella capitolina; l'ordinanza di custodia cautelare oggetto di ricorso era invece stata applicata al ricorrente solo un anno dopo, nell'ambito di un procedimento ulteriore e solo apparentemente distinto. Ciò premesso, i difensori rilevano che tutte le ordinanze di custodia cautelare scaturivano dal medesimo procedimento, posto che: 1) le indagini erano state tutte svolte nell'ambito del medesimo procedimento, quello n. 30350/13 RGNR Napoli; 2) erano state tutte coordinate e sostanzialmente completate dalla sezione DDA della Procura della Repubblica napoletana; 3) le ordinanze risultavano richieste ed eseguite per le medesime ipotesi di reato, ossia l'addebito associativo al clan Moccia nonché intestazione fittizia, autoriciclaggio e altro, aggravati dall'intento agevolativo del clan. Dopo aver riportato i motivi dell'istanza, i difensori osservano di avere dimostrato documentalmente che il ricorrente era stato attinto da due ordinanze di custodia cautelare emesse sostanzialmente nell'ambito dello stesso procedimento (30350/13) per la stessa condotta associativa posta a presupposto anche dei cd. reati-fine. 3.Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano motivi nuovi. 3.1 I difensori eccepiscono che l'ordinanza impugnata è affetta dal vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.c) ed e) cod.proc.pen. per violazione degli art. 12 comma 1 lett. b) e 297 comma 3 cod.proc.pen., dovuta alla mancata concessione della retrodatazione dell'ordinanza custodiale e per manifesta illogicità della motivazione: la connessione qualificata tra le due ordinanze emergeva dalla semplice lettura dei capi di incolpazione posti a fondamento della due ordinanze; evidente era anche il requisito della desunnibilità dagli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Preliminarmente, si dà atto che al ricorso n. 28983/2022 R.G. è stato riunito il procedimento n. 29230/22 R.G. in quanto scaturiti dalle impugnazioni ctella medesima ordinanza.Ciò premesso, questo Collegio intende dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà" (Sez.2, ordinanza n. 24349 del 24/05/2022, Miranda, Rv. 283178). Ciò in quanto la verifica del rapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementi indiziari fondanti le successive incolpazioni, l'accertamento dell'interesse in riferimento alle modalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misura investono accertamenti di merito, che procedono dalla complessa comparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativa del medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina del rapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta in correlazione alle diverse fasi processuali dei diversi procedimenti; siffatto complesso procedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversi procedimenti, riservato al giudice del merito cautelare. Invero, il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti "Io status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n.18963 del 10/04/2013, Bandiera, Rv. 256032), e non anche quando la censura relativa alla applicazione di una norma processuale involga un accertamento di merito relativo al rapporto tra i fatti oggetto di due diversi procedimenti in relazione alla desumibilità dal medesimo materiale indiziario ed al perdurante interesse alla relativa deduzione (così in motivazione Sez.5, n. n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098). 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria