CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/02/2017 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona emessa il 2 ottobre 2014 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal quale riuscivano ad ottenere con minaccia ed in varie occasioni somme di danaro per complessivi euro 300. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che la persona offesa, escussa al dibattimento, sottoposta ad individuazione fotografica da parte del Pubblico ministero, non aveva riconosciuto il ricorrente nel soggetto che guidava l'autovettura nella circostanza in cui si era verificata la richiesta estorsiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il ricorrente non avrebbe proferito alcuna minaccia nei confronti della vittima. 2) vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché violenza privata, non avendo la vittima subito alcun danno e le minacce essendo state proferite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi con i quali si censura il giudizio di attendibilità della vittima, si insiste nel secondo motivo di ricorso deducendosi, inoltre, che la Corte avrebbe errato nel non sussumere il fatto nell'ambito dell'art. 393 cod.pen. e nel non concedere la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di estorsione. Non vi sarebbe stata alcuna minaccia nei confronti della persona offesa, secondo quanto da costei dichiarato, tale non essendo il contenuto delle frasi riportate nel capo di imputazione e valorizzato dalla Corte di appello. Non sarebbe sussistente neanche l'aggravante delle più persone riunite, avendo agito i ricorrenti in contesti diversi. La vittima, unica fonte di prova, in ogni caso non sarebbe attendibile e di tanto la Corte non si sarebbe fatta carico. La sentenza impugnata avrebbe errato nel non ritenere integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2) violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto come violenza privata;3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante anziché solo equivalenti. Il ricorrente si duole inoltre della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si insiste sui motivi del ricorso principale ed, inoltre, una memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1.Ha priorità logica l'esame del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con l'ampia valutazione effettuata dalla Corte territoriale, a fg. 13 della sentenza impugnata, a proposito dell'attendibilità della persona offesa, avendo i giudici di merito apprezzato la linearità del racconto e superato le discrasie di esso che le difese avevano fatto emergere con i loro atti di appello. In punto di diritto, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). 1.1.2. Una volta attribuita piena attendibilità alla vittima, la Corte ha valorizzato quella parte del racconto nella quale ella aveva riferito di aver subito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche in una particolare e più grave occasione in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], pesanti minacce quali quella di voler dare fuoco alla casa o di farla esplodere oppure di infliggere violenze fisiche; minacce finalizzate all'ottenimento, in quella circostanza, di una somma di danaro pari a cento euro e di un telefonino. Che tali minacce non fossero idonee ad incutere timore nella persona offesa è mera illazione difensiva, confutata anche dalla circostanza, evidenziata in sentenza, che tanto la vittima si era intimorita da aver deciso di denunciare immediatamente il fatto senza alcun ulteriore interesse contro gli accusati. 1.1.3. La riconducibilità del fatto alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre che genericamente dedotta dal ricorrente, è stata esclusa dalla Corte attraverso l'incontestato rilievo che non fosse emersa al processo alcuna prova di una pretesa giuridicamente legittima e tutelabile davanti all'autorità giudiziaria facente capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.4. La negazione della sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite è del tutto eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, laddove, a fg. 15, è stato messo in luce che almeno in due occasioni, tra i quali la più grave, lo [OSCURATO:PERSONA] era coadiuvato da altra persona fisicamente presente al cospetto della vittima, persona individuata dalla Corte, per i motivi più aventi descritti, nel coimputato [OSCURATO:PERSONA], sicché non vi è alcuna violazione in diritto rispetto ai principi che lo stesso ricorso ricorda correttamente in generale. 1.2. Sulla base di questi dati oggettivi sopra indicati ed, in particolare, dell'ingiusto profitto di tipo economico conseguito dall'autore della minaccia con l'ottenimento di danaro, la Corte ha escluso che il fatto potesse essere qualificato come violenza privata. La decisione è conforme al principio di diritto secondo il quale, integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri, Rv. 261800 ed altre conformi). Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 1.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. La pena base è stata determinata nel minimo edittale e la Corte non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come prevalenti in ragione del ruolo da protagonista assunto dal ricorrente nella estrinsecazione della condotta illecita. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Inoltre, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari).Infine, la Corte, con valutazioni attinte dal merito del giudizio, non ha ritenuto che il danno pari a 300 euro oltre alla perdita di un telefonino fosse talmente lieve per la vittima da giustificare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen.. La decisione, che attinge al merito del giudizio, è immune da vizi logico giuridici rilevabili in questa sede. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria. L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1. Quanto alla sua individuazione come concorrente nella condotta commessa dallo [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la Corte ha fatto riferimento alla circostanza, non richiamata in ricorso, che l'auto ove la vittima era stata minacciata fosse in suo uso, essendo stato fermato in compagnia dello [OSCURATO:PERSONA] in epoca coeva al fatto, circostanza idonea a confermare il resoconto dei fatti offerto dalla persona offesa e messa bene in evidenza dalla sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante l'omologia del giudizio di condanna. Inoltre, la persona offesa, pur non ricordando più le fattezze fisiche del ricorrente - tanto da non riuscire a riconoscerlo nella individuazione fotografica effettuata al dibattimento al contrario di quanto era avvenuto in fase di indagini - aveva indicato che la persona che accompagnava lo [OSCURATO:PERSONA] era di origine albanese e si chiamava Aleks, esattamente come l'odierno ricorrente. Si tratta di due ulteriori circostanze che superano la mancata individuazione fotografica al dibattimento e che il ricorso non richiama. 2.2. In ordine al concorso nel reato, il ricorso è generico, dal momento che non tiene conto della circostanza, sottolineata dalla Corte di merito, che il ricorrente aveva coadiuvato lo [OSCURATO:PERSONA] non solo con la sua presenza nella occasione delle minacce all'interno della autovettura in suo uso, ma anche, in quella stessa evenienza, prendendo in consegna il cellulare consegnato dalla vittima proprio per effetto delle minacce, così attivamente contribuendo alla realizzazione dell'ingiusto profitto con altrui danno. 2.3. Le altre censure sono inammissibili, come i motivi nuovi, per tutte le ragioni espresse a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera d