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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33014/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone (che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 34 di multa), ha rideterminato in mesi due di reclusione ed euro 20 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen. per aver, in qualità di proprietario, sottratto e comunque disperso la vettura sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia; fatti accertati in Cutro il 23 luglio 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, prospetta due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza e violazione ex artt. 521 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost..

La Corte di appello ha errato nel ritenere che, a seguito del giudizio svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, la contestazione non fosse differente dal fatto per il quale è intervenuta la condanna.

Si osserva invece che, a fronte di una accusa che esplicitava la sottrazione di una autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], sottoposta a sequestro amministrativo il 14 novembre 2008, mezzo mai utilizzato o di proprietà di Oliverio, dall'esame del contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero emerge che la condanna è intervenuta per la sottrazione di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e sottoposta a sequestro amministrativo il 6 marzo del 2008.

In presenza di un'accusa completamente diversa rispetto a quella oggetto della decisione si è realizzata una evidente lesione del diritto di difesa tale da determinare la nullità della sentenza con la necessità di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui la decisione non ha valorizzato il minimo edittale della pena in concreto irrogata omettendo, altresì, di apprezzare lo scarso valore del mezzo oggetto di sottrazione.

3. Il procedimento è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Costituisce consolidato principio di diritto enunciato da questa Corte nel suo più prestigioso consesso quello secondo cui, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).

Fedele a tale indirizzo ermeneutico, pertanto, risulta la motivazione sulla stessa questione fornito dalla Corte di appello che, pur dando atto della difformità di modello e targa (non anche di marca) e di data in cui sarebbe avvenuto il sequestro amministrativo, ha rilevato che tutti gli altri elementi contenuti nell'imputazione fossero comunque tali da consentire al ricorrente di comprendere come la condotta contestata fosse consistita nell'aver sottratto l'auto marca Ford sottoposta a sequestro amministrativo, affidata alla sua custodia.

Non indifferente, inoltre, rispetto alla possibilità di comprendere l'accusa, risulta il dato a mente del quale la contestazione indica la corretta data del commesso reato (23 luglio 2016), evenienza che, insieme all'esplicitazione della condotta per come sopra evidenziata, dà ampiamente conto del fatto che la difesa e l'imputato fossero perfettamente a conoscenza delle accuse loro mosse in ordine alla condotta qualificata ex art. 334, secondo comma, cod. pen..

3. Riproduttivo di analoga questione formulata in sede di gravame risulta il secondo motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen Costituisce ormai consolidato principio di diritto quello secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Precisata in tali termini la portata della norma introdotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. del 16 marzo 2015, n. 28, risulta adeguata la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello che ha fatto pertinente riferimento al non minimale danno provocato, mettendo in evidenza l'intensità del dolo della condotta, apprezzamenti complessivamente effettuati con corretti riferimenti in fatto che, in quanto tali, non sono sindacabili in sede di legittimità.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone (che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 34 di multa), ha rideterminato in mesi due di reclusione ed euro 20 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen. per aver, in qualità di proprietario, sottratto e comunque disperso la vettura sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia; fatti accertati in Cutro il 23 luglio 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, prospetta due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza e violazione ex artt. 521 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.. La Corte di appello ha errato nel ritenere che, a seguito del giudizio svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, la contestazione non fosse differente dal fatto per il quale è intervenuta la condanna. Si osserva invece che, a fronte di una accusa che esplicitava la sottrazione di una autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], sottoposta a sequestro amministrativo il 14 novembre 2008, mezzo mai utilizzato o di proprietà di Oliverio, dall'esame del contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero emerge che la condanna è intervenuta per la sottrazione di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e sottoposta a sequestro amministrativo il 6 marzo del 2008. In presenza di un'accusa completamente diversa rispetto a quella oggetto della decisione si è realizzata una evidente lesione del diritto di difesa tale da determinare la nullità della sentenza con la necessità di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui la decisione non ha valorizzato il minimo edittale della pena in concreto irrogata omettendo, altresì, di apprezzare lo scarso valore del mezzo oggetto di sottrazione. 3. Il procedimento è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Costituisce consolidato principio di diritto enunciato da questa Corte nel suo più prestigioso consesso quello secondo cui, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Fedele a tale indirizzo ermeneutico, pertanto, risulta la motivazione sulla stessa questione fornito dalla Corte di appello che, pur dando atto della difformità di modello e targa (non anche di marca) e di data in cui sarebbe avvenuto il sequestro amministrativo, ha rilevato che tutti gli altri elementi contenuti nell'imputazione fossero comunque tali da consentire al ricorrente di comprendere come la condotta contestata fosse consistita nell'aver sottratto l'auto marca Ford sottoposta a sequestro amministrativo, affidata alla sua custodia. Non indifferente, inoltre, rispetto alla possibilità di comprendere l'accusa, risulta il dato a mente del quale la contestazione indica la corretta data del commesso reato (23 luglio 2016), evenienza che, insieme all'esplicitazione della condotta per come sopra evidenziata, dà ampiamente conto del fatto che la difesa e l'imputato fossero perfettamente a conoscenza delle accuse loro mosse in ordine alla condotta qualificata ex art. 334, secondo comma, cod. pen.. 3. Riproduttivo di analoga questione formulata in sede di gravame risulta il secondo motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen Costituisce ormai consolidato principio di diritto quello secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Precisata in tali termini la portata della norma introdotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. del 16 marzo 2015, n. 28, risulta adeguata la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello che ha fatto pertinente riferimento al non minimale danno provocato, mettendo in evidenza l'intensità del dolo della condotta, apprezzamenti complessivamente effettuati con corretti riferimenti in fatto che, in quanto tali, non sono sindacabili in sede di legittimità.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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