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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Livorno per il reato di tentato furto.

Deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha motivatamente applicato la recidiva, valutando gli innumerevoli precedenti penali in materia di stupefacenti, ricettazioni e furti commessi nel medesimo ambito territoriale, senza soluzione di continuità, anche dopo che le relative condanne erano divenute definitive, di tal che tali elementi «fanno ritenere i fatti per cui si procede concretamente significativi di una più accentuata colpevolezza ed è la maggiore pericolosità dell'imputato».

Non sussistono, quindi, i prospettati profili di vizio di motivazione, trattandosi di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, P.G. in proc.

Palmisani ed altro, Rv.230591).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Livorno per il reato di tentato furto. Deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha motivatamente applicato la recidiva, valutando gli innumerevoli precedenti penali in materia di stupefacenti, ricettazioni e furti commessi nel medesimo ambito territoriale, senza soluzione di continuità, anche dopo che le relative condanne erano divenute definitive, di tal che tali elementi «fanno ritenere i fatti per cui si procede concretamente significativi di una più accentuata colpevolezza ed è la maggiore pericolosità dell'imputato». Non sussistono, quindi, i prospettati profili di vizio di motivazione, trattandosi di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, P.G. in proc. Palmisani ed altro, Rv.230591). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il C
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