CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27934/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2902/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; –intimata – nonchésul ricorso successivamente propost o da [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] u so , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4618 /2021 , depositata il 23 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro, Salute e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. 2. Con sentenza n. 1765 del 201 6 il Tribunale , dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri: rigettò la domanda risarcitoria proposta da alcuni degli istanti ritenendo per essi fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute; rigettò anche la domanda di altri, poiché iscritti ad una scuola di specializzazione in anno accademici anteriori al 1983 / 84 ; acco lse , infine, quella di un terzo gruppo di attori , con esclusione tuttavia dei dedotti danni da perdita di chance per la mancata spendibilità della specializzazione negli altri paesi dell'Unione Europeae per la mancata attribuzione del punteggioai sensi del d.P.R. n. 483 del 1997. 3. Interponevano appello solo alcuni degli attori soccombenti (n. 103 su 134), tra i quali gli odierni ricorrenti, ma la Corte d’appello, con sentenza n. 4618/2021, depositata il 23 giugno 2021, ha accolto solo quello di tale [OSCURATO:PERSONA] (estraneo al presente giudizio di legittimità), mentreha rigettato quello di tutti gli altri, condannandoli al pagamento delle spese del grado in favore della appellata [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio. 4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi , nell’ordine: ─ [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dieci medici indicati in epigrafe con il patrocinio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base diquattro motivi; ─[OSCURATO:PERSONA] e gli altri vent otto medici indicati in epigrafe con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando seimotivi. LaPresidenza del Consiglio resist e al secondo ricors o , depositando controricorso.Non svolge difese, invece, in relazione al primo ricorso. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Iricorrenti difesi dagli Avv.ti Baldacci e Puliatti hanno depositato memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] I. Osservazioni preliminari 1. Lasentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medicinei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativ i ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. I du e ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello proposto per secondo in ordine cronologico di notifica e di deposito (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ) dovendo considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis , Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti. II. Ricorso Barbazeni, Barone, Bianchi, Castellano, Cesaro, Cinquino, Donati, Menozzi, Miguidi, [OSCURATO:PERSONA] (Avv. ti Baldacci e Puliatti). 1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «error in procedendo; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 4 comma 43 L. 183/2011, e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 251, e agli artt. 2947 e 2948 c.c.» per avere la Corte d’appello accolto l'eccezione di prescrizione su un profilo diverso da quello sollevato dalla parte eccipiente. Rilevano, infatti, che la difesa erarialeaveva formulato l'eccezione di prescrizione basandosi su norme che non si applicano alla fattispecie (art. 4,comma 43, l. n. 183 del 2011 e art. 6, comma 2, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 251), mentre la Corte ha riqualificato l'eccezione, applicando il termine decennale di prescrizione per responsabilità contrattualecon decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 99 in adesione al principio affermato da questa Corte, senza che ciò fosse stato richiesto. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione alla medesima doglianza, «error in procedendo; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., e dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.», lamentando la viola zione del principio del giusto processo e del diritto di difesa per non avere la Corte di merito attiva t o il contraddittorio prima di accogliere l'eccezione di prescrizione su un profilo diverso da quello dedotto. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «error in iudicando; violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2943 c.c., in una con gli artt. 10 e 249 [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.». Lamentano che erroneamente la Corte di merito abbi a ritenuto che possa decorrere untermine di prescrizione, pur in presenza di un recepimento soltanto parziale, sia sul pianosoggettivo che oggettivo, non potendo comunque lo Stato opporre la tardività di un'azione giudiziaria, ove non abbia integralmente e completamente trasposto nell'ordinamento interno le direttive de quibus, venendo in mancanza a configurarsi un illecito di natura permanente. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano «error in iudicando; violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo degli art. 2935 e 2943, e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d’appello erroneamente individuato il dies a quodella prescrizione nel 27 ottobre 1999, senza considerare che la l. n. 370 del 1999 non negava né conferiva diritti ai medici esclusi ; sostengono che in tal modo viene a configurarsi una prescrizione "negativa", ovvero una prescrizione che decorre non già da quando il diritto viene conferito agli interessati, ma da quando tale diritto viene ad essi negato, inviolazione dell'art. 2935 c.c., e si determina inoltre una inversione dell'onere probatorio, che avrebbe dovuto gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in quanto parte più vicina alla prova. III. [OSCURATO:PERSONA] e altri(Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Lamentano che la Corte d'appello non abbi a applicato la legge, ma si siabasata su un'interpretazione giurisprudenziale non pacifica. Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813del 2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019 , senza però considerare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potuto portare a una conclusione diversa. In tal modo ─ sostengono ─ la Corte di merito ha violato l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, a torto, secondo i ricorrenti, individuato in sentenza nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368del 1999 e, segnatamente, del d . p . c . m . del 6 luglio 2007. Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a quo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 2007, ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito la certezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la v iolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76, dell’art. 3 Cost., degli artt. 5 e 7 Direttiva 75/362 e 75/363, e dell’art. 220 TCE, contestando l'esclusione dal risarcimento dei medici immatricolati prima del 1982 e la mancata considerazione di tutte le specializzazioni, assumendo che ciò viola il principio di uguaglianza e le direttive comunitarie. 4. Con il quarto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in tema di onere probatorio, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento in quanto riferita al danno da perdita di chance per mancato riconoscimento del titolo e/o punteggio; sosten gono che il danno andava considerato in re ipsa e che la prova richiesta costitui v a una probatio diabolica. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’U.E. in relazione alla questione della decorrenza della prescrizione. 6. Con il sesto motivo essi denunciano infine v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione alla condanna alle spese del giudizio di appello. Affermano che la novità delle questioni trattate e comunque la complessità delle stesse avrebbe dovuto giustificarne la compensazione. IV. Scrutinio dei motivi. 1. Rilievo preliminare assumono i primi due motivi del ricorso principale, prospettando entrambi questione pregiudiziale di rito potenzialmente assorbente. 1.1. Entrambi si appalesano in ammissibili, poiché non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata. Si tratta, dunque, di motivi inidone i a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). Emerge, invero, dalla sentenza d’appello (v. pag. 8) che: a) la prescrizione della pretesa risarcitoria, per la maturazione del termine decennale con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11della legge n. 370 del 19 99 , era stata affermata già dal giudice di primo grado; b) con l’appello era stata censurata tale decisione (non perché frutto dell’applicazione officiosa di norme diverse da quelle evocate dalle amministrazioni, né perché non preceduta dall’attivazione del contraddittorio ma solo) perché asseritamente erronea in iure , proponendosi dagli appellanti la tesi secondo cui il termine prescrizionale avrebbe dovuto farsi decorrere dal 20 ottobre 2007. Lungi, dunque, dal costituire inaspettata applicazione (o c.d. decisione della “terza via”) di norme sulla prescrizione diverse da quelle sulle quali si era dibattuto in appello, la decisione si mantiene esattamente entro i termini, in fatto e in diritto, della questione così come prospettata con l’atto di gravame. Tale svolgimento del giudizio di appello non risulta contrastato in ricorso, limitandosi i ricorrenti, nella illustrazione dei motivi in esame, a far riferimento a ciò che l’Avvocatura aveva eccepito nella comparsa di costituzione di primo grado e in quella di appello, ma omettendo del tutto di riferire il contenuto del motivo di gravame. 1.2. Del primo motivo varrà comunque evidenziare anche la manifesta infondatezza. Occorre infatti rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso» (Cass. Sez. U. n. 10955 del 25/07/2002). 2. Può dunque procedersi all’esame dei motivi che in entrambi i ricorsi contestano in iure la correttezza della decisione in punto di decorrenza della prescrizione, ossia: i restanti due motivi del ricorso principale (Avv.ti Baldacci e Puliatti ) ed i primi due motivi del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri medici difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art.360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 2.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. S ez . U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021 ; n. 1589 del 2020 ; n. 18961 del 2020 ; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019 ; n. 13758 del 2018 ) . Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersiche il leading case del 2011 a bbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099)─ nella fattispecie non emerge , né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 2.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale cheentrambi i patrocin atori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 2.3. Nemmeno può in alcun modo giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo” univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582; v. anche Cass. n. 28130 del 2022 , cit. ; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023). 2.4. Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto a configurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare —con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] — la violazione dell’art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo, deciso conformemente alla giurisprudenza della S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla S.C.. La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di stare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legale positiva. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale sono parimenti inammissibili, per difetto di interesse. Nessuno dei ricorrenti patrocinati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta invero soccombente in appello per ragioni legate alla ritenuta non spettanza del risarcimento ai medici immatricolati prima del 1982(terzo motivo di ricorso); né alcuno di essi si è visto rigettare la domanda risarcitoria nella parte relativa al pure preteso danno da perdita di chance per mancat a spendibilità del titolo e per la mancata attribuzione del punteggio ai sensi del d.P.R. n. 483 del 1997. Di tutti, infatti, la Corte d’appello ha rigettato la domanda risarcitoria per la ragione di merito preliminare rappresentata dalla ritenuta prescrizionedel credito. 4. Il quinto motivo è inammissibile. Va al riguardo ribadito che la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione dell'art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma - ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività - in un obbligo (Cass. Sez. 1, 10/03/2010, n. 5842, Rv. 612093 -01). Quanto poi alla insussistenza dei presupposti perché un tale rinvio abbia a disporsi in questa sede si rimanda a quanto già detto in propositonel paragrafo IV.2.2. 5. È altresì inammissibile il sesto motivo. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie non ricorrente — o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi). 6. La memori a che, come detto, è stat a depositat a da i ricorrent i principali, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti realmente nuovi e diversi rispetto a quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non posso no, pertanto, indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. V. Conclusioni 1. Entrambi i ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili. 2. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di essi , alla rifusione, in favore dell a Amministrazionecontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 3. Da analoga condanna si sottraggono invece gli altri ricorrenti (difesi dagli Avv.ti Baldacci e Puliatti ) non avendo l ’ amministrazion e intimatasvolto difese per resistervi. 4. Poiché la parte vittorios a è una amministrazion e dello Stato, nei confronti della qual e vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 5. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso: somma liquidata come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna i ricorrenti incidentali (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), in solido, al pagamento, in favore dell a amministrazion e controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i predetti al pagamento, in favore della amministrazionecontroricorrente, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., de