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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 20536/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Carandente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-bis cod. pen. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché svolti in fatto e orientati alla alternativa rilettura delle prove e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di legge e di erronea ricostruzione dei fatti, in presenza di motivazione puntuale sulla ricostruzione in fatto (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata che danno atto del rinvenimento dell'apparecchio telefonico nel corso di perquisizione corporale dell'imputato) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Carandente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-bis cod. pen. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché svolti in fatto e orientati alla alternativa rilettura delle prove e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di legge e di erronea ricostruzione dei fatti, in presenza di motivazione puntuale sulla ricostruzione in fatto (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata che danno atto del rinvenimento dell'apparecchio telefonico nel corso di perquisizione corporale dell'imputato) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]