CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 21999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 058QW17 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 20 febbraio 2024, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso censura l'errata qualificazione giuridica del fatto, consistente nella sola sottrazione di una collanina alla persona offesa, con immediata fuga dell'imputato, integrante la diversa ipotesi del delitto di furto aggravato; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell'operata qualificazione giuridica nell'ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); la lettura del capo d'imputazione già attesta la pacifica esistenza di atti di violenza sulla persona, finalizzati alla sottrazione dell'oggetto indossato, circostanza fattuale che smentisce la diversa ricostruzione sollecitata dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re Este