CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2480/2020 della Corte di appello di Genova, seconda sezione penale, in data 19/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di disporsi l'annullamento senza rinvio in relazione al capo A) con declaratoria di inammissibilità nel resto; letta la memoria e le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di rispingere il ricorso della ricorrente con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 7.163,00 oltre accessori di legge; preso atto che la difesa della ricorrente non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Savona in data 03/03/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. (capo A: fatto commesso tra il 20.12.2010 ed il 2013), dichiarando non doversi procedere a carico della sunnominata in relazione al capo B) per difetto di querela. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Lamenta la ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Il procedimento in oggetto ha avuto origine, con riferimento al capo A), da una querela depositata il 28/07/2015 a mezzo incaricato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso la Procura della Repubblica di Savona. In corso di dibattimento entrava in vigore il d.lgs. 36/2018, con conseguente procedibilità a querela dei reati contestati; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice concedeva termine al fine di consentire la proposizione della querela da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], persona offesa in relazione al solo capo B): querela che non veniva sporta. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa sollevava eccezione di mancanza della condizione di procedibilità in relazione al capo A), essendo la querela proposta in data 28/07/2015 priva dei requisiti di cui all'art. 337 cod. proc. pen., per mancanza di autentica delle sottoscrizioni dei querelanti. A seguito di detta eccezione, veniva concesso termine per proporre querela nonostante il relativo potere di proposizione fosse già stato utilizzato e consumato dai legittimi titolari: successiva querela che veniva sporta ma da ritenersi del tutto priva di valore ed inidonea a sanare la precedente invalida querela. In tal senso, si invoca l'applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non si applica alla persona offesa che abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se in modo irrituale ed in violazione delle forme previste dalla legge, poiché, diversamente, l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini ovvero nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi dell'atto (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279057). Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La condotta avrebbe al più integrato la c.d. appropriazione indebita d'uso che non è prevista dalla legge come reato. Emerge con evidenza l'intenzione dell'imputata di voler semplicemente utilizzare il denaro per poi restituirlo, così come dimostrato dai versamenti in accredito, con assenza dell'elemento soggettivo del reato. Terzo motivo: si chiede di voler valutare l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va evidenziata innanzitutto la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.2. Altra doverosa premessa attiene a considerazioni di carattere generale sul vizio di motivazione come dedotto nei primi due motivi di ricorso. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione gli legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. Il legislatore ha dettato all'art. 12 d.lgs. 36/2018 una specifica disciplina transitoria in forza della quale "per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato" (comma 1). Ha poi previsto che, "... se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata" (comma 2). L'intenzione del legislatore è chiara: impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di tempestiva querela sulla base di una finzione giuridica e non già a seguito di una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della privata doglianza. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Pertanto, si è sostenuto che, è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso di specie - d'ufficio. Altrimenti, si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità d'ufficio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, ; l'identica valenza di notizia di reato (Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831-01, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465). [OSCURATO:PERSONA] condivide detti principi fatti propri dalla sentenza impugnata, ponendosi in consapevole contrasto con una recente pronuncia emessa da questa Suprema Corte. Detta sentenza - aderendo espressamente al principio già affermato nella decisione richiamata dal ricorrente (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279057), secondo il quale «le conseguenze della irritualità della querela debbono perciò restare a carico della persona offesa in quanto la applicazione, in questo caso, della norma transitoria di cui all'art. 12 del d.lgs. 36/2018 finirebbe per risolversi in una "remissione in termini" ovvero nel riconoscimento della possibilità di "sanare" i vizi dell'atto attraverso la sua questa volta rituale formazione» - ha affermato che «la parte che abbia proposto una querela non regolare, vuoi perché non legittimata, vuoi per avere esercitato tardivamente il diritto, non può dolersi del fatto che la procedibilità del reato sia cambiato, a seguito di novità legislativa, visto che si trova essa stessa in difetto per avere male esercitato il diritto di querela. Del resto, ... (nel)la suddetta disposizione normativa (ndr., art. 12 d.lgs. 36/2018), ... il termine "esercitare", non può che riferirsi alla persona offesa che non ha ancora proposto la querela e non alla persona che quel diritto abbia già esercitato (sia pure in maniera non regolare)» (così, Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764). Ritiene il Collegio che questa ultima interpretazione contrasti con il principio di ragionevolezza richiamato nelle pronunce di segno opposto: si arriverebbe alle non condivisibili conseguenze di ritenere che la persona offesa che avesse presentato una mera denunzia (o che non l'avesse presentata affatto, essendosi da altra fonte appresa la notizia di reato) avrebbe il diritto di essere avvisata della facoltà di proporre querela, mentre quella che avesse proposto tardivamente un atto qualificabile come querela, all'epoca non necessaria, verrebbe sanzionata con una declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale. 2.2. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto non pertinente la prospettazione di una "rimessione in termini" rispetto ad un "termine" all'epoca inesistente, in quanto il reato era procedibile d'ufficio. Preso poi atto che, nel caso di specie, le persone offese avevano espresso la propria istanza punitiva, non solo presentando una querela, per quanto tardiva, ma soprattutto - in taluni casi, come si è detto - costituendosi parte civile, i giudici di merito hanno ritenuto fosse superfluo l'avviso previsto dall'art. 12 del d.lgs. 36/2018, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatino (ribadito da Sez. 5, n.44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021; Santoro, non mass.). Pertanto, nella fattispecie, la concessione del termine per presentare la querela alle costituite parti civili da parte del giudice di primo grado, non era nemmeno necessaria. In tal senso si ricorda come la medesima giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto che, tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela da parte del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540). E, la succitata sentenza Salatino, ha puntualizzato che l'avviso alla persona offesa non deve essere dato quando risulti che la stessa abbia, in qualsiasi atto del procedimento manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato: situazione che è proprio quella verificatasi nel presente giudizio, giacchè, coloro che hanno proposto denuncia in data 28/07/2015, prima ancora di ripresentare querela a seguito dell'avviso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si erano tempestivamente costituiti parte civile per chiedere il risarcimento dei danni. Quindi, la denuncia 28/07/2015 era idonea ad integrare una notitia criminis giacché il reato era all'epoca procedibile d'ufficio e, a seguito della costituzione di parte civile, i denunzianti hanno inequivocabilmente e persistentemente manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputata. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La ricorrente ripropone ancora una volta questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati. Evocando censure in fatto, si pretende poi, del tutto inammissibilmente, una rilettura nel merito, del tutto vietata nella presente sede di legittimità. Invero, come evidenziato dalle parti civili, l'imputata, quale liquidatore della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], unica legittimata ad operare sul conto corrente intestato alla società acceso presso la Ca.Ri.Sa. sino al 05/11/2013, ha indebitamente utilizzato la somma ivi depositata per fini personali e questo uso indebito è avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale detto denaro veniva detenuto in custodia. L'imputata non ha liquidato la società, non ha svolto alcuna attività né ha effettuato alcun pagamento per la società, utilizzando la somma di euro 9.813,47 per soli fini personali. Evidenzia la Corte territoriale come "non esclude la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, come asserito in tesi difensiva, la circostanza che l'imputata abbia anche eseguito versamenti sul predetto conto; infatti i primi movimenti in uscita - per complessivi 8.900,00 euro a fronte di un attivo di circa 11.000,00 euro - sono stati eseguiti la prima che la Cianciulli provvedesse a qualsiasi versamento prelevato; inoltre i suoi versamenti sono sempre stati inferiori e successivi ai prelievi; pertanto non è condivisibile l'assunto che i versamenti abbiano costituito la provvista per i successivi prelevamenti; in ogni caso il fatto che al termine del suo incarico - neppure completato - il conto fosse passivo (e tale sia rimasto) dimostra con ogni evidenza l'assenza della volontà di restituzione del denaro mancante". 4. Del tutto generico, perché non indicante la data di ritenuta maturazione della prescrizione, e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. Tenuto conto del tempo di commissione dei fatti reato, degli eventi interruttivi per il periodo di durata massima e delle intervenute cause di sospensione (queste, pari a complessivi anni uno, mesi cinque e giorni sei, per le seguenti causali: differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/11/2017, dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 09/10/2018 e dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 07/10/2019, per astensione dalle udienze del difensore nonché sospensione dal 09/03/2020 al 11/05/2020, ex art. 83, comma 4, D.L. 17/03/2020, n. 18), il reato si prescrive in una data compresa tra il 26/05/2021 ed il 07/06/2023: il termine inziale è successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, quello finale non è ancora venuto a scadenza. Anche in relazione al solo periodo antecedente alla data di pronuncia della presente sentenza (26/05/2021-01/12/2021) non è possibile rilevare la (parziale) prescrizione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).5. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputata va altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]