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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34537/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (b7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di porto di armi o oggetti atti a offendere senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze, di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e di furto in abitazione aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra le contravvenzioni e la fattispecie di reato di cui al capo C, è manifestamente infondato, posto che, nel caso di specie, il giudice di appello (si veda pag. 7 e 8 del provvedimento impugnato) riteneva non accoglibile la concessione del beneficio richiesto in ragione dell'assenza di un preciso piano di azione che legasse i furti posti in essere dall'imputata, per i quali è stato riscontrato un unico profilo di legame (la relativa prossimità temporale).

La gravata sentenza ha operato buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della continuazione (v. ad es., Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01, a mente del quale, «l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (b7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di porto di armi o oggetti atti a offendere senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze, di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e di furto in abitazione aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra le contravvenzioni e la fattispecie di reato di cui al capo C, è manifestamente infondato, posto che, nel caso di specie, il giudice di appello (si veda pag. 7 e 8 del provvedimento impugnato) riteneva non accoglibile la concessione del beneficio richiesto in ragione dell'assenza di un preciso piano di azione che legasse i furti posti in essere dall'imputata, per i quali è stato riscontrato un unico profilo di legame (la relativa prossimità temporale). La gravata sentenza ha operato buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della continuazione (v. ad es., Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01, a mente del quale, «l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 I
Sentenza Cassazione n. 34537/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris