CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31723- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaMonte Zebio 7 , presso lo studio de gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difes i , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Tibullo 10 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 941/2020della CORTE D'APPELLO di GENOVA , pubblicatail 9/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 7/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, din n anzi al Tribunale di Savona , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, nel marzo 2011, i convenutigli avevano conferito un incarico di assistenza e consulenza finalizzata all'acquisto,dalla proprietaria TELEROBOT s. p . a . , operante nel settore della produzione metalmeccanica, del ramo di azienda OCEM e, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un capannone industriale con annesso terreno e che l’attività professionale da lui svolta si era conclusa con la redazione della bozza di preliminare, in data 4/7/2012, poi non sottoscritto, con interruzione delle trattative; chiese, pertanto, la loro condanna al pagamento in suo favore somma di euro 40.000,a titolo di compenso per l'attività prestatain loro favore. 1.1. Costituendosi con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestarono la fondatezza della domanda e chiesero, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista; con separata comparsa anche [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda, sostenendo di non dovere alcun compenso per mancato conseguimento di alcun risultato da parte del professionista. 2. Acquisito il parere del Consiglio dell'Ordine dei commercialisti e a ssunt e le prove orali , con sentenza n . 924 / 2017 , il T ribunale di Savona condannò i tre convenuti in solido a corrispondere, a [OSCURATO:PERSONA],euro 40.000 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 ; rigettò la domanda Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 3 - riconvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n.941/2020, l a Corte d' a ppello di Genova rigettò l'impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], contumace in appello, era addive nuto ad una transazione. In particolare, per quel che qui rileva, la C orte territoriale confermò che i due appellanti, in primo grado, si erano limitati ad allegaresoltanto genericamente, in comparsa di risposta e nel termine delle preclusioni assertive, l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] del fallimento delle trattative, articolando sul punto tre capitoli di prova non idonei a provare un significativo inadempimento in quanto diretti adimostrare che i dati relativi al personale, ai flussi di cassa, al portafoglio, alle commesse e alla valutazione degli immobili fossero stati forniti soltanto dopo ripetuta loro insistenza,che i contratti preliminari per la cessione del ramo d'azienda e del compendio immobiliare fosserostati concepiti e materialmente predisposti da un terzo, e che tutte le modifiche e le integrazioni da apportare alle bozze di contratto preliminare fossero state da loro predisposte; essi avevano, poi , soltanto con la memoria istruttoria, cioè tardivamente, formulato le circostanze in riferimento all’allegazione di nuovi fatti asseritamente integranti l’inadempimento rilevante; aggiunse che, peraltro, nella precisazione delle conclusioni, queste circostanze non erano state neppure riportate, sebbene l’istanza istruttoria relativa fosse stata rigettata. Relativamente alla misura del compenso, la Corte d’appello confermòl’applicabilità della tariffa a percentuale sul valore dell’affare, come prevista dall'articolo 45 del dm 169/2010, relativ o alla «consulenza ed assistenza nella trattazione» di contratti e calcolò l’importo dovuto in riferimento al valore del patto di opzione Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 4 - sull'acquisto del compendio immobiliare di proprietà [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che questo valore era stato correttamente riferito, dal Tribunale, al prezzo stabilito, nell’art. 8 del preliminare, per l’esercizio del relativo diritto (e, cioè, l’accollo del mutuo residuo alla data di questo esercizio, da effettuarsi entro il termine di 36 mesi, quantificato da parte attrice, in memoria ex art. 183 cod. proc. civ. , in e uro 2.382.929,98); escluse, invece, che –come preteso dagli appellanti – il valore dell’opzione potesse essere di soli e uro 45.000, cioè dell’importo previsto, dall’art. 9 della stessa scrittura privata, quale aumento del prezzo del compendio, in ipotesi di esercizio del diritto di opzione; rimarcò che l’art. 9 invocato disciplinava, invece, la diversa ipotesi del rapporto di locazione del compendio nel termine di durata dell’opzione. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi , depositando successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolatoin riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato la violazione efalsa applicazione degli articoli 99 e 112 cod. proc. civ., degli articoli 115 e 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto, confermando la sentenza di primo grado sul punto, che non fosse stato adeguatamente individuato l’inadempimento addebitato al professionista, «così affrancandolo da qualsivoglia onere probatorio delle proprie prestazioni», in applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; essi, invece, avrebbero sin dalla comparsa di risposta contestato l’indeterminatezza della domanda, l’individuazione delle voci di tariffa, Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 5 - la mancanza del parere dell'ordine professionale, la mancata predisposizione di un preventivo di massima e la mancata indicazione dell'attività concretamente prestatae del valore dell’affare; essi hanno sostenuto, pertanto, dopo aver riportato un’ampia rassegna della giurisprudenza sulla qualificazione della domanda, che la Corte d’appello –e il Tribunale prima – non si sarebbero limitati a qualificare la domanda, ma l’avrebbero «esplicitata», sostituendosi all’attore e, in particolare, individuando come applicabile la tariffa previgente e non quella successiva indicata dall’attore e a operare non una liquidazione parcellizzata, secondo più voci di tariffa, come domandato, ma applicando l’art. 45 della tariffa scelta. Infine, i due ricorrenti hanno sottolineato di aver rappresentato sin dalla comparsa di risposta l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], allegando che egli non avevapredisposto alcun contratto, che era stata omessa l’informazionesu importanti dati aziendali e avevano sul punto formulato tre circostanze. 1.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato. Innanzitutto,deve escludersi la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la domanda del professionista ha quale causa petendi l’attività prestata e quale petitum il relativo compenso rispetto a cui i criteri di liquidazione come previsti dall'art. 2233 cod. civ.costituiscono soltantoil quadro giuridico di riferimento della domanda . P er principio consolidato, infatti, il giudice, nella liquidazione del compenso per l’attività svolta dal professionista, non è vincolato all a specifica richiesta di quest’ultimo e, pure a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e in mancanza di convenzione tra le parti o di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento, ma devedeterminare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. concriterio equitativo ispirato alla proporzionalità del Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 6 - corrispettivo con lanatura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultatoconseguito dal committente (Cass . Sez. 2 , n. 27042 del 18/10/2024, con indicazione di numerosi precedenti). In tal senso, allora, la liquidazione operata in merito e la lamentata operazione di «esplicitazione» della domanda di compenso non hanno costituito una decisione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché proprio la selezione del criterio applicabile per la determinazione dell’importo spettante è operazione demandata al Giudice ex art. 2233 cod. civ. Inammissibile è la denuncia di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. perché il richiamo alla norma non è conferente alla motivazione: la Corte d’appello ha, infatti, da un canto accolto la domanda di compenso confermando che all’incarico di consulenza contrattuale, come rilevato dal Tribunale, conseguiva un’obbligazione di mezzi e d’altro canto ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento per difetto di tempestiva allegazione degli inadempimenti rilevanti (sul punto, il controricorrente ha proprio riportato, ritrascrivendo sul punto la comparsa di risposta, come Pepino e Boasso avessero lamentato soltanto i «patenti, gravissimi limiti di competenza e di diligenza» soltanto preannunciando che sarebbero stati «compiutamente, analiticamente, concludentemente individuati e provati»). Così decidendo, allora, la Corte non ha affatto «affrancato da qualsivoglia onere probatorio delle proprie prestazioni», perché, anche sulla scorta del parere del Consiglio dell’ordine acquisito, la liquidazione del compenso è stata correttamente effettuata, secondo la previsione dell’art. 45 del d.m. n. 169 del 2 settembre 2010, regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: quest’articolo prevede che per la consulenza ed Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 7 - assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, al professionista, tenuto conto dell'attività prestata, spettino onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo scaglioni; il valore della pratica, in generale costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, è stato individuato, come precisato di seguito, in riferimento al prezzo stabilito per l’esercizio del diritto di opzione. La genericità delle allegazioni in comparsa è stata invece posta in rilievo per confermare il rigetto dell’istanza di prova per testi formulata a sostegno della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pretendevano di contrastare la domanda di compenso proposta dal professionista. 1.2. Quanto al rigetto della domanda di risoluzione , i ricorrenti hanno trascurato la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello (pag.6 della sentenza impugnata) e, per come richiamata, dal Tribunale (pag. 10 della sentenza di primo grado), secondo cui le prove articolate con la memoria istruttoria non erano ammissibili perché contenevano fatti non allegati in comparsa di costituzione e avevano precluso, perciò, alla parte interessata di assolvere all'onere della prova contraria su di lei incombente e, al Giudice, di individuare il thema probandum; essi si sono limitati, inquesta sede, a ripetere la generica contestazione dell’inadempimento svolta in comparsa e le tre circostanze articolate a prova per testiin quell’atto, senza riprodurre le circostanze ulteriori che avevano chiesto di provare con la memoria istruttoria (che non risultano, invero, neppure dalle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata ) ; neppure, invero, ne hanno allegato i fatti in sintesi, asseritamente determinanti per ritenere fondatala domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di Botta, sì dacontrastarne la domanda di compenso. Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 8 - Conseguentemente, il motivo difetta di autosufficienza perché , come già stabilito da questa Corte, anche la deduzione di un error in procedendoche legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza: è stata così ritenuta necessaria quanto meno la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L n. 3612 del 04/02/2022, Sez. 1 , n. 24048 del 06/09/2021 , in tema di inammissibilità dell’appello). 2. Dal mancato accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione efalsa applicazione degli articoli 112, 115 , 116 , 132, 163 numero 5 , 164 e 167 , 177 , 186 , 187 , 189 , 244 , 345 , 346 , cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. , per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’istanza di prova per testi in quanto reiterata nella precisazione delle conclusioni senza indicazione delle circostanze, laddove, per giurisprudenza consolidata, sarebbe sufficiente il richiamo alle proprie difesee istanze . Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 9 - Resta, infatti, come esposto al precedente punto 1.2.,preclusivo e assorbente il rilievo della Corte d’appello di inammissibilità della prova per testi per omessa allegazione, nel termine delle preclusioni assertive, dei fatti descritti nelle circostanze articolatecome integranti l’effettivo inadempimento. 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,i ricorrenti hanno infine sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112 , 183 , 345 cod. civ. e 1418 comma 2 , 1421 , 1325 , 1346 , 1350 e 1474 cod. civ.: la Corte d’appello e il Tribunale prima avrebbero erroneamente calcolato, per il compenso, il valore del patto di opzione sebbene la relativa pattuizione fosse affetta da nullità (tant’è che questo valore sarebbe statoindicato dall’attore soltanto nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.), perché al preliminare non era stato allegato alcun piano di ammortamento e, pertanto, non si conosceva a priori il prezzo dell’immobile; hanno rimarcato, sul punto, che la nullità sarebbe rilevabile d’ufficio, richiamando in tal senso, anche in memoria, la giurisprudenza di questa Corte. 3.1. Ilmotivo è inammissibile. I ricorrenti hanno fondato la censura sulla dedotta nullità del patto di opzione per omessa determinazione del prezzo, ciò che renderebbe inutilizzabile il parametro di liquidazione adottato in merito: dalla sentenza, tuttavia, la questione non risulta sottoposta alla cognizione del primo giudice o del giudice d’appello, sicché non può essere sollevata dinnanzi a questa Corte in quanto presuppone accertamenti in fatto preclusi in questa sede di legittimità (la formulazione della misura del prezzo, l’assenza o la presenza di riferimenti puntuali, l’allegazione o non di documenti a integrazione di quei riferimenti). Ric. 2020n. 31723 sez. S2 -ud. 9-4-2025 - 10 - Per principio consolidato, infatti, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Sez. 3 n. 4867 del 23/02/2024, con l’indicazione di numerosi precedenti). 4. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna de i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favoredi [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diCarlo Botta , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric