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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 44339/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Padova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere guidato in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche (g/I 1.12 e 1.11) con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22:00 e le ore 7:00 in Piove di Sacco il 5 febbraio 2023.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per assenza di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno.

La difesa deduce che, pur avendo ritenuto che la pena patteggiata in misura prossima ai minimi edittali, fosse congrua in rapporto alla sua finalità rieducativa, all'assenza di danni e al valore emerso, il giudice ha del tutto trascurato di giustificare l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura massima.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va premesso che il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è ammissibile, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435 — 01).

6. Nel merito, il giudice ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno senza fornire alcuna motivazione in proposito.

Risulta, dunque, correttamente denunciato il vizio di motivazione in quanto dalla pronuncia non è dato evincere alcun elemento dal quale sia altrimenti desumibile la ragione dell'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima prevista dalla legge, in contrasto con il principio secondo il quale «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo» (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 02).

7. Ritenuto sussistente il vizio dedotto, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

Così deciso il 12 novembre 2024 IlConsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Padova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere guidato in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche (g/I 1.12 e 1.11) con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22:00 e le ore 7:00 in Piove di Sacco il 5 febbraio 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per assenza di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno. La difesa deduce che, pur avendo ritenuto che la pena patteggiata in misura prossima ai minimi edittali, fosse congrua in rapporto alla sua finalità rieducativa, all'assenza di danni e al valore emerso, il giudice ha del tutto trascurato di giustificare l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura massima. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 4. Il ricorso è fondato. 5. Va premesso che il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è ammissibile, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435 — 01). 6. Nel merito, il giudice ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno senza fornire alcuna motivazione in proposito. Risulta, dunque, correttamente denunciato il vizio di motivazione in quanto dalla pronuncia non è dato evincere alcun elemento dal quale sia altrimenti desumibile la ragione dell'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima prevista dalla legge, in contrasto con il principio secondo il quale «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo» (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 02). 7. Ritenuto sussistente il vizio dedotto, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova in diversa composizione. Così deciso il 12 novembre 2024 IlConsi