CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Bologna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 17 dicembre 2024, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Parma emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 75, comma 2, e 8, comma 4, del d. lvo n. 159 del 2011 che con il ricorso è stata eccepita la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza riproduce il medesimo profilo di censura già vagliato dalla Corte di appello con argomenti corretti e puntuali, avendo la sentenza impugnata dato conto delle ragioni del diniego delle circostanze generiche; che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 I