CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21186/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], cui sono succeduti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio elettro presso il suo studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 160; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 17/28/12 pronunciata il 27 gennaio 2012 e depositata 1'08 febbraio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M. Fracanzani; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente, esercente l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, riceveva la notifica di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo sul triennio 2004-2006, rideterminava con metodo analitico induttivo il reddito in relazione all'anno d'imposta 2005, dopo aver raffrontato quanto esposto dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi e negli studi di settore e i dati contabili d'archivio per la corrispondente tipologia di attività. 2. Nel corso del giudizio di primo grado, una serie di anomalie veniva rappresentata dagli Uffici, fra cui la consistenza del magazzino, con oltre 4200 capi in rimanenza nei 60 metri quadri di magazzino e 91 destinati all'esposizione, per un valore che per ciascun anno del triennio preso in esame restava attorno al quarto di milione di euro. 3. Erano evidenziate, altresì, le incongruità fra costi sostenuti e redditi dichiarati, risultando redditi in differenza per oltre un quarto da quello dichiarato dal nucleo familiare del contribuente (il reddito determinato sinteticamente risultava pari a euro 74,123,82 ed il reddito dichiarato dal nucleo familiare, pari a euro 52.663,00, con uno scarto di euro 21.460,82). 4. La pronuncia di rigetto era appellata dal contribuente, facendo leva sostanzialmente sulla carenza dei presupposti per la procedura di accertamento, sulla carenza di motivazione e sul mancato assolvimento degli oneri probatori a carico dell'Ufficio. 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia si pronunciava ritenendo non sussistenti gli indizi gravi precisi e 26 - 21186-2012 - 15/12/2021 MMF concordati derivati da un magazzino inattendibile e dalle gravi manchevolezze risultanti nelle scritture contabili e nei documenti fiscali. 6. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi, cui resiste la parte contribuente con controricorso. CONSIDERATO 1. In via preliminare occorre dare atto dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali sono ritualmente intervenuti nel presente giudizio, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Ancorché infatti il giudizio di cassazione sia da ritenersi a contraddittorio "chiuso", irrilevanti rimanendo - ai fini processuali - le vicende soggettive delle parti, nondimeno l'intervento degli eredi effettuato con memoria difensiva, munita di procura a margine e notificata all'Avvocatura generalo dello Stato, deve considerarsi valida e rituale alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 9692/2013. Pertanto, il contraddittorio deve ritenersi costituito tra l'Agenzi e gli eredi come emarginati in premesse. 2. Occorre altresì premette che gli eredi hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni in L. n. 136/2018 sul presupposto che non fosse ancora stata depositata la sentenza, all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Con successiva istanza di dichiarazione di estinzione del procedimento per intervenuta sanatoria e cessazione della materia del contendere i controricorrenti hanno depositato la domanda di adesione alla definizione agevolata presentata in data 22.05.2019 ai sensi dell'art. 3 del dl. n. 119/2018, conv. con modificazioni dalla legge n. 136/2018 in relazione all'avviso di accertamento R2N014B00627 relativo all'anno 2005, oggetto della lita, unitamente alla comunicazione delle somme dovute inviata dall'Agenzia delle 26 - 21186-2012 - 15/12/2021 MMF Entrate e l'attestazione del pagamento dell'intera somma dovuta sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018. 4. La presente vertenza è definibile in via agevolata non potendo tale facoltà essere preclusa dal decesso dell'originario contribuente. Invero, a termini dell'art. 6, comma 1, d.l. citato, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda di definizione agevolata ed il pagamento del dovuto sono avvenuti entrambi entro il 31.05.2019, quale data ultima prevista dall'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018. 5. Va altresì rammentato che a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d..I. n. 119 del 2018, «Nell'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]». 6. Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate nulla ha opposto, non avendo notificato alcun diniego entro il termine del 31.07.2020 ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. citato. Parimenti non 26 - 21186-2012 - 15/12/2021 MMF è stata presentata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020 come previsto dall'art. 6, comma 13. 7.11 giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e, ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia