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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21696/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti all'aggravante, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d.

«cod. strada»).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente violazione di legge nonché vizio congiunto di motivazione (anche in termini di travisamento della prova) e contraddittorietà tra parte motiva e parte dispositiva dalla sentenza.

In particolare, si critica la sentenza nella parte in cui avrebbe escluso che nei tredici minuti intercorrenti tra l'incidente e il sopraggiungere del personale del «118» [OSCURATO:PERSONA], come invece avrebbe voluto la ricostruzione prospettata dalla difesa, abbia potuto assumere sostanze alcooliche tali da determinare, a distanza di circa 80 minuti dal sinistro, un tasso alcolemico pari a 2.05 g/I (riscontrato a seguito di prelievo ematico eseguito in ospedale).

La dedotta violazione della regola di giudizio del c.d.

«ragionevole dubbio», di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe stata poi nella specie ulteriormente suffragata dalla circostanza per cui l'escusso agente di polizia giudiziaria, che avrebbe dichiarato di aver percepito con riferimento all'imputato un alito vinoso, è anch'egli intervenuto dopo l'incidente, con conseguente possibilità di un'assunzione di sostanze alcoliche dopo l'incidente e prima non solo dell'intervento dell'ambulanza ma finanche delle forze dell'ordine.

Nulla escluderebbe poi che, sempre secondo la prospettazione difensiva, il sinistro, consistente nell'uscita di strada da parte della vettura condotta dall'imputato su tratto asfaltato, asciutto e in condizioni di buona visibilità, sia avvenuto a causa della broncopneumopatia cronica della quale sarebbe affetto [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza sarebbe poi caratterizzata da una insanabile contraddittorietà (che si sarebbe estesa anche al dispositivo) nella parte in cui la Corte territoriale, pur esplicitamente confermando la statuizione di primo grado in merito all'applicata sanzione amministrativa accessoria, avrebbe fatto esplicito riferimento alla sospensione della patente di guida laddove il primo giudice avrebbe invece applicato nella specie la revoca della patente.

3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come emerge dal raffronto con le censure d'appello riportate in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 2 e ss.), il ricorso è difatti fondato esclusivamente su doglianze che, a eccezione di quella inerente alla sanzione amministrativa accessoria invero prospettante un mero errore materiale, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi quindi i relativi motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti perché tali da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

3. Le dette censure, peraltro, non si confrontano con l'esplicitata motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano.

3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3.2. Con apparato argomentativo non sindacabile in questa sede, in quanto esente anche dai prospettavi vizi motivazionali, la Corte territoriale, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», ha difatti confermato la responsabilità dell'imputato proprio argomentando dall'accertata elevata gradazione riscontrata all'esito di prelievo effettuato circa 85 minuti dopo il sinistro (pari a 2.05 g/1), dal riscontrato alito vinoso, accertato in loco dopo il sinistro ma prima dell'intervento del «118», verificatosi, quest'ultimo, a circa tredici minuti di distanza dall'incidente.

È stato così escluso che l'assunzione di sostanze alcooliche sia avvenuta da parte dell'imputato immediatamente dopo aver egli stesso provocato un sinistro richiedente l'intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza in suo soccorso.

Parimenti dicasi con riferimento al malore del ricorrente in ragione dell'essere l'imputato affetto da broncopneumopatia, in quanto solo prospettato dalla difesa in assenza di qualsivoglia circostanza conducente in tal sento e che, peraltro, vedrebbe un soggetto aver assunto sostante alcooliche nei pochi minuti intercorrenti tra l'uscita di strada della vettura da lui condotta, a causa di un nome meglio specificato malore, e l'intervento delle forze dell'ordine seguito da quello del «118».

3.3. Il ricorrente finisce dunque con il prospettare, in termini inammissibili, una propria ricostruzione alternativa, comunque considerata ed esclusa della Corte territoriale.

Sotto tale ultimo aspetto, quindi, la censura, comunque, come detto, prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica che la regola di giudizio compendiata nella formula c.d. del «ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01).

In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).

4. La censura deducente la contraddittorietà della motivazione della sentenza (anche in termini di contrasto con il dispositivo) circa la sanzione amministrativa accessoria, in realtà si sostanza nella mera prospettazione di un errore materiale presente della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, nella parte espositiva della sentenza, evidenzia l'intervenuta applicazione da parte del giudice di primo grado della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista ex lege dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'ipotesi, contestata e accertata nella specie, di gradazione superiore a 1,5 g/I.

Nella parte motiva, poi, laddove conferma la statuizione di primo grado in merito alla sanzione amministrativa accessoria, dopo aver ritenuto responsabile l'imputato per la fattispecie ascrittagli e caratterizzata da un tasso pari a 2,05 g/I, per mero errore materiale il giudice d'appello fa riferimento, peraltro solo in parte motiva e non dispositiva, non all'applicata revoca della patente, come detto conseguente ex lege, ma alla sospensione di essa.

5. In conclusione, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti all'aggravante, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente violazione di legge nonché vizio congiunto di motivazione (anche in termini di travisamento della prova) e contraddittorietà tra parte motiva e parte dispositiva dalla sentenza. In particolare, si critica la sentenza nella parte in cui avrebbe escluso che nei tredici minuti intercorrenti tra l'incidente e il sopraggiungere del personale del «118» [OSCURATO:PERSONA], come invece avrebbe voluto la ricostruzione prospettata dalla difesa, abbia potuto assumere sostanze alcooliche tali da determinare, a distanza di circa 80 minuti dal sinistro, un tasso alcolemico pari a 2.05 g/I (riscontrato a seguito di prelievo ematico eseguito in ospedale). La dedotta violazione della regola di giudizio del c.d. «ragionevole dubbio», di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe stata poi nella specie ulteriormente suffragata dalla circostanza per cui l'escusso agente di polizia giudiziaria, che avrebbe dichiarato di aver percepito con riferimento all'imputato un alito vinoso, è anch'egli intervenuto dopo l'incidente, con conseguente possibilità di un'assunzione di sostanze alcoliche dopo l'incidente e prima non solo dell'intervento dell'ambulanza ma finanche delle forze dell'ordine. Nulla escluderebbe poi che, sempre secondo la prospettazione difensiva, il sinistro, consistente nell'uscita di strada da parte della vettura condotta dall'imputato su tratto asfaltato, asciutto e in condizioni di buona visibilità, sia avvenuto a causa della broncopneumopatia cronica della quale sarebbe affetto [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza sarebbe poi caratterizzata da una insanabile contraddittorietà (che si sarebbe estesa anche al dispositivo) nella parte in cui la Corte territoriale, pur esplicitamente confermando la statuizione di primo grado in merito all'applicata sanzione amministrativa accessoria, avrebbe fatto esplicito riferimento alla sospensione della patente di guida laddove il primo giudice avrebbe invece applicato nella specie la revoca della patente. 3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come emerge dal raffronto con le censure d'appello riportate in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 2 e ss.), il ricorso è difatti fondato esclusivamente su doglianze che, a eccezione di quella inerente alla sanzione amministrativa accessoria invero prospettante un mero errore materiale, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi quindi i relativi motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti perché tali da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3. Le dette censure, peraltro, non si confrontano con l'esplicitata motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Con apparato argomentativo non sindacabile in questa sede, in quanto esente anche dai prospettavi vizi motivazionali, la Corte territoriale, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha difatti confermato la responsabilità dell'imputato proprio argomentando dall'accertata elevata gradazione riscontrata all'esito di prelievo effettuato circa 85 minuti dopo il sinistro (pari a 2.05 g/1), dal riscontrato alito vinoso, accertato in loco dopo il sinistro ma prima dell'intervento del «118», verificatosi, quest'ultimo, a circa tredici minuti di distanza dall'incidente. È stato così escluso che l'assunzione di sostanze alcooliche sia avvenuta da parte dell'imputato immediatamente dopo aver egli stesso provocato un sinistro richiedente l'intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza in suo soccorso. Parimenti dicasi con riferimento al malore del ricorrente in ragione dell'essere l'imputato affetto da broncopneumopatia, in quanto solo prospettato dalla difesa in assenza di qualsivoglia circostanza conducente in tal sento e che, peraltro, vedrebbe un soggetto aver assunto sostante alcooliche nei pochi minuti intercorrenti tra l'uscita di strada della vettura da lui condotta, a causa di un nome meglio specificato malore, e l'intervento delle forze dell'ordine seguito da quello del «118». 3.3. Il ricorrente finisce dunque con il prospettare, in termini inammissibili, una propria ricostruzione alternativa, comunque considerata ed esclusa della Corte territoriale. Sotto tale ultimo aspetto, quindi, la censura, comunque, come detto, prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica che la regola di giudizio compendiata nella formula c.d. del «ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 4. La censura deducente la contraddittorietà della motivazione della sentenza (anche in termini di contrasto con il dispositivo) circa la sanzione amministrativa accessoria, in realtà si sostanza nella mera prospettazione di un errore materiale presente della motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, nella parte espositiva della sentenza, evidenzia l'intervenuta applicazione da parte del giudice di primo grado della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista ex lege dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'ipotesi, contestata e accertata nella specie, di gradazione superiore a 1,5 g/I. Nella parte motiva, poi, laddove conferma la statuizione di primo grado in merito alla sanzione amministrativa accessoria, dopo aver ritenuto responsabile l'imputato per la fattispecie ascrittagli e caratterizzata da un tasso pari a 2,05 g/I, per mero errore materiale il giudice d'appello fa riferimento, peraltro solo in parte motiva e non dispositiva, non all'applicata revoca della patente, come detto conseguente ex lege, ma alla sospensione di essa. 5. In conclusione, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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