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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 34649/2022

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 35218 anno 2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato,e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 1551/2018 del la C orte di appello di Milano, depositatail giorno 27 marzo 2018 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamentando il plagio della parte musicale della propria composizione «Anima nera» da parte del brano «Sono già solo» in cui [OSCURATO:PERSONA] era autore, oltre che interprete, quale cantante del gruppo musicale Modà, e di cui la società Baraonda era editrice.

Ha domandato, in particolare, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali, da liquidarsi in via equitativa, e la pub blicazione della pronuncia sui quotidiani e sulle riviste specializzate nazionali di maggiore diffusione.

Entrambi i soggetti evocati in giudizio si sono costituiti.

Baraonda, in particolare, ha domandato la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., indicandola come effettiva titolare dei diritti di utilizzazione del brano «Sono già solo» a far data dal 5 agosto 2010, e quindi come ente chiamato a rispondere degli addebiti formulati dall’attore,e ha svolto una domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che questi fosse condannato al rimborso di quanto essa c onvenuta fosse tenuta a versare all’attore nell’ipotesi di accoglimento delle domande di Sez.

I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 quest’ultimo.

Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche la nominata società [OSCURATO:SOCIETA].

Il Tribunale di Milano, avanti al quale era stato i ntrodotto il giudizio, ha disposto consulenza tecnica in esito al quale è stato accertato che il brano «Anima nera» di Contento nonera suscettibile di tutela in base alla normativasul diritto d’autore. [OSCURATO:PERSONA] quindi pronunciato sentenza con cui ha respinto le domande attrici e compensatole spese.

2. ― La sentenza è stata fatta oggetto di gravame, sia in via principale che in viaincidentale.

Nel corso del giudizio di impugnazione, che ha visto la partecipazione di tutte parti del giudizio di primo grado, ad eccezione della chiamata in causa,è stata disposta una nuova consulenza tecnica.

Con sentenza del 27 marzo 2018, infine, la Corte di Milano ha definito il giudizio di gravame rigettando sia l’appello principale che quello incidentale.

In poche parole, ilGiudice distrettuale ha ritenuto di aderire alle risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado; ha osservatoche del brano «[OSCURATO:PERSONA]» erano state prodotte due versioni, tra loro differenti, l’una registrata su supporto informatico, che la Corte ha reputato priva di valore giuridico, e l’altra documentata dallo spartito depositato presso la SIAE; riguardo alla seconda versione ha condivisoi rilievi del consulente tecnico d’ufficio circa l’assenza di novità assoluta, di creatività, di compiutezza espressiva e originalità del brano.

La Corte di merito ha quindi concluso nel senso della non proteggibilità dell’opera musicale in questione.

Riguardo all’appello incidentale, è stata poi confermata la decisione del Tribunale di compensare le spese del grado.

3. — Ricorre per cassazione, con otto motivi, [OSCURATO:PERSONA] t ento.

Resistono con controricorso la società Baraonda e [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo ha depositato memoria.

Sez.

I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I motivi di ricorso sono stati riassunti dal ricorrente nei termini che seguono.

Primo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c.,per avere la Corte di appellofondato la propria decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado nell’erronea percezione che la consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di gravame avesse e saminato esclusivamente la registrazione audio contenutanel CD, senza esaminare anche lo spartito del brano «[OSCURATO:PERSONA]».

Secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso di poter fondare la propria decisione sulla registrazione audio dell’opera«[OSCURATO:PERSONA]» contenuta nel CD agli atti, prodotto dall’attore, sull’erronea supposizioneche entrambi i consulenti tecnici d’ufficio avessero accertato che la predetta registrazione fosse «radicalmente differente» dallo spartito depositato presso la SIAE.

Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello mancato di esaminare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado, nonché i rilievi critici dei consulenti tecnici di parte; violazione dell’art. 132, n. 4 e 115 c.p.c.; nullità della sentenza, per avere la Corte di appello reso sul punto una motivazione meramente apparente.

Quarto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto privo divalore giuridico il file audio della canzone «[OSCURATO:PERSONA]» contenuto nel CD prodotto da [OSCURATO:PERSONA].

Quinto motivo: violazione degli artt. 167, comma 2, e 115 c.p.c., per non avere la Corte di appello ritenuto provati fatti non specificamente contestati dai convenuti,relativi alla partecipazione della cantante [OSCURATO:PERSONA], in arte Edea, nel novembre 2008, alla Sez.

I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 manifestazione canora «[OSCURATO:PERSONA]» con il brano «[OSCURATO:PERSONA]» composto da [OSCURATO:PERSONA].

Sestomotivo: violaz ione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. , per avere laCorte di appello ritenuto generici e non concludenti i capitoli di prova articolati dal ricorrente; nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.,per avere il Giudice distrettuale reso sul punto una motivazione contraddittoriamente insanabile, perplessa, obiettivamente incomprensibile e manifestamente illogica.

Settimo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per averela Corte di Milano omesso di esaminare il documento n. 15 prodotto dalla difesa della società [OSCURATO:SOCIETA] in allegato alla memoria depositata ex art. 183, n. 3, c.p.c..

Ottavo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte di appello reso una motivazione meramente apparente, contraddittoria, nonché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, e quindi manifestamente illogica, sotto diversi profili.

2. ― Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma(Cass. Sez.

U. 26 maggio 2020, n. 9776 ; Cass. 11 novembre 2005, n. 22902).

Come è esposto nel ricorso, la sentenza impugnata è stata notificatain data 16 aprile 2018; con citazione notificata il 16 maggio 2018 [OSCURATO:PERSONA] hapoi impugnato per revocazione, ex art. 395, n. 4, il detto provvedimento; il 13 giugno 2018 il Presidente della Corte di appello ha disposto la sospensione del termine per proporre Sez.

I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 l’impugnazioneper cassazione; con successiva ordinanza del 23 luglio 2018, comunicata il 19 ottobre 2018,la Corte di appello ha revocato il decreto presidenziale e fiss ato l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il modulo procedimentale adottato per la decisione sulla sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione (art. 398 c.p.c.) si è quindi articolato in due fasi: la prima, affidata al presidente del collegio, il qualeha disposto la sospensione del termine inaudita altera parte,e la seconda, nella disponibilità del collegio, che ha revocato il precedente provvedimento, negando, quind i, che il termine stesso dovesse restare sospeso per il periodo normativamente previsto (fino, cioè, alla comunicazione della sentenza sulla revocazione: art. 398, comma 4, c.p.c.).

La sequenza ricalca la successione contemplata dall’art. 373 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione (norma richiamata dall’art. 401c.p.c., per la sospensione dell’esecuzione della pronuncia impugnata per revocazione , e dall’art. 407 c.p.c., per la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata con l’opposizione di terzo).

Non vi sono ragioni per escludere che tale articolazione del procedimento relativo alla sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione sia legittima; il modello risulta del resto rispondente all’interesse delle parti a una sollecita definizione della relativa questione, escludendo che la concreta operatività del rimedio sia vanificata, nel caso di effettiva sussistenza dei presupposto per l’adozione della misura sospensiva, dai tempi necessari per assicurare l’instaurazione del contraddittorio su di un tema (quello della sospensione, appunto) che dipende dalla delibazione, da parte del collegio,della manifesta infondatezza della revocazione proposta ( art. 398, comma 4, c.p.c.).

Del resto, questa Corte si è già espressa nel senso della amm issibilità , in casi d'urgenza, di una decisione sul la sospensione assunta con decreto (firmato dal solo presidente) Sez.

I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 pronunciato inaudita altera parte, ossia a contraddittorio differito(Cass.19 aprile 2005, n. 8138).

Ciò posto, il ricorso per cassazione risulta essere stato tardivamente proposto.

Esso è stato avviato per la notifica il 20 novembre 2018.quando il termine per l’impugnazione risultava essere difatti spirato.

Se pure si esclude ― come appare corretto, avendo riguardo a una esigenza di certezza delle situazioni processuali ― che la revoca della sospensione da parte del collegio della Corte di appello abbia effetto retroattivo (così,in motivazione, la cit. Cass. 19 aprile 2005, n. 8138), deverilevarsi che il termine per impugnare è restato nondimeno sospeso per il solo periodo intercorrente tra il 13 giugno 2018 (data in cui il Presidente ha adottato il provvedimento con decreto inaudita altera parte) e il 19 ottobre 2018 (data della comunicazione dell’ordinanza collegiale con cui è stata disposta la suddetta revoca).

Non può sostenersi che la sospensione possa essersi prodotta in un momento anteriore: le Sezioni Unite hanno precisato, al riguardo, che solo il provvedimento positivo del giudice della revocazione sull'istanza di sospensione determina l'effetto sospensivodel termine per il ricorso per cassazione, dovendo escludersi che la mera proposizione dell'istanza, sebbene a seguito dell'accoglimento, determini quell'effetto (Cass. Sez.

U. 30 agosto 2019, n. 21874).

Poiché il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2,c.p.c. decorreva dal 16 aprile 2018 , data di notifica della sentenza, è del tutto evidente che il20 novembre 2018 esso era da tempo scaduto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle duecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi Sez.

I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 liquidatiin euro 2 00,00, ed agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 35218 anno 2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato,e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 1551/2018 del la C orte di appello di Milano, depositatail giorno 27 marzo 2018 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamentando il plagio della parte musicale della propria composizione «Anima nera» da parte del brano «Sono già solo» in cui [OSCURATO:PERSONA] era autore, oltre che interprete, quale cantante del gruppo musicale Modà, e di cui la società Baraonda era editrice. Ha domandato, in particolare, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali, da liquidarsi in via equitativa, e la pub blicazione della pronuncia sui quotidiani e sulle riviste specializzate nazionali di maggiore diffusione. Entrambi i soggetti evocati in giudizio si sono costituiti. Baraonda, in particolare, ha domandato la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., indicandola come effettiva titolare dei diritti di utilizzazione del brano «Sono già solo» a far data dal 5 agosto 2010, e quindi come ente chiamato a rispondere degli addebiti formulati dall’attore,e ha svolto una domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che questi fosse condannato al rimborso di quanto essa c onvenuta fosse tenuta a versare all’attore nell’ipotesi di accoglimento delle domande di Sez. I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 quest’ultimo. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche la nominata società [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale di Milano, avanti al quale era stato i ntrodotto il giudizio, ha disposto consulenza tecnica in esito al quale è stato accertato che il brano «Anima nera» di Contento nonera suscettibile di tutela in base alla normativasul diritto d’autore. [OSCURATO:PERSONA] quindi pronunciato sentenza con cui ha respinto le domande attrici e compensatole spese. 2. ― La sentenza è stata fatta oggetto di gravame, sia in via principale che in viaincidentale. Nel corso del giudizio di impugnazione, che ha visto la partecipazione di tutte parti del giudizio di primo grado, ad eccezione della chiamata in causa,è stata disposta una nuova consulenza tecnica. Con sentenza del 27 marzo 2018, infine, la Corte di Milano ha definito il giudizio di gravame rigettando sia l’appello principale che quello incidentale. In poche parole, ilGiudice distrettuale ha ritenuto di aderire alle risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado; ha osservatoche del brano «[OSCURATO:PERSONA]» erano state prodotte due versioni, tra loro differenti, l’una registrata su supporto informatico, che la Corte ha reputato priva di valore giuridico, e l’altra documentata dallo spartito depositato presso la SIAE; riguardo alla seconda versione ha condivisoi rilievi del consulente tecnico d’ufficio circa l’assenza di novità assoluta, di creatività, di compiutezza espressiva e originalità del brano. La Corte di merito ha quindi concluso nel senso della non proteggibilità dell’opera musicale in questione. Riguardo all’appello incidentale, è stata poi confermata la decisione del Tribunale di compensare le spese del grado. 3. — Ricorre per cassazione, con otto motivi, [OSCURATO:PERSONA] t ento. Resistono con controricorso la società Baraonda e [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo ha depositato memoria. Sez. I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono stati riassunti dal ricorrente nei termini che seguono. Primo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c.,per avere la Corte di appellofondato la propria decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado nell’erronea percezione che la consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di gravame avesse e saminato esclusivamente la registrazione audio contenutanel CD, senza esaminare anche lo spartito del brano «[OSCURATO:PERSONA]». Secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso di poter fondare la propria decisione sulla registrazione audio dell’opera«[OSCURATO:PERSONA]» contenuta nel CD agli atti, prodotto dall’attore, sull’erronea supposizioneche entrambi i consulenti tecnici d’ufficio avessero accertato che la predetta registrazione fosse «radicalmente differente» dallo spartito depositato presso la SIAE. Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello mancato di esaminare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado, nonché i rilievi critici dei consulenti tecnici di parte; violazione dell’art. 132, n. 4 e 115 c.p.c.; nullità della sentenza, per avere la Corte di appello reso sul punto una motivazione meramente apparente. Quarto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto privo divalore giuridico il file audio della canzone «[OSCURATO:PERSONA]» contenuto nel CD prodotto da [OSCURATO:PERSONA]. Quinto motivo: violazione degli artt. 167, comma 2, e 115 c.p.c., per non avere la Corte di appello ritenuto provati fatti non specificamente contestati dai convenuti,relativi alla partecipazione della cantante [OSCURATO:PERSONA], in arte Edea, nel novembre 2008, alla Sez. I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 manifestazione canora «[OSCURATO:PERSONA]» con il brano «[OSCURATO:PERSONA]» composto da [OSCURATO:PERSONA]. Sestomotivo: violaz ione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. , per avere laCorte di appello ritenuto generici e non concludenti i capitoli di prova articolati dal ricorrente; nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.,per avere il Giudice distrettuale reso sul punto una motivazione contraddittoriamente insanabile, perplessa, obiettivamente incomprensibile e manifestamente illogica. Settimo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per averela Corte di Milano omesso di esaminare il documento n. 15 prodotto dalla difesa della società [OSCURATO:SOCIETA] in allegato alla memoria depositata ex art. 183, n. 3, c.p.c.. Ottavo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte di appello reso una motivazione meramente apparente, contraddittoria, nonché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, e quindi manifestamente illogica, sotto diversi profili. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma(Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9776 ; Cass. 11 novembre 2005, n. 22902). Come è esposto nel ricorso, la sentenza impugnata è stata notificatain data 16 aprile 2018; con citazione notificata il 16 maggio 2018 [OSCURATO:PERSONA] hapoi impugnato per revocazione, ex art. 395, n. 4, il detto provvedimento; il 13 giugno 2018 il Presidente della Corte di appello ha disposto la sospensione del termine per proporre Sez. I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 l’impugnazioneper cassazione; con successiva ordinanza del 23 luglio 2018, comunicata il 19 ottobre 2018,la Corte di appello ha revocato il decreto presidenziale e fiss ato l’udienza per la precisazione delle conclusioni. Il modulo procedimentale adottato per la decisione sulla sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione (art. 398 c.p.c.) si è quindi articolato in due fasi: la prima, affidata al presidente del collegio, il qualeha disposto la sospensione del termine inaudita altera parte,e la seconda, nella disponibilità del collegio, che ha revocato il precedente provvedimento, negando, quind i, che il termine stesso dovesse restare sospeso per il periodo normativamente previsto (fino, cioè, alla comunicazione della sentenza sulla revocazione: art. 398, comma 4, c.p.c.). La sequenza ricalca la successione contemplata dall’art. 373 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione (norma richiamata dall’art. 401c.p.c., per la sospensione dell’esecuzione della pronuncia impugnata per revocazione , e dall’art. 407 c.p.c., per la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata con l’opposizione di terzo). Non vi sono ragioni per escludere che tale articolazione del procedimento relativo alla sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione sia legittima; il modello risulta del resto rispondente all’interesse delle parti a una sollecita definizione della relativa questione, escludendo che la concreta operatività del rimedio sia vanificata, nel caso di effettiva sussistenza dei presupposto per l’adozione della misura sospensiva, dai tempi necessari per assicurare l’instaurazione del contraddittorio su di un tema (quello della sospensione, appunto) che dipende dalla delibazione, da parte del collegio,della manifesta infondatezza della revocazione proposta ( art. 398, comma 4, c.p.c.). Del resto, questa Corte si è già espressa nel senso della amm issibilità , in casi d'urgenza, di una decisione sul la sospensione assunta con decreto (firmato dal solo presidente) Sez. I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 pronunciato inaudita altera parte, ossia a contraddittorio differito(Cass.19 aprile 2005, n. 8138). Ciò posto, il ricorso per cassazione risulta essere stato tardivamente proposto. Esso è stato avviato per la notifica il 20 novembre 2018.quando il termine per l’impugnazione risultava essere difatti spirato. Se pure si esclude ― come appare corretto, avendo riguardo a una esigenza di certezza delle situazioni processuali ― che la revoca della sospensione da parte del collegio della Corte di appello abbia effetto retroattivo (così,in motivazione, la cit. Cass. 19 aprile 2005, n. 8138), deverilevarsi che il termine per impugnare è restato nondimeno sospeso per il solo periodo intercorrente tra il 13 giugno 2018 (data in cui il Presidente ha adottato il provvedimento con decreto inaudita altera parte) e il 19 ottobre 2018 (data della comunicazione dell’ordinanza collegiale con cui è stata disposta la suddetta revoca). Non può sostenersi che la sospensione possa essersi prodotta in un momento anteriore: le Sezioni Unite hanno precisato, al riguardo, che solo il provvedimento positivo del giudice della revocazione sull'istanza di sospensione determina l'effetto sospensivodel termine per il ricorso per cassazione, dovendo escludersi che la mera proposizione dell'istanza, sebbene a seguito dell'accoglimento, determini quell'effetto (Cass. Sez. U. 30 agosto 2019, n. 21874). Poiché il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2,c.p.c. decorreva dal 16 aprile 2018 , data di notifica della sentenza, è del tutto evidente che il20 novembre 2018 esso era da tempo scaduto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle duecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi Sez. I –RG35218/2018 camera di consiglio11.10.2022 liquidatiin euro 2 00,00, ed agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part