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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 04397/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 39-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente – contro F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 39/2014 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 4397/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 70/21/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 30/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 125/3/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso atto di accertamento IRES 2004; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 ed il pagamento delle somme richieste;

1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 13, 1° periodo, del citato D.L. n. 119/2018, conv. in Legge n. 136/2018, (a norma del quale <<in mancanza di istanza di trattazione presentata F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 39/2014 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 4397/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto>>), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.2.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 39-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente – contro F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 39/2014 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 4397/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 70/21/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 30/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 125/3/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso atto di accertamento IRES 2004; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 ed il pagamento delle somme richieste; 1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste; 1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 13, 1° periodo, del citato D.L. n. 119/2018, conv. in Legge n. 136/2018, (a norma del quale <<in mancanza di istanza di trattazione presentata F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 39/2014 Numero sezionale 401/2022 Numero di raccolta generale 4397/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto>>), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.2.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c
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