CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 25701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 6550/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla Corte di appello di Ancona che ha ribaltato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona alle pene di legge per due violazioni dell'art. 5 d.igs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il mancato proscioglimento per prescrizione e ha chiesto l'applicazione della giustizia riparativa secondo il d.lgs. n. 150 del 2022; Rilevato che i reati sono relativi all'omessa presentazione della dichiarazione IVA degli anni 2012 e 2013, consumati al 30 dicembre 2013 e al 30 dicembre 2014, per cui al momento della decisione in data 29 settembre 2023 non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione; Rilevato che la richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa esula dalla cognizione di questo giudice di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente