CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 43950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I~/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi e ai motivi aggiunti depositati chiedendone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che in data 11 Febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Potenza in data 19 gennaio 2022 in relazione al reato di concorso in estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5 dell'imputazione provvisoria). Deduce il ricorrente: 1. violazione di legge in relazione agli articoli 125,292 e 309 codice procedura penale. Sostiene il ricorrente che il tribunale del riesame ha il potere di integrare la motivazione carente del giudice della cautela ma non quello di integrare quella mancante. Sostiene che tale vizio si registra nel caso di specie con riguardo alle esigenze cautelari che sono state ritenute con mere espressioni di stile, di identico contenuto, da parte del giudice della cautela; 2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al concorso nella estorsione pluriaggravata contestata al capo 5). Dopo avere richiamato numerose massime della giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della chiamata in correità e dopo aver ricordato che lo stesso gip, con riguardo a diversi capi di imputazione, ha negato la misura ritenendo non attendibile le dichiarazioni del Bruzzese, lamenta che il tribunale ha sbrigativamente superato dette circostanze, che avrebbero potuto mettere in dubbio l'attendibilità del collaboratore, richiamandosi al principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni senza considerare che sussisteva un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e che comunque l'inattendibilità era così macroscopica da compromettere l'intera credibilità del dichiarante. Lamenta anche che il tribunale ha omesso di considerare che le conoscenze del Bruzzese con riferimento ai momenti essenziali della vicenda di cui al capo 5) erano de relato. Denuncia anche che le dichiarazioni del Bruzzese sono state sconfessate dalla parte offesa Mascarelli e dalle altre persone informate dei fatti e che tali circostanze non sono state prese in considerazione dal tribunale. 3. Vizio della motivazione in punto di sussistenza della aggravante di cui all'articolo 416bis.1 cod.pen.. Rileva che con riguardo all'aggravante della agevolazione mafiosa non è stata provata la sussistenza dell'associazione denominata clan Riviezzi. Sostiene anche carenza di motivazione laddove il tribunale si affida alle dichiarazioni del collaboratore per ritenere che l'attività di recupero crediti fosse finalizzata ad alimentare la "bacinella". Ritiene il provvedimento illegittimo anche laddove è stata ritenuta sussistente l'aggravante del metodo mafioso perché il Bruzzese non era 9 presente all'incontro e quindi non può avere avuto contezza delle forme in cui è stata realizzata la condotta intimidatoria. 4. Violazione di legge e vizio dì motivazione con riguardo alla qualificazione dei fatti come estorsione. Rileva che il tribunale non ha derubricato il fatto nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul presupposto dell'esistenza dell'aggravante della finalità agevolatrice dell'associazione. L'esclusione di tale aggravante, secondo il ricorrente, impone la derubricazione della condotta 5. Vizio della motivazione in ordine ai presupposti delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura Il ricorrente presentava motivi aggiunti, con allegazioni documentali. Faceva presente che il Tribunale del riesame di Potenza, in sede di rinvio, preso atto della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione che il 4 Febbraio 2022 aveva annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale della Libertà di Potenza del 20/05/2021 (che aveva rigettato l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del gip dello stesso tribunale che il 22/04/2021 aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per partecipazione all'associazioni di tipo mafioso denominato clan Riviezzi) aveva sconfessato il riconoscimento della sussistenza della compagine associativa perché, in assenza di ulteriore materiale d'indagine gli era oggettivamente impedito superare le critiche rilevate dai giudici di legittimità. Riteneva il ricorrente che, alla luce dei provvedimenti richiamati ed allegati, la tenuta logica del provvedimento impugnato era venuta meno, perché si fondava sulla affermata sussistenza dell'associazione mafiosa Riviezzi. Sussistenza che nella logica del provvedimento impugnato era essenziale sia ai fini dell'integrazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, sia ai fini di escludere la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia ai fini della ricorrenza della aggravante della finalità agevolatrice dell'associazione. Insisteva, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito riportati. 2. Come indicato nell'ordinanza impugnata il presente procedimento trae spunto da una precedente indagine, relativa al procedimento penale numero 2047/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, all'esito della quale sarebbe emersa la presenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata r) clan Riviezzi, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, che avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente stato di assoggettamento e d'omertà eseguiva una serie indeterminata di delitti, specializzandosi in particolare, per quello che rileva in questa sede, nel settore del recupero crediti con modalità estorsive. Detta attività di indagine portava all'adozione dell'ordinanza cautelare depositata dal Gip del Tribunale di Potenza in data 23 Aprile 2021, provvedimento confermato dal tribunale del riesame, ma annullato dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento ad alcuni imputati tra cui proprio [OSCURATO:PERSONA]. 3. La sentenza di annullamento, dopo avere affermato che il tribunale del riesame aveva correttamente richiamato il principio secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, con la conseguenza che in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione la rivalutazione delle prove acquisite valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'articolo 416 bis codice penale, conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano invece al periodo coperto dal giudicato assolutorio, ha ritenuto che tale principio nel caso di specie non fosse stato correttamente applicato. La sentenza assolutoria, pronunciata nel procedimento numero 3294/2006 RGNR, aveva accertato l'insussistenza dell'associazione a delinquere di tipo mafioso "clan Riviezzi" fino a luglio 2012. Gli elementi oggetto di valutazione dovevano perciò essere limitati a comportamenti intervenuti dopo tale data, anche se non era precluso utilizzare fonti di prove antecedenti, se riferibili al nuovo arco temporale. La sentenza rescindente ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame mancasse la contestualizzazione temporale delle condotte riferite dai collaboratori di giustizia, così come riportate, e che in assenza di tale contestualizzazioni non potevano considerarsi idonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria le ulteriori emergenze che venivano indicate quali riscontri e che in quanto tali svolgevano una funzione accessoria. Il riferimento era alle tre intercettazioni registrate fra il 29 giugno ed il 2 luglio 2017; all'intercettazione registrata il 24/12/2016; ai viaggi in Calabria (in relazione ai quali gli investigatori non avevano precisato le finalità); alle celebrazioni festose seguite alla liberazione di Riviezzi.4. In sede di rinvio il Tribunale del riesame di Potenza dava atto di come nell'ordinanza di riesame, impugnata in Cassazione, fosse stato dato conto di tutte le risultanze d'indagine suscettibili di considerazione ai fini del giudizio di colpevolezza richiesto dall'art. 273 c.p.p. Non poteva, pertanto, che constatarsi l'impossibilità di superare, ferme quelle risultanze investigative, le carenze e le Illogicità motive rilevate dalla Suprema Corte. Per questo annullava l'ordinanza e revocava le misure in esecuzione disponendo la scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa. 5. Ciò premesso deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] è, nell'ambito del presente procedimento, sottoposto a misura cautelare con riguardo alla imputazione di cui al capo 5), concorso in estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], episodio che secondo l'accusa si inserirebbe nell'attività di recupero crediti, con mezzi estorsivi, che rappresenterebbe la più evidente tra le condotte criminali poste in essere dal clan Riviezzi. Il tribunale del riesame sostiene che i gravi indizi di colpevolezza relativi alla condotta del ricorrente sono evincibili dal racconto coerente ed esaustivo, circa lo svolgimento dell'episodio estorsivo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, le cui propalazioni, intrinsecamente attendibili, sono state ritenute riscontrate dal riconoscimento fotografico, dai tabulati telefonici e relative celle di geolocalizzazione e dai riscontri che riguardano la figura della persona offesa dell'episodio estorsivo. Risulta infatti una forte esposizione debitoria del Moscarelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma risulta anche la materiale disponibilità da parte del Moscarelli e della sua famiglia di bestiame, mezzi agricoli trattori e un'autovettura Mercedes. Deve inoltre rilevarsi che il tribunale del riesame, in relazione al contenuto delle propalazioni ha osservato che l'esame delle dichiarazioni deve essere condotto separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal chiamante in correità non potendo essere automaticamente estesa, né in senso positivo né in senso negativo la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto. 6. Il tribunale si è attenuto alle linee direttrici da questa Suprema Corte tracciate in materia di valutazione probatoria della chiamata di correo In tema di c.d. scindibilità della prova dichiarativa questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, per cui l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico. È evidente che in tanto la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità può ritenersi ammissibile in quanto non esiste un'interferenza fattuale e logica tra la parte del discorso ritenuta falsa e le rimanenti parti della narrazione che siano intrinsecamente attendibili e che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, con il logico corollario che l'interferenza fattuale tra una serie dì circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza della medesima serie, si verifica solo quando la prima sia collegata all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quando la chiamata in correità nei confronti di un soggetto comprende la partecipazione del chiamato a una pluralità di episodi pure se sono inseriti in una stessa fase, quella esecutiva, del medesimo delitto. ( fra le tante Cass. N 468 del 2001 Rv. 217820 - 01, N. 5821 del 2004 Rv. 231300 - 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233095 - 01, N. 35327 del 2013 Rv. 256097 - 01, N. 40000 del 2013 Rv. 256917 - 01; N.25266 del 2017 Rv. 270153; N. 25940 del 2020 Rv. 280103). Deve pertanto ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso considerato che il tribunale del riesame con motivazione coerente e logica ha dato conto dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore relative all'episodio in esame, esplicitando anche le ragioni che avevano sorretto la condotta tenuta dal Moscarelli di tacere di fronte agli inquirenti: la paura di essere considerato un infame e delegittimarsi agli occhi dei "Calabresi" come risulta anche dalle conversazioni richiamate a pagina 81, 82 e 83 del provvedimento impugnato. 7. Fondato e il motivo sub 3) limitatamente alla sussistenza della aggravante dell'agevolazione mafiosa e il motivo sub 4) relativo alla qualificazione giuridica dei fatti. Il tribunale del riesame ritiene che il fatto debba qualificarsi come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul presupposto della sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa che postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di questa. Ne discende che nel giudizio de libertate deve essere provata l'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione. Il tribunale ha ritenuto che le indagini abbiano messo in luce un giro di recupero crediti, gestito dal clan Riviezzi, cui i creditori si rivolgevano per ottenere la soddisfazione delle proprie pretese. I crediti che venivano recuperati, con modalità chiaramente illecite, in parte venivano corrisposti all'effettivo creditore e in parte venivano corrisposti al clan e destinati tendenzialmente ad alimentarne le finanze per sostenere le attività illecite nonché le famiglie degli affiliati in carcere. Le produzioni documentali della difesa hanno però dimostrato, come a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR che ha riguardato la partecipazione del Riviezzi all'associazione mafiosa in argomento il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi per affermarne la sussistenza e ha annullato l'ordinanza revocando la misura. 8. L'ordinanza deve pertanto essere annullata in punto sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e qualificazione giuridica del fatto in quanto la condotta in esame è stata qualificata come violazione dell'articolo 629 cod. pen. sul solo presupposto della sussistenza dell'associazione denominata clan Riviezzi alla quale andavano parte dei crediti recuperati. 9. Manifestamente infondata è' invece la censura relativamente alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso posto che le modalità utilizzate per il recupero (intervento di gruppo, uso dell'arma e violenze inferte) integrano le modalità tipiche dell'intimidazione mafiosa. 10. L'accoglimento del motivo sub 4 assorbe i motivi sub 1) e sub 5) relativi alle esigenze cautelarí. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza sezione pe