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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 14251/2026

Testo disponibile della fonte

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osto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ap-plicazione della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi uno e della confisca del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA], in caso di mancato svolgimento dei lavori di pubblica utilità o di esito negativo degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza, emessa in data 2 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preli-minari del Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituita, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida del veicolo BMW, di sua proprietà, in stato di ebbrezza, essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,65 e 1,67 g/I, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 (reato commesso in data 20 settembre 2024).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, che ha articolato un unico motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, non avendo il giudice disposto le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, come imposto dalla norma violata, limitandosi a stabilire che l'esecuzione delle stesse fosse differita all'esito del lavoro di pubblica utilità.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente ai vizi dedotti.

3. Il P.G. di questa Corte, con requisitoria depositata in data 3 febbraio 2026, ha reso le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la sentenza impugnata si è omesso di applicare al prevenuto le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo (BMW Xl, targato [OSCURATO:TARGA]) con il quale è stato commesso il reato - di proprietà dell'imputato, come risulta dalla rubrica - e della sospensione della patente di guida, nonostante esse conse-guano ex lege all'accertamento del reato, come espressamente previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni accessorie sopra indicate, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. 2 P.Q.Mzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 19 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] arin Emanuele E:), Sglvo FUN7inNV 'MARIO Dott.ssa írche endo 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ap-plicazione della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi uno e della confisca del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA], in caso di mancato svolgimento dei lavori di pubblica utilità o di esito negativo degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza, emessa in data 2 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preli-minari del Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituita, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida del veicolo BMW, di sua proprietà, in stato di ebbrezza, essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,65 e 1,67 g/I, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 (reato commesso in data 20 settembre 2024). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, che ha articolato un unico motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, non avendo il giudice disposto le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, come imposto dalla norma violata, limitandosi a stabilire che l'esecuzione delle stesse fosse differita all'esito del lavoro di pubblica utilità. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente ai vizi dedotti. 3. Il P.G. di questa Corte, con requisitoria depositata in data 3 febbraio 2026, ha reso le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con la sentenza impugnata si è omesso di applicare al prevenuto le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo (BMW Xl, targato [OSCURATO:TARGA]) con il quale è stato commesso il reato - di proprietà dell'imputato, come risulta dalla rubrica - e della sospensione della patente di guida, nonostante esse conse-guano ex lege all'accertamento del reato, come espressamente previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. 3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni accessorie sopra indicate, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. 2 P.Q.Mzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso, il 19 febbraio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] arin Emanuele E:), Sglvo FUN7inNV 'MARIO Dott.ssa írche endo 3
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