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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19077/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di doglianze in fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'evidente alterazione del numero di telaio quale prova del dolo del delitto contestato); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3), che la doglianza sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la conferma della statuizione di primo grado (pari al minimo edittale, per quanto attiene alla reclusione, con la diminuente del rito) risulta dunque già giustificata con quanto considerato negando le attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore oEpOSnTATA CANC,„ely_ERIA [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di doglianze in fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'evidente alterazione del numero di telaio quale prova del dolo del delitto contestato); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3), che la doglianza sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la conferma della statuizione di primo grado (pari al minimo edittale, per quanto attiene alla reclusione, con la diminuente del rito) risulta dunque già giustificata con quanto considerato negando le attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore oEpOSnTATA CANC,„ely_ERIA [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 19077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris