CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 4 e 5, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che si duole del trattamento punitivo e dell'applicazione dell'art. 99 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso