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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 15060/2026

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fiducia,avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 15/04/2025,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi rigettare il ricorso,sentito il difensore della ricorrente che ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 15/04/2025 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza emessa in data 10/11/2023 dal Tribunale di Nola, ha ridotto la pena inflittaall’imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 648 bis cod. pen., commesso il 16settembre e il 15 ottobre 2021.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, formulandodue motivi.2.1.

Con il primo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen. (contestato per detenzione di sommedi denaro rinvenute in occasione di due sopralluoghi nell’abitazione dell’imputata,rispettivamente di euro 19.000,00e di euro 17.950,00), osservando che nessuna delle duesentenze di merito avrebbe individuato il reato presupposto, essendo stato escluso che lostesso debba individuarsi nel traffico di sostanza stupefacente; si richiama in particolare ilpassaggio della sentenza di secondo grado in cui la Corte territoriale osserva che “laprovenienza delle somme di denaro dall’attività di spaccio non è stata mai dichiaratadall'imputata e, in ogni caso, pur volendo ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettivamentecoinvolta in attività di spaccio[…] non risulta possibile stabilire con certezza un nesso di direttaderivazione delle somme detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] da un'attività di spaccio direttamente gestita daquest'ultima, piuttosto che da altri soggetti…”, essendo certo soltanto, osserva la difesa,che laLibero aveva la disponibilità di somme di denaro delle quali non era in grado di giustificare lalecita provenienza, ma rispetto alle quali non è provato che derivassero dall'attività di trafficodi stupefacenti nelle quali la donna fosse eventualmente coinvolta (p. 3 ricorso).2.2.

Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dibattimentale; osserva la difesache era stata prodotta documentazione (l’ordinanza cautelare n. 22/16 del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza 6/22 della Corte di Assise di Napoli) ed era stata avanzata la richiesta diaudizione di alcuni collaboratori di giustizia (p. 4 ricorso), in ordine all’attività di traffico distupefacenti esercitata dall’imputata, osservando che, trattandosi nel caso di specie di sommeprovenienti dall’attività di spaccio svolta dall’imputata, la stessa avrebbe dovuto essere assoltadal delitto di riciclaggio per avere commesso il delitto presupposto; le prove dichiarativerichieste mediante rinnovazione dibattimentale sarebbero decisive e necessarie ai finidell’individuazione del reato presupposto e la Corte territoriale le avrebbe rigettate conmotivazione apodittica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici o comunque manifestamenteinfondati.2.

Giova premettere che, nella specie, si è in presenza di decisione c.d.

"doppia conforme"quanto alla responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condivisopienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado,riformandola soltanto in punto dosimetria della pena.

La pacifica giurisprudenza di legittimità,ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, siintegrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ognicaso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudicidell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei aquelli usati dal giudice di primo grado, con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed aipassaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi dimerito costituiscano una sola entità (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,Rv. 276062-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto acompiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, ancheconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

In tal caso, debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede dilegittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzioneprospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti checonduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio aduna valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n.6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 3 10/12/2013, Cento, Rv.259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965- 01).3.

Va altresì premesso che questa Corte ha affermato con più pronunce, sia in sede cautelaresia in quella di giudizio di merito, che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi siasorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornireplausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa,possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene laprovenienza illecita (sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522 – 01; sez. 2, n. 43532 del19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si richiedel'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, nédell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso provelogiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).Recentemente (Sez. n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727) è stato tuttavia precisato che incaso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi senzagiustificazione, la prova dei delitti di ricettazione e riciclaggio non può fondarsi esclusivamentesulle particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo,e dell'assenza di redditi leciti, ma occorre la presenza di ulteriori elementi significativi dellacerta provenienza da delitto e ciò proprio per scongiurare il pericolo di comprimere il diritto diproprietà.Si ribadisce, pertanto, che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere connessaall'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significativedella volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di ulteriori elementi significativi della certaprovenienza da delitto.Nel caso in esame tali elementi particolari risultano correttamente evidenziati dal giudice dimerito che ha valorizzato: l'ingente importo della somma in contanti detenuta dalla ricorrente,composta da banconote di piccolo taglio, suddivisa in più buste; le modalità di occultamentodella somma, che era custodita all'interno di una cassaforte murata con aperturatelecomandata (relativamente all’episodio del 16 settembre 2021) e nel cassetto del comodinonella camera da letto (relativamente all’episodio del 15 ottobre 2021); la presenzanell’abitazione dell’imputata di soggetti tratti in arresto per traffico di stupefacenti; l'assenza digiustificazioni in merito alla detenzione delle ingenti somme; l’assenza di riscontri circa laasserita provenienza delle somme da un risarcimento assicurativo (per quella sequestrata il16/09/2021) e da una vincita al Bingo (per quella sequestrata il 15/10/2021) e l'assolutaimplausibilità di taliassunti, privi di congrui riscontri documentali; l'assoluta sproporzione dellesomme rispetto alla capacità reddituale dell'imputata.

La Corte di merito, valorizzando taleunivoco compendio probatorio, con motivazione né apparente né manifestamente illogica, haritenuto che le somme di denaro sequestrate fossero senz’altro di provenienza delittuosa ericonducibili a legami intrattenuti dall'imputata con ambienti del traffico di stupefacenti,confermando così il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione (come derubricato giàdal giudice di primo grado il delitto di riciclaggio originariamente contestato).3.1.

Quanto al reato presupposto, giova ricordare che, ai fini della configurabilità del delitto diricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delittopresupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01).

Orbene, nel caso di specie, la Corte dimerito ha correttamente affrontato la deduzione difensiva secondo la quale l’imputata sarebbestata coinvolta in attività di traffico di sostanze stupefacenti, realizzando il reato presupposto,con la conseguenza che non sarebbe configurabile nei suoi confronti il reato contestato.In realtà, come bene chiarito nella sentenza impugnata “la provenienza delle somme di denarodetenute dall’attività di spaccio non era stata mai dichiarata dall’imputata, e, in ogni caso, purvolendo ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettivamente coinvolta in attività di spaccio nellanota piazza di Castello di Cisterna, non risulta possibile stabilire con certezza un nesso didiretta derivazione delle somme detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] da un’attività di spaccio direttamentegestita da quest’ultima, piuttosto che da altri soggetti; ne consegue che ciò che è con certezzaprovato è che la [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di somme di denaro delle quali non era in gradodi giustificare la lecita provenienza, ma rispetto alle quali non è provato che fossero derivatedall'attività di traffico di stupefacenti nella quale la donna fosse eventualmente coinvolta;rispetto a tale ultima attività, peraltro, non risulta prodotta nessuna alcuna sentenza passata incosa giudicata, di tal che anche di essa non vi è alcuna certezza” (quinta e sesta paginasentenza impugnata).4.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.Questa Corte ha avuto modo di evidenziare più volte che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art.603 cod. proc. pen. la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che il giudiceritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti eche l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stessopossa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiareogni altra risultanza, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma due del medesimo articolo,in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scopertedopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dallalegge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv.283742 – 01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).Ebbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell'ipotesi di cui alcomma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la Corte di merito –ad onta di quanto sostenutodalla difesa circa l’apoditticità della motivazione – ha rigettato l'istanza difensiva con diffuse econgrue argomentazioni (quinta e sesta pagina della sentenza), ritenendo non necessariol’incombente richiesto, in quanto si tratta di deposizione del tutto superflua, quanto al testePerrelli, e comunque non decisiva, quanto ai collaboratori di giustizia, posta l’impossibilità distabilire un “nesso di diretta derivazione” delle somme detenute dall’imputata da un’attività dispaccio direttamente gestita dalla tessa.

Trattasi, dunque, di motivazione non censurabile, inquanto esente da vizi di illogicità.5.

In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate va dichiarata l'inammissibilità del ricorsocon la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma che si ritiene congruo determinare in euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso in Roma, 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fiducia,avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 15/04/2025,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi rigettare il ricorso,sentito il difensore della ricorrente che ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15/04/2025 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza emessa in data 10/11/2023 dal Tribunale di Nola, ha ridotto la pena inflittaall’imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 648 bis cod. pen., commesso il 16settembre e il 15 ottobre 2021.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, formulandodue motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen. (contestato per detenzione di sommedi denaro rinvenute in occasione di due sopralluoghi nell’abitazione dell’imputata,rispettivamente di euro 19.000,00e di euro 17.950,00), osservando che nessuna delle duesentenze di merito avrebbe individuato il reato presupposto, essendo stato escluso che lostesso debba individuarsi nel traffico di sostanza stupefacente; si richiama in particolare ilpassaggio della sentenza di secondo grado in cui la Corte territoriale osserva che “laprovenienza delle somme di denaro dall’attività di spaccio non è stata mai dichiaratadall'imputata e, in ogni caso, pur volendo ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettivamentecoinvolta in attività di spaccio[…] non risulta possibile stabilire con certezza un nesso di direttaderivazione delle somme detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] da un'attività di spaccio direttamente gestita daquest'ultima, piuttosto che da altri soggetti…”, essendo certo soltanto, osserva la difesa,che laLibero aveva la disponibilità di somme di denaro delle quali non era in grado di giustificare lalecita provenienza, ma rispetto alle quali non è provato che derivassero dall'attività di trafficodi stupefacenti nelle quali la donna fosse eventualmente coinvolta (p. 3 ricorso).2.2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dibattimentale; osserva la difesache era stata prodotta documentazione (l’ordinanza cautelare n. 22/16 del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza 6/22 della Corte di Assise di Napoli) ed era stata avanzata la richiesta diaudizione di alcuni collaboratori di giustizia (p. 4 ricorso), in ordine all’attività di traffico distupefacenti esercitata dall’imputata, osservando che, trattandosi nel caso di specie di sommeprovenienti dall’attività di spaccio svolta dall’imputata, la stessa avrebbe dovuto essere assoltadal delitto di riciclaggio per avere commesso il delitto presupposto; le prove dichiarativerichieste mediante rinnovazione dibattimentale sarebbero decisive e necessarie ai finidell’individuazione del reato presupposto e la Corte territoriale le avrebbe rigettate conmotivazione apodittica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici o comunque manifestamenteinfondati.2. Giova premettere che, nella specie, si è in presenza di decisione c.d. "doppia conforme"quanto alla responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condivisopienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado,riformandola soltanto in punto dosimetria della pena. La pacifica giurisprudenza di legittimità,ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, siintegrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ognicaso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudicidell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei aquelli usati dal giudice di primo grado, con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed aipassaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi dimerito costituiscano una sola entità (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,Rv. 276062-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto acompiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, ancheconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. In tal caso, debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede dilegittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzioneprospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti checonduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio aduna valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n.6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 3 10/12/2013, Cento, Rv.259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965- 01).3. Va altresì premesso che questa Corte ha affermato con più pronunce, sia in sede cautelaresia in quella di giudizio di merito, che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi siasorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornireplausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa,possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene laprovenienza illecita (sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522 – 01; sez. 2, n. 43532 del19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si richiedel'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, nédell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso provelogiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).Recentemente (Sez. n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727) è stato tuttavia precisato che incaso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi senzagiustificazione, la prova dei delitti di ricettazione e riciclaggio non può fondarsi esclusivamentesulle particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo,e dell'assenza di redditi leciti, ma occorre la presenza di ulteriori elementi significativi dellacerta provenienza da delitto e ciò proprio per scongiurare il pericolo di comprimere il diritto diproprietà.Si ribadisce, pertanto, che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere connessaall'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significativedella volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di ulteriori elementi significativi della certaprovenienza da delitto.Nel caso in esame tali elementi particolari risultano correttamente evidenziati dal giudice dimerito che ha valorizzato: l'ingente importo della somma in contanti detenuta dalla ricorrente,composta da banconote di piccolo taglio, suddivisa in più buste; le modalità di occultamentodella somma, che era custodita all'interno di una cassaforte murata con aperturatelecomandata (relativamente all’episodio del 16 settembre 2021) e nel cassetto del comodinonella camera da letto (relativamente all’episodio del 15 ottobre 2021); la presenzanell’abitazione dell’imputata di soggetti tratti in arresto per traffico di stupefacenti; l'assenza digiustificazioni in merito alla detenzione delle ingenti somme; l’assenza di riscontri circa laasserita provenienza delle somme da un risarcimento assicurativo (per quella sequestrata il16/09/2021) e da una vincita al Bingo (per quella sequestrata il 15/10/2021) e l'assolutaimplausibilità di taliassunti, privi di congrui riscontri documentali; l'assoluta sproporzione dellesomme rispetto alla capacità reddituale dell'imputata. La Corte di merito, valorizzando taleunivoco compendio probatorio, con motivazione né apparente né manifestamente illogica, haritenuto che le somme di denaro sequestrate fossero senz’altro di provenienza delittuosa ericonducibili a legami intrattenuti dall'imputata con ambienti del traffico di stupefacenti,confermando così il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione (come derubricato giàdal giudice di primo grado il delitto di riciclaggio originariamente contestato).3.1. Quanto al reato presupposto, giova ricordare che, ai fini della configurabilità del delitto diricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delittopresupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01). Orbene, nel caso di specie, la Corte dimerito ha correttamente affrontato la deduzione difensiva secondo la quale l’imputata sarebbestata coinvolta in attività di traffico di sostanze stupefacenti, realizzando il reato presupposto,con la conseguenza che non sarebbe configurabile nei suoi confronti il reato contestato.In realtà, come bene chiarito nella sentenza impugnata “la provenienza delle somme di denarodetenute dall’attività di spaccio non era stata mai dichiarata dall’imputata, e, in ogni caso, purvolendo ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettivamente coinvolta in attività di spaccio nellanota piazza di Castello di Cisterna, non risulta possibile stabilire con certezza un nesso didiretta derivazione delle somme detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] da un’attività di spaccio direttamentegestita da quest’ultima, piuttosto che da altri soggetti; ne consegue che ciò che è con certezzaprovato è che la [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di somme di denaro delle quali non era in gradodi giustificare la lecita provenienza, ma rispetto alle quali non è provato che fossero derivatedall'attività di traffico di stupefacenti nella quale la donna fosse eventualmente coinvolta;rispetto a tale ultima attività, peraltro, non risulta prodotta nessuna alcuna sentenza passata incosa giudicata, di tal che anche di essa non vi è alcuna certezza” (quinta e sesta paginasentenza impugnata).4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.Questa Corte ha avuto modo di evidenziare più volte che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art.603 cod. proc. pen. la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che il giudiceritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti eche l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stessopossa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiareogni altra risultanza, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma due del medesimo articolo,in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scopertedopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dallalegge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv.283742 – 01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).Ebbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell'ipotesi di cui alcomma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la Corte di merito –ad onta di quanto sostenutodalla difesa circa l’apoditticità della motivazione – ha rigettato l'istanza difensiva con diffuse econgrue argomentazioni (quinta e sesta pagina della sentenza), ritenendo non necessariol’incombente richiesto, in quanto si tratta di deposizione del tutto superflua, quanto al testePerrelli, e comunque non decisiva, quanto ai collaboratori di giustizia, posta l’impossibilità distabilire un “nesso di diretta derivazione” delle somme detenute dall’imputata da un’attività dispaccio direttamente gestita dalla tessa. Trattasi, dunque, di motivazione non censurabile, inquanto esente da vizi di illogicità.5. In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate va dichiarata l'inammissibilità del ricorsocon la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma che si ritiene congruo determinare in euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso in Roma, 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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