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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 07639/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello di D'[OSCURATO:PERSONA] perché proposto fuori termine; ritenuto che il ricorso del tutto aspecifico perché nulla obietta in merito alla scadenza del termine di impugnazione; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello di D'[OSCURATO:PERSONA] perché proposto fuori termine; ritenuto che il ricorso del tutto aspecifico perché nulla obietta in merito alla scadenza del termine di impugnazione; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07639/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris