CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 18227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05QM4FH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (041115E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, con sentenza del 24 novembre 2022, ha applicato ai predetti, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti. Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. 2. La doglianza dei ricorsi si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto si ricava dall'indicazione dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che, nello stabilire la procedura de plano per le dichiarazioni di inammissibilità, fa richiamo anche alle sentenze di cd. patteggiamento in appello. È stato sul punto affermato che "a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia." - Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 -. 3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarato inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 17 marzo 2023 Il consi liere estensore Il pr