CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Udine del 19.12.2017 di condanna per ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 c.p. Deducono gli imputati la violazione dell'art. 625 comma 7 0 c.p. per l'insussistenza nella fattispecie dell'aggravante contestata dell'esposizione alla pubblica fede . 2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati siccome reiterativi di analoghe censure sviluppate in appello alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure. Ed invero in tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, Rv. 258716). Peraltro, in tema di aggravanti del reato di furto, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Rv. 267504). L'aggravante in questione è configurabile anche nell'ipotesi in cui l'area in cui si trovano i beni è recintata e per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Rv. 271602). Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi / ritenendo che per il furto degli oggetti asportati dall'interno dall'autocarro (una tanica di benzina e un attrezzo di lavoro), parcheggiato sulla pubblica via, durante lo svolgimento di lavori stradali da parte dell'impresa esecutrice, fosse integrata l'aggravante in questione. Inoltre, correttamente ha ritenuto irrilevante ai fini dell'integrazione di tale aggravante il fatto che gli operai si trovassero nelle vicinanze del furgone, non potendosi in tal caso parlare vigilanza continua ed ininterrotta. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]