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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04639/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3341/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrent e – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO PALERMO n. 1249/2021depositata il 23/07/2021 .

R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 1249 del 23/07/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto della opposizione all’esecuzione da essi proposta avverso atto di precetto loro intimato per il rilascio del bene dall’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA].

Resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].

Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

I ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Camarda hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, basato su due motivi sulla questione dell’intervenuta usucapione in favore dei ricorrenti , o, meglio, della sola [OSCURATO:PERSONA], di un immobile sito in Palermo, alla via Sperone, n. 34, è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è stata pubblicata il 23/07/2021, ed il ricorso è stato notificato il 28/01/2022, oltre il termine semestrale scadente il 24/01/2022, poiché non si applica la sospensione del termine feriale trattandosi di opposizione all’esecuzione, anche per il ricorso in cassazione (Cass. n. 8137 del 08/04/2014 Rv. 630934 - 01): «Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. Valle della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d'ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale.».

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo e in favore di ciascuna delle due controparti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in euro 4.300,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3341/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrent e – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO PALERMO n. 1249/2021depositata il 23/07/2021 . R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 1249 del 23/07/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto della opposizione all’esecuzione da essi proposta avverso atto di precetto loro intimato per il rilascio del bene dall’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA]. Resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. I ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Camarda hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, basato su due motivi sulla questione dell’intervenuta usucapione in favore dei ricorrenti , o, meglio, della sola [OSCURATO:PERSONA], di un immobile sito in Palermo, alla via Sperone, n. 34, è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è stata pubblicata il 23/07/2021, ed il ricorso è stato notificato il 28/01/2022, oltre il termine semestrale scadente il 24/01/2022, poiché non si applica la sospensione del termine feriale trattandosi di opposizione all’esecuzione, anche per il ricorso in cassazione (Cass. n. 8137 del 08/04/2014 Rv. 630934 - 01): «Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. Valle della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d'ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale.». Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo e in favore di ciascuna delle due controparti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in euro 4.300,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camer
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