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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11704/2026

Testo disponibile della fonte

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all’indirizzo elettronico in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzoelettronico in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1399/2019depositata in data 11 ottobre 2019;Numero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di una farmacia accreditata con il ServizioSanitario Nazionale, otteneva dal Tribunale di Salerno un decretoingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] - Asl di Salernoper l’importo di oltre 126.000 euro, per interessi nella misura stabilitadal d.lgs. n. 231/2002 in relazione al ritardato pagamento delleprestazioni sanitarie da essa erogate agli assistiti.

L’Asl proponevaopposizione.2.

Il Tribunale, ritenendo applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n.231/2002, rigettava l’opposizione.3.

L’Asl proponeva appello, nel corso del quale l’appellata Angrisanisollevava preliminare eccezione di giudicato esterno, derivante da altrasentenza, la n. 5009/2019 del Tribunale di Salerno, tra le stesse parti eper la medesima vicenda negoziale, seppure relativa ad un diversoperiodo temporale, e formatosi in punto di qualificazione giuridica delrapporto tra le parti in termini di transazione commerciale, conconseguente applicazione del tasso di interesse di cui al menzionatod.lgs. n. 231/2002.A tal fine, l’appellata depositava telematicamente il certificato dipassaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 124disp. att. c.p.c. e la copia conforme della sentenza con indicazione incalce del cancelliere del passaggio in giudicato ex art. 327 c.p.c.; il tuttocon le relative attestazioni di conformità agli originali.3.

La Corte d’Appello di Salerno, tuttavia, escludeva la sussistenzadell’eccepito giudicato esterno, rilevando l’assenza di un valido edefficace certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal cancelliere, anorma dell’art. 124 disp. att. c.p.c., ed accoglieva pertanto il gravame,ritenendo che il rapporto tra la farmacia accreditata e l’Asl derivasse “daNumero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall'art. 8,comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento, che neesclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale(cfr. Cass. n. 5042/2017; Cass. n. 9991/2019)”.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivie illustrato anche con memoria.

Resisteva con controricorso l’Asl diSalerno.5.

Il ricorso veniva avviato alla trattazione per l’adunanza camerale del21 giugno 2023.6.

All’esito di tale adunanza camerale il Collegio emetteva ordinanzainterlocutoria, con cui rilevava: 1) che il giudizio non poteva avereseguito poiché il procedimento di questa Suprema Corte era statosospeso dalla Corte di Appello di Salerno - dinanzi alla quale era stataproposta revocazione per asserito errore di fatto, ai sensi dell’art. 395,n. 4, c.p.c., concernente il certificato di passaggio in giudicato dellasentenza del Tribunale di Salerno n. 5009/2019 - con ordinanza, emessain data 24/07/2020 ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., laddove èdisciplinata la sospensione del processo dinanzi alla Corte di Cassazionedisposta dal giudice della revocazione; 2) che l’ordinanza di sospensioneemanata dalla Corte territoriale risultava essere stata ritualmenteprodotta in atti dal difensore della ricorrente.Veniva, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della revocadella sospensione del procedimento dinanzi a questa Suprema Corte.7.

Con sentenza n. 1000/2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettava larevocazione, rilevando l’insussistenza di vizio revocatorio.8.

Avverso tale sentenza di rigetto l’Angrisani proponeva ricorso percassazione, che veniva accolto da questa Corte di legittimtà conordinanza n. 26295/2024, ove si rilevava che la ricorrente avevacorrettamente depositato la sentenza del Tribunale di Salerno n.1839/2014 resa in altro giudizio, corredata dalla certificazione ai sensiNumero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’art. 124 disp. att. c.p.c.La sentenza di revocazione veniva pertanto cassata con rinvio alla Cortesalernitana, in diversa composizione, la quale, con sentenza n.325/2020, quale giudice del rinvio e giudice della revocazione,richiamava quanto statuito nel giudizio rescindente - e cioè che “lan. 1839/2014 resa in altro giudizio, corredata dalla certificazione ex art.124 disp. att. cod. proc. civ., erroneamente ritenuta al riguardo nonvalida dalla corte di merito nell’impugnata sentenza” - e pertantoaccoglieva la domanda di revocazione; poi, nella successiva fase digiudizio rescissoria, perveniva ad affermare l’esistenza dell’eccepitogiudicato esterno sulla qualificazione giuridica in termini di transazionecommerciale del rapporto tra le parti e a rigettare l’appello a suo tempoproposto dalla Asl, sul rilievo della corretta applicazione al caso di speciedegli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002.9.

Cessata, dunque, la causa di sospensione, il ricorso in oggetto venivaè stato avviato alla trattazione in nuova udienza camerale, in vista dellaquale la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia “Violazione dell’art. 2909 c.c. conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e degli artt. 324 c.p.c. e124 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 115 c.p.c. con riferimento all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, sostenendo che erroneamente la corteterritoriale avrebbe rigettato l’eccezione di giudicato.2.

Il secondo motivo, proposto in via gradata, denuncia “Violazionedell’art. 342 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”: lacorte territoriale avrebbe erroneamente omesso di rilevarel’inammissibilità dell’appello proposto dall’Asl.3.

Il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, denunciaNumero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026“Violazione dell’art. 1 d.lgs. 231/2002 con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”: la corte territoriale sarebbe incorsa in violazionedi legge, nell’escludere la sussunzione del concreto rapporto negozialetra le parti nello schema della “transazione commerciale” e nel negare,conseguentemente, la applicabilità del tasso degli interessi di moraprevisto dal d.lgs. n. 231/2002.4.

Ritiene il Collegio che, a seguito dell’accoglimento della revocazione edel conseguente rigetto dell’appello a suo tempo proposto dall’Asl, laodierna ricorrente - come ella stessa rileva in tal senso nella propriamemoria ex art. 378 c.p.c. - non abbia più interesse ad agire ed acoltivare il ricorso proposto nella presente sede di legittimità, dato che èsostanzialmente cessata la materia del contendere, evenienza questarilevabile da questa Suprema Corte anche d’ufficio (cfr. sul punto Cass.n. 22609/2015, seppure in tema di regolamento di competenza, per cuil'estinzione del giudizio pregiudicato, di quello pregiudicante o dientrambi comporta il venir meno dell'interesse delle parti allaprosecuzione del giudizio, con conseguente obbligo della Corte dicassazione di dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia delcontendere).5.

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere.

Le spese del giudizio di legittimità, stante l’alternoandamento dei precedenti gradi di giudizio, sono integralmentecompensate tra le parti.

P.Q.Mdichiara la cessazione della materia del contendere, compensandointegralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’indirizzo elettronico in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzoelettronico in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1399/2019depositata in data 11 ottobre 2019;Numero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di una farmacia accreditata con il ServizioSanitario Nazionale, otteneva dal Tribunale di Salerno un decretoingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] - Asl di Salernoper l’importo di oltre 126.000 euro, per interessi nella misura stabilitadal d.lgs. n. 231/2002 in relazione al ritardato pagamento delleprestazioni sanitarie da essa erogate agli assistiti. L’Asl proponevaopposizione.2. Il Tribunale, ritenendo applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n.231/2002, rigettava l’opposizione.3. L’Asl proponeva appello, nel corso del quale l’appellata Angrisanisollevava preliminare eccezione di giudicato esterno, derivante da altrasentenza, la n. 5009/2019 del Tribunale di Salerno, tra le stesse parti eper la medesima vicenda negoziale, seppure relativa ad un diversoperiodo temporale, e formatosi in punto di qualificazione giuridica delrapporto tra le parti in termini di transazione commerciale, conconseguente applicazione del tasso di interesse di cui al menzionatod.lgs. n. 231/2002.A tal fine, l’appellata depositava telematicamente il certificato dipassaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 124disp. att. c.p.c. e la copia conforme della sentenza con indicazione incalce del cancelliere del passaggio in giudicato ex art. 327 c.p.c.; il tuttocon le relative attestazioni di conformità agli originali.3. La Corte d’Appello di Salerno, tuttavia, escludeva la sussistenzadell’eccepito giudicato esterno, rilevando l’assenza di un valido edefficace certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal cancelliere, anorma dell’art. 124 disp. att. c.p.c., ed accoglieva pertanto il gravame,ritenendo che il rapporto tra la farmacia accreditata e l’Asl derivasse “daNumero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall'art. 8,comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento, che neesclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale(cfr. Cass. n. 5042/2017; Cass. n. 9991/2019)”.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivie illustrato anche con memoria. Resisteva con controricorso l’Asl diSalerno.5. Il ricorso veniva avviato alla trattazione per l’adunanza camerale del21 giugno 2023.6. All’esito di tale adunanza camerale il Collegio emetteva ordinanzainterlocutoria, con cui rilevava: 1) che il giudizio non poteva avereseguito poiché il procedimento di questa Suprema Corte era statosospeso dalla Corte di Appello di Salerno - dinanzi alla quale era stataproposta revocazione per asserito errore di fatto, ai sensi dell’art. 395,n. 4, c.p.c., concernente il certificato di passaggio in giudicato dellasentenza del Tribunale di Salerno n. 5009/2019 - con ordinanza, emessain data 24/07/2020 ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., laddove èdisciplinata la sospensione del processo dinanzi alla Corte di Cassazionedisposta dal giudice della revocazione; 2) che l’ordinanza di sospensioneemanata dalla Corte territoriale risultava essere stata ritualmenteprodotta in atti dal difensore della ricorrente.Veniva, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della revocadella sospensione del procedimento dinanzi a questa Suprema Corte.7. Con sentenza n. 1000/2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettava larevocazione, rilevando l’insussistenza di vizio revocatorio.8. Avverso tale sentenza di rigetto l’Angrisani proponeva ricorso percassazione, che veniva accolto da questa Corte di legittimtà conordinanza n. 26295/2024, ove si rilevava che la ricorrente avevacorrettamente depositato la sentenza del Tribunale di Salerno n.1839/2014 resa in altro giudizio, corredata dalla certificazione ai sensiNumero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’art. 124 disp. att. c.p.c.La sentenza di revocazione veniva pertanto cassata con rinvio alla Cortesalernitana, in diversa composizione, la quale, con sentenza n.325/2020, quale giudice del rinvio e giudice della revocazione,richiamava quanto statuito nel giudizio rescindente - e cioè che “lan. 1839/2014 resa in altro giudizio, corredata dalla certificazione ex art.124 disp. att. cod. proc. civ., erroneamente ritenuta al riguardo nonvalida dalla corte di merito nell’impugnata sentenza” - e pertantoaccoglieva la domanda di revocazione; poi, nella successiva fase digiudizio rescissoria, perveniva ad affermare l’esistenza dell’eccepitogiudicato esterno sulla qualificazione giuridica in termini di transazionecommerciale del rapporto tra le parti e a rigettare l’appello a suo tempoproposto dalla Asl, sul rilievo della corretta applicazione al caso di speciedegli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002.9. Cessata, dunque, la causa di sospensione, il ricorso in oggetto venivaè stato avviato alla trattazione in nuova udienza camerale, in vista dellaquale la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione dell’art. 2909 c.c. conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e degli artt. 324 c.p.c. e124 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 115 c.p.c. con riferimento all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, sostenendo che erroneamente la corteterritoriale avrebbe rigettato l’eccezione di giudicato.2. Il secondo motivo, proposto in via gradata, denuncia “Violazionedell’art. 342 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”: lacorte territoriale avrebbe erroneamente omesso di rilevarel’inammissibilità dell’appello proposto dall’Asl.3. Il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, denunciaNumero registro generale 16002/2020Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 11704/2026Data pubblicazione 29/04/2026“Violazione dell’art. 1 d.lgs. 231/2002 con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”: la corte territoriale sarebbe incorsa in violazionedi legge, nell’escludere la sussunzione del concreto rapporto negozialetra le parti nello schema della “transazione commerciale” e nel negare,conseguentemente, la applicabilità del tasso degli interessi di moraprevisto dal d.lgs. n. 231/2002.4. Ritiene il Collegio che, a seguito dell’accoglimento della revocazione edel conseguente rigetto dell’appello a suo tempo proposto dall’Asl, laodierna ricorrente - come ella stessa rileva in tal senso nella propriamemoria ex art. 378 c.p.c. - non abbia più interesse ad agire ed acoltivare il ricorso proposto nella presente sede di legittimità, dato che èsostanzialmente cessata la materia del contendere, evenienza questarilevabile da questa Suprema Corte anche d’ufficio (cfr. sul punto Cass.n. 22609/2015, seppure in tema di regolamento di competenza, per cuil'estinzione del giudizio pregiudicato, di quello pregiudicante o dientrambi comporta il venir meno dell'interesse delle parti allaprosecuzione del giudizio, con conseguente obbligo della Corte dicassazione di dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia delcontendere).5. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere. Le spese del giudizio di legittimità, stante l’alternoandamento dei precedenti gradi di giudizio, sono integralmentecompensate tra le parti. P.Q.Mdichiara la cessazione della materia del contendere, compensandointegralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI
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