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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 29487/2026

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osto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2026 del TRIBUNALE di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Trattazione cartolare.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2026, perché, in qualità di proprietaria dell'area, in violazione dell'ordinanza n. 19 del 10 - 11-2023, e dell'ordinanza n 3 del 12 - 4 -2024, emesse dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non procedeva alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti depositati in detta area.

Dagli atti prodotti dalle parti risultava infatti che in relazione alle due ordinanze del Sindaco, con le quali si ordinava la rimozione dei rifiuti in un'area di proprietà dell'imputata, emergeva la mancanza dell'atto di avvio del procedimento amministrativo, atto obbligatorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, e pertanto aveva disapplicato i due atti amministrativi. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla disapplicazione delle due ordinanze sindacali, in quanto il giudice a quo ha disatteso i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, ai fini di un'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice penale, non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, ma è necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo.

Nel caso in disamina il giudice a quo non ha valutato, nell'esercitare il potere di sindacato incidentale sull'atto amministrativo, se l'omissione constatata abbia effettivamente impedito all'imputata di rappresentare, nella competente sede amministrativa, circostanze rilevanti in ordine all'esercizio del potere.

Contesta inoltre che sussistano i presupposti di legge per l'esercizio del potere del giudice penale di disapplicazione dell'atto amministrativo, potere esercitabile nei casi di carenza di potere dell'autorità amministrativa ma non nei casi di violazione di norme che ne regolano l'esercizio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo, non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimamente emesso, nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo 1o soggettivo, del potere (Sez. 3, n. 16350 del 11/02/2021, Cattelan, Rv. 281035 - 01; Sez.4, n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241064).

Si evidenzia infatti che l'art. 8, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che l'omissione della suddetta comunicazione, in sede amministrativa, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Nel caso in disamina, il giudice a quo non ha fatto buon governo di tali principi disapplicando le due ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con le quali venivano intimati alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati presso un'area di sua proprietà, sulla base dell'asserto che l'omessa comunicazione dell'atto di avvio del procedimento amministrativo, atto obbligatorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, avendo determinato un vulnus al contraddittorio procedimentale determinasse ex se la necessità di disapplicare i provvedimenti amministrativi, a prescindere da un onere di allegazione o di prova in ordine al pregiudizio subito dal privato in relazione all'impedita attività partecipativa endoprocedimentale o all'incidenza del vizio sui contenuti decisori del provvedimento.

Tanto più che non risulta, dalla motivazione del provvedimento impugnato, che l'imputata abbia sollevato la questione afferente all'omessa notifica dell'avvio del procedimento nell'ambito del giudizio di merito.

Ne segue che il giudice a quo, negando espressamente la necessità di un approfondimento in merito al pregiudizio subito dal privato e ritenendo automatica la disapplicazione in ragione della sola mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, abbia violato il suddetto principio, ed esercitato il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ben oltre il delineato perimetro entro il quale è consentito al giudice penale la valutazione sulla legittimità dell'atto. 2.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona P.Q.M.

Annulla P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ite4Dkft ì Depositata in Cancelleria .„ ;o, 2926 Oggi, 4 ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2026 del TRIBUNALE di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Trattazione cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2026, perché, in qualità di proprietaria dell'area, in violazione dell'ordinanza n. 19 del 10 - 11-2023, e dell'ordinanza n 3 del 12 - 4 -2024, emesse dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non procedeva alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti depositati in detta area. Dagli atti prodotti dalle parti risultava infatti che in relazione alle due ordinanze del Sindaco, con le quali si ordinava la rimozione dei rifiuti in un'area di proprietà dell'imputata, emergeva la mancanza dell'atto di avvio del procedimento amministrativo, atto obbligatorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, e pertanto aveva disapplicato i due atti amministrativi. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla disapplicazione delle due ordinanze sindacali, in quanto il giudice a quo ha disatteso i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, ai fini di un'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice penale, non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, ma è necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo. Nel caso in disamina il giudice a quo non ha valutato, nell'esercitare il potere di sindacato incidentale sull'atto amministrativo, se l'omissione constatata abbia effettivamente impedito all'imputata di rappresentare, nella competente sede amministrativa, circostanze rilevanti in ordine all'esercizio del potere. Contesta inoltre che sussistano i presupposti di legge per l'esercizio del potere del giudice penale di disapplicazione dell'atto amministrativo, potere esercitabile nei casi di carenza di potere dell'autorità amministrativa ma non nei casi di violazione di norme che ne regolano l'esercizio. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo, non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimamente emesso, nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo 1o soggettivo, del potere (Sez. 3, n. 16350 del 11/02/2021, Cattelan, Rv. 281035 - 01; Sez.4, n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241064). Si evidenzia infatti che l'art. 8, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che l'omissione della suddetta comunicazione, in sede amministrativa, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Nel caso in disamina, il giudice a quo non ha fatto buon governo di tali principi disapplicando le due ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con le quali venivano intimati alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati presso un'area di sua proprietà, sulla base dell'asserto che l'omessa comunicazione dell'atto di avvio del procedimento amministrativo, atto obbligatorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, avendo determinato un vulnus al contraddittorio procedimentale determinasse ex se la necessità di disapplicare i provvedimenti amministrativi, a prescindere da un onere di allegazione o di prova in ordine al pregiudizio subito dal privato in relazione all'impedita attività partecipativa endoprocedimentale o all'incidenza del vizio sui contenuti decisori del provvedimento. Tanto più che non risulta, dalla motivazione del provvedimento impugnato, che l'imputata abbia sollevato la questione afferente all'omessa notifica dell'avvio del procedimento nell'ambito del giudizio di merito. Ne segue che il giudice a quo, negando espressamente la necessità di un approfondimento in merito al pregiudizio subito dal privato e ritenendo automatica la disapplicazione in ragione della sola mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, abbia violato il suddetto principio, ed esercitato il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ben oltre il delineato perimetro entro il quale è consentito al giudice penale la valutazione sulla legittimità dell'atto. 2.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona P.Q.M. Annulla P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ite4Dkft ì Depositata in Cancelleria .„ ;o, 2926 Oggi, 4 ,
Sentenza Cassazione n. 29487/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris