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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27948/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del sostituto Procuratore genenale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanzadi ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’intero Collegiodella Corte di assise di Foggia chiamato a giudicarlo nel procedimento penale n.7532/2022 R.G.N.R. - n. 6/2023 R.G.

Assise quale imputato del delitto diomicidio commesso l’11 marzo 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA].1.1.

L’imputato ha eccepito che il medesimo Collegio, nella medesimacomposizione (sia relativa a giudici togati che popolari), aveva già definito neisuoi confronti altro giudizio, di cui al procedimento penale n. 7129/2022 R.G.N.R.– n. 5/2023 R.G.

Assise, conclusosi con sentenza emessa il 9 maggio 2025(depositata il 6 agosto 2025) di condanna alla pena dell’ergastolo per il dupliceomicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con isolamentodiurno per mesi 18; ha evidenziato che in tale precedente giudizio con ilconsenso delle parti era stato acquisito l’intero incarto processuale, al cui internoerano presenti perizia balistica (da cui poteva desumersi che i due diversi episodiomicidiari erano stati commessi con la stessa arma e con modalità esecutivesimili) e intercettazioni telefoniche ed ambientali; ha dedotto che tali attiprocessuali già valutati dalla Corte d’assise sono comuni al fascicolo attualmentependente dinanzi alla stessa Corte, nella medesima composizione.Pertanto, con istanza in data 7 novembre 2025, l’imputato ha ricusato ilCollegio: in principalità, ai sensi dell’art. 37, lett. a), cod. proc. pen., deducendol’incompatibilità funzionale derivante dalla precedente valutazione definitiva deglielementi probatori comuni ai due procedimenti (identità dell’arma del delitto edella perizia balistica che lo aveva accertato; comunanza delle intercettazionitelefoniche e ambientali presenti in entrambi i giudizi, unitarietà del contestocriminoso nel quale i delitti erano stati realizzati); in subordine, ai sensi degli art.37, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d’assise già manifestatoindebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’attuale imputazione,dovendo valutare e pronunciarsi sulla perizia balistica che aveva già affermatoche tutti i delitti erano stati commessi con la medesima arma.1.2.

La Corte d’appello di Bari, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettatol’istanza di ricusazione – tanto quella proposta in via principale ai sensi della lett.a) dell’art. 37 cod. proc. pen., quanto quella proposta in via subordinata ai sensidella lett. b) dello stesso articolo – evidenziando l’assoluta alterità dei fatti storicioggetto delle due distinte regiudicande, posto che la sentenza emessa in data 9maggio 2025 ha riguardato esclusivamente i delitti commessi in data 30 luglio2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’odiernoprocedimento riguarda l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] occorso in data 11 marzo2022; la significativa distanza temporale tra i due episodi e l’autonomia dellecondotte escludono in nuce ogni forma di interferenza idonea a determinare unasovrapposizione di giudicati inerenti i medesimi fatti.

La “comunanza” delmateriale investigativo o l’asserita “unitarietà del contesto criminoso” – haaffermato la Corte – non solo elementi idonei a determinare l’incompatibilità delCollegio, restando pienamente integra la facoltà e il dovere dei giudici diriesaminare le medesime fonti alla luce del nuovo contraddittorio e delle diverserisultanze che emergeranno nel dibattimento relativo all’omicidio [OSCURATO:PERSONA].2.

Per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe ricorre l’imputato [OSCURATO:PERSONA],tramite difensore di fiducia, che articola quattro motivi di ricorso, di seguitoriassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Col motivo sub a) deduce, ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.,violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello ridottola questione sottopostale ad una mera “connessione probatoria” tra procedimentiaventi ad oggetto “fatti diversi”, trascurando di considerare che la precedentevalutazione ha inciso su un nucleo fattuale-logico talmente centrale e qualificanteda riproporsi, identico, nel secondo giudizio, costituendone l’effettiva resiudicanda.

Si richiama la sentenza costituzionale n. 283 del 2000 e si eccepisceche l’ordinanza impugnata ne tradisce la ratio ancorandosi ad una nozioneformalistica di “fatto” che, invece, ai sensi della successiva sentenzacostituzionale n. 200 del 2016 va inteso come fatto storico nella sua dimensioneempirica, basata sulla triade condotta, nesso causale, evento naturalistico.

Sideduce che, nella specie, la Corte d’assise di Foggia, nel primo giudizio non hasemplicemente valutato le prove ma ha ricostruito e attribuito all’imputato unavera e propria “firma criminale”, ossia un nucleo fattuale-logico unitariocaratterizzato da elementi specifici e identitari che trascendono il singoloomicidio, composto da: 1) identità dell’arma (come accertata dalla periziabalistica) e 2) modus operandi e contesto unitario (come desumibile dallacomunanza di intercettazioni e dai verbali di interrogatori dell’imputato).

Lavalutazione del primo episodio ha implicato un giudizio non solo sul fatto storicoma su un intero schema comportamentale che si ripropone identico nel giudizioin corso, sicché sussiste quella “forza di prevenzione” che l’istituto dellaricusazione mira a neutralizzare, essendo umanamente e logicamenteinsostenibile pretendere che i medesimi giudici (togati e popolari) che hanno giàcondannato l’imputato all’ergastolo sulla base di un determinato quadroprobatorio possano spogliarsi del convincimento già maturato e cristallizzato inuna sentenza di condanna.2.2.

Col motivo sub b) si deduce ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.violazione degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello,ravvisando l’esistenza di una mera connessione probatoria, erroneamenteescluso la sussistenza di una causa di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., omettendo di cogliere come la triplice identità del modusoperandi, arma e movente trascenda la semplice comunanza di prove e integriuna sostanziale identità del “fatto” oggetto della valutazione di merito, comeinteso dalla giurisprudenza costituzionale.2.3.

Col motivo sub c) si denuncia, ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.,manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’impugnataordinanza, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell’incompatibilitàfunzionale, nonostante l’evidenza degli elementi probatori comuni giàdefinitivamente valutati nel precedente processo.

Ad avviso del ricorrentesussiste la causa di ricusazione prevista dall’art. 37, lett. b), cod. proc. pen. inquanto la Corte d’assise di Foggia ha già manifestato indebitamente il proprioconvincimento sui fatti oggetto dell’attuale imputazione, per avere il (medesimo)Collegio dovuto valutare la perizia balistica che ha stabilito l’identità dell’armautilizzata (elemento che assume rilevanza decisiva anche nel presenteprocedimento) e le intercettazioni (che costituiscono fonte di prova comune aidue procedimenti).2.4.

Col motivo sub d) si deduce ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen. la violazione degli artt. 111 Cost. e dei principi della CEDU in materia diimparzialità del giudice, per non avere la Corte d’appello riconosciuto lacompromissione dell’imparzialità del giudice derivante da precedente valutazionedefinitiva degli elementi probatori comuni.3.

Il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a procederealla trattazione orale del ricorso in pubblica udienza partecipata ed ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.4.

All’odierna udienza, all’esito della discussione delle parti presenti, questehanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va dichiarato inammissibile perché deduce censure non consentitee manifestamente infondate.1.

Giova premettere che, secondo un principio generale di dirittocostantemente affermato da questa Corte, le norme sulla ricusazione, derogandoin nome dell’imparzialità al principio costituzionale del giudice naturaleprecostituito per legge, non ammettono un’interpretazione estensiva o analogicae, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. chepretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto – nonespressamente considerati dall’ordinamento – a quelli oggetto di specificaregolamentazione (Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, in motiv. § 2; Sez.1, n. 45470 del 25/10/2005, D’Ausilio, Rv. 233378-01; Sez. 6, n. 855 del9/03/1999, Craxi, Rv. 213666-01).Ancora, è stato affermato che, in tema di incompatibilità del giudice, l’art.111 Cost. non ha mutato il principio di eccezionalità delle cause di incompatibilitàrispetto alla regola della terzietà del giudicante, in modo da consentire che –oltre le singole cause tipizzate – sia possibile individuare nuove ipotesi in via diinterpretazione analogica, atteso che in tal modo verrebbe ad attenuarsi ilprincipio costituzionale del giudice naturale (Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013,cit., in motiv. § 2; Sez. 6, n. 15861 del 23/03/2001, Rv. 218689-01).Va perciò ribadito che – secondo il costante orientamento della Cortecostituzionale nonché di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 45470 del 25/10/2005, cit.;Sez. 6, n. 3774 del 17/11/1999, dep. 2000, Rosmini, Rv. 216407-01; Sez. 6, n.3840 del 24/11/1999, Musitano, Rv. 216328-01) – la funzione pregiudicante puòessere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svoltadallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento penale, a carico dellostesso imputato, bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice,sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stessoimputato (a prescindere, allora, dalla conformazione del quadro probatorio: Sez.3, n. 11546 del 19/02/2013, cit., in motiv. § 2).2.

Tanto premesso, prendendo le mosse – per motivi di ordine logico edavuto riguardo al rango delle fonti evocate – dall’ultimo motivo, va anzituttoribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dinorme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez.

U, n. 29541 del16/7/2020, Filardo, non mass. sul punto, in motiv. § 16.1.1.; conf.

Sez. 2, n.12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551-01).Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra icasi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento diquestione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta.Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione didisposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a 30sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché lenorme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea deidiritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto dicui all'art. 117, comma primo, Cost. (sempre che siano conformi allaCostituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmenteprotetti).

Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale nonrisulta proposta in ricorso.

Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo diricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme dellaCostituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è previstatra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituirefondamento di una questione di legittimità costituzionale.3.

I restanti (primi tre) motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente inquanto deducono censure del tutto sovrapponibili o comunque complementari –insistono genericamente sull’identità sia del fatto “storico” che della piattaformaprobatoria senza confrontarsi criticamente con l'ordinanza impugnata che - conmotivazione del tutto conforme a diritto ed immune dai denunciati vizi - hasottolineato tanto la diversità naturalistica dei fatti oggetto dei due procedimenti,quanto l’inidoneità della dedotta “comunanza” del materiale investigativo odell’asserita “unitarietà del contesto criminoso” a determinare l’incompatibilitàdel Collegio giudicante, restando pienamente integra la facoltà e il dovere deigiudici di riesaminare le medesime fonti alla luce del nuovo contraddittorio edelle diverse risultanze che emergeranno nel dibattimento relativo all’omicidioCiociola (pag. seconda ord. imp.).Il ricorrente, con argomentazioni generiche, assertive e giuridicamenteerronee e, quindi, manifestamente infondate, insiste sull’identità del fatto storico– financo nella sua dimensione empirica basata sulla triade condotta-nessocausale-evento naturalistico (pag. 6 ricorso) – evocando (in termini nonpertinenti) Corte cost. n. 200 del 2016, senza, però, nulla obiettare in relazionealla obiettiva diversità "naturalistica" dei fatti oggetto dei due procedimenti,correttamente rilevata dalla Corte territoriale che ha rimarcato come la sentenzaemessa in data 9 maggio 2025 abbia riguardato esclusivamente il dupliceomicidio commesso in data 30 luglio 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] eGerardo [OSCURATO:PERSONA] e che dalla disamina della stessa “non emerge alcun riferimento,neppure incidentale o descrittivo, all’omicidio [OSCURATO:PERSONA]”, per cui pende l’attualeprocedimento su cui vi è istanza di ricusazione, “né risulta formulata alcunavalutazione anticipatoria o prognostica sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordinea tale specifico evento, restando la cognizione del Collegio rigorosamentecircoscritta al perimetro del thema decidendum dell’epoca” (pag. seconda ord.imp.).L’ordinanza impugnata, nel rigettare l’istanza proposta ai sensi dell’art. 37(sia quella principale avanzata ai sensi della lett. a, sia quella subordinataavanzata ai sensi della successiva lett. b: v. postea), ha fatto buon governo dellacostante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’identità del fattosussiste (solo) quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e dipersona (cfr. Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01), sicchécostituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gliestremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attivitàdelittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (cfr. Sez. 5, n.18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371-01: fattispecie in cui in relazione aduna seconda contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, la Corteha escluso la violazione del principio del ne bis in idem sul presupposto che lacontestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quellooggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e sifondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente).Trattandosi, quelli al vaglio, di fatti storici all’evidenza autonomi – da unlato, il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commesso indata 30 luglio 2022, già sentenziato; dall’altro, l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2022, su cui pende l’odierno processo –, lacircostanza che la stessa Corte d’assise, nella medesima composizione (togata epopolare), si sia pronunziata sulla posizione dell’odierno ricorrente ritenendoloresponsabile per primo episodio non comporta automaticamente l’inquinamentodella sua imparzialità e terzietà nel processo pendente, in cui il Collegiogiudicante è chiamato a conoscere di altra contestazione omicidiaria commessain danno di altro soggetto, in epoca differente, la cui prova – ha pure rettamenteargomentato la Corte territoriale – “deve vertere sull’intero perimetro dellacondotta contestata e non su un singolo dato tecnico” (quale può essere laperizia balistica o il dato intercettivo), “peraltro sempre suscettibile di nuova eautonoma valutazione critica nel pieno rispetto del principio di oralità eimmediatezza” (pag. seconda ord. imp.).Parimenti immune da vizi è l’ulteriore considerazione della Corte territoriale,anch’essa genericamente censurata e replicata in tutti i motivi di ricorso, inmerito alla non rilevanza dell’eventuale “comunanza” di prove rilevanti nei duediversi procedimenti (nella specie costituite – secondo quanto reiteratamenteprospettato dal ricorrente – dall’identità dell’arma, dalla perizia balistica, dalleintercettazioni telefoniche e ambientali e dagli interrogatori dell’imputato: cfr.pagg. 6, 9, 10 ricorso).La Corte territoriale, facendo ancora una volta buon governo dellagiurisprudenza di questa Corte – dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, hainfatti escluso che tale circostanza integri una ipotesi di ricusazione ai sensidell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., come pure ai sensi dellasuccessiva lett. b) dello stesso articolo, restando pienamente integra la facoltà eil dovere dei giudici di riesaminare le medesime fonti alla luce del nuovocontraddittorio e delle diverse risultanze che emergeranno nel dibattimento incorso (pag. seconda ord. imp.).Va, al riguardo, ribadito che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, aisensi dell'art. 37 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parzialedichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Cortecostituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizioa carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesaidentità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonteprobatoria, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe nonesserlo altrettanto in un altro (Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Zagari, Rv.287030-01: fattispecie in cui il giudice che aveva fatto parte del collegiopronunciatosi sulla partecipazione dell’imputato a un’associazione di tipomafioso, era stato chiamato nuovamente a giudicarlo, sulla base di fonti di provaassolutamente identiche, per la partecipazione allo stesso sodalizio, ma inrelazione ad un periodo di tempo successivo a quello di cui al precedentegiudizio;Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866-01: fattispecie nellaquale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione proposta neiconfronti di un componente della Corte d’assise d’appello, chiamato a giudicarel’imputato per reati aggravati dalla finalità di agevolare un’associazione mafiosa,che aveva già condannato in precedenza il medesimo soggetto per il reato diomicidio aggravato dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ritenendo la sua intraneità alpredetto sodalizio una prova dell’aggravante; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013,l’istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegiopenale che aveva già giudicato l’imputato per i reati di associazione perdelinquere e violazioni tributarie commesse in qualità di rappresentante di altresocietà; Sez. 1, n. 25526 del 12/04/2001, Persano, Rv. 219360-01).In tal caso, infatti, la valutazione espressa dal giudice in un provvedimentoreso nell'ambito di un diverso procedimento, sia pure connesso o collegato aquello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reatostoricamente diverso, laddove funzionale all’esercizio della funzione decisoria,non costituisce nè una indebita manifestazione del proprio convincimento né dàluogo, stante la diversità del fatto storico, ad alcuna compromissione delprincipio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale(cfr. Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347-01).

Ed in talsenso è irrilevante che eventualmente i singoli reati oggetti dei distintiprocedimenti siano riconducibili ad un identico disegno criminoso – circostanza,questa, che nel caso di specie è stata peraltro solo asserita dal ricorrente,laddove parla di modus operandi e di contesto unitario(v. pagg. 6 e 15 ricorso) –o in un arco temporale ristretto, giacché l’essersi pronunziato su uno di essi noncomporta automaticamente l’inquinamento dell’imparzialità e della terzietà delgiudice chiamato a conoscere in altro giudizio degli altri, trattandosi di fattistorici autonomi, a meno che nella prima occasione egli non abbiaincidentalmente espresso il proprio convincimento su quelli oggetto delsuccessivo procedimento (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, cit., in motiv. §4.2), il che non è eccepito dal ricorrente (il quale non ha specificamentecontestato il passaggio della Corte territoriale nel quale si afferma che disaminadella sentenza emessa non emerge alcun riferimento, neppure incidentale odescrittivo, all’omicidio [OSCURATO:PERSONA], né risulta formulata alcuna valutazioneanticipatoria o prognostica sulla responsabilità del ricorrente: pag. seconda ord.imp.).4.

Per le medesime ragioni suesposte, del tutto immune dalle censureagitate nei motivi sub b) e c) (v. pagg. 15 e 16 ricorso) – che si rivelano ancorauna volta generiche, assertive e manifestamente infondate – è anche lamotivazione di rigetto della richiesta subordinata di ricusazione formulata ai sensidell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La Corte territoriale non ha ravvisato “alcuna indebita manifestazione delconvincimento” (pag. seconda ord. imp.) spiegando – con argomentazionigiuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – che “l’aver affermato in unaprecedente sentenza, sulla base delle prove allora legittimamente acquisite, chedeterminati delitti siano stati compiuti con una specifica arma, non equivaleaffatto a pregiudicare l’esito del giudizio su un fatto cronologicamente eoggettivamente distinto”.

Difatti, il Collegio giudicante, nel precedente processo,non ha espresso pareri “fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziari” né haanticipato la decisione sul merito dell ’odierna imputazione, ma ha“semplicemente adempiuto all’obbligo di motivazione in un separato processo,senza che ciò comporti una cristallizzazione del giudizio sulla colpevolezzadell’imputato per l’omicidio dell’11 marzo 2022, la cui prova deve verteresull’intero perimetro della condotta contestata e non su un singolo dato tecnico”(pag. seconda ord. imp.).Con tali congrue considerazioni il ricorrente non ha istituito un confrontoeffettivo, essendosi limitato a prospettare, ma in modo apodittico ed assertivo,l’insussistente violazione dell’art. 37 cod. proc. pen. e l’insussistente illogicità deldiscorso giustificativo contrastato, senza neppure mai prospettare l’esistenza dialcuna delibazione incidentale o descrittiva, riferibile all’omicidio [OSCURATO:PERSONA],contenuta nella sentenza emessa il 9 maggio 2025.5.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali e dell’ulteriore somma, equitativamente fissata, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del sostituto Procuratore genenale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanzadi ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’intero Collegiodella Corte di assise di Foggia chiamato a giudicarlo nel procedimento penale n.7532/2022 R.G.N.R. - n. 6/2023 R.G. Assise quale imputato del delitto diomicidio commesso l’11 marzo 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA].1.1. L’imputato ha eccepito che il medesimo Collegio, nella medesimacomposizione (sia relativa a giudici togati che popolari), aveva già definito neisuoi confronti altro giudizio, di cui al procedimento penale n. 7129/2022 R.G.N.R.– n. 5/2023 R.G. Assise, conclusosi con sentenza emessa il 9 maggio 2025(depositata il 6 agosto 2025) di condanna alla pena dell’ergastolo per il dupliceomicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con isolamentodiurno per mesi 18; ha evidenziato che in tale precedente giudizio con ilconsenso delle parti era stato acquisito l’intero incarto processuale, al cui internoerano presenti perizia balistica (da cui poteva desumersi che i due diversi episodiomicidiari erano stati commessi con la stessa arma e con modalità esecutivesimili) e intercettazioni telefoniche ed ambientali; ha dedotto che tali attiprocessuali già valutati dalla Corte d’assise sono comuni al fascicolo attualmentependente dinanzi alla stessa Corte, nella medesima composizione.Pertanto, con istanza in data 7 novembre 2025, l’imputato ha ricusato ilCollegio: in principalità, ai sensi dell’art. 37, lett. a), cod. proc. pen., deducendol’incompatibilità funzionale derivante dalla precedente valutazione definitiva deglielementi probatori comuni ai due procedimenti (identità dell’arma del delitto edella perizia balistica che lo aveva accertato; comunanza delle intercettazionitelefoniche e ambientali presenti in entrambi i giudizi, unitarietà del contestocriminoso nel quale i delitti erano stati realizzati); in subordine, ai sensi degli art.37, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d’assise già manifestatoindebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’attuale imputazione,dovendo valutare e pronunciarsi sulla perizia balistica che aveva già affermatoche tutti i delitti erano stati commessi con la medesima arma.1.2. La Corte d’appello di Bari, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettatol’istanza di ricusazione – tanto quella proposta in via principale ai sensi della lett.a) dell’art. 37 cod. proc. pen., quanto quella proposta in via subordinata ai sensidella lett. b) dello stesso articolo – evidenziando l’assoluta alterità dei fatti storicioggetto delle due distinte regiudicande, posto che la sentenza emessa in data 9maggio 2025 ha riguardato esclusivamente i delitti commessi in data 30 luglio2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’odiernoprocedimento riguarda l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] occorso in data 11 marzo2022; la significativa distanza temporale tra i due episodi e l’autonomia dellecondotte escludono in nuce ogni forma di interferenza idonea a determinare unasovrapposizione di giudicati inerenti i medesimi fatti. La “comunanza” delmateriale investigativo o l’asserita “unitarietà del contesto criminoso” – haaffermato la Corte – non solo elementi idonei a determinare l’incompatibilità delCollegio, restando pienamente integra la facoltà e il dovere dei giudici diriesaminare le medesime fonti alla luce del nuovo contraddittorio e delle diverserisultanze che emergeranno nel dibattimento relativo all’omicidio [OSCURATO:PERSONA].2. Per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe ricorre l’imputato [OSCURATO:PERSONA],tramite difensore di fiducia, che articola quattro motivi di ricorso, di seguitoriassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col motivo sub a) deduce, ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.,violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello ridottola questione sottopostale ad una mera “connessione probatoria” tra procedimentiaventi ad oggetto “fatti diversi”, trascurando di considerare che la precedentevalutazione ha inciso su un nucleo fattuale-logico talmente centrale e qualificanteda riproporsi, identico, nel secondo giudizio, costituendone l’effettiva resiudicanda. Si richiama la sentenza costituzionale n. 283 del 2000 e si eccepisceche l’ordinanza impugnata ne tradisce la ratio ancorandosi ad una nozioneformalistica di “fatto” che, invece, ai sensi della successiva sentenzacostituzionale n. 200 del 2016 va inteso come fatto storico nella sua dimensioneempirica, basata sulla triade condotta, nesso causale, evento naturalistico. Sideduce che, nella specie, la Corte d’assise di Foggia, nel primo giudizio non hasemplicemente valutato le prove ma ha ricostruito e attribuito all’imputato unavera e propria “firma criminale”, ossia un nucleo fattuale-logico unitariocaratterizzato da elementi specifici e identitari che trascendono il singoloomicidio, composto da: 1) identità dell’arma (come accertata dalla periziabalistica) e 2) modus operandi e contesto unitario (come desumibile dallacomunanza di intercettazioni e dai verbali di interrogatori dell’imputato). Lavalutazione del primo episodio ha implicato un giudizio non solo sul fatto storicoma su un intero schema comportamentale che si ripropone identico nel giudizioin corso, sicché sussiste quella “forza di prevenzione” che l’istituto dellaricusazione mira a neutralizzare, essendo umanamente e logicamenteinsostenibile pretendere che i medesimi giudici (togati e popolari) che hanno giàcondannato l’imputato all’ergastolo sulla base di un determinato quadroprobatorio possano spogliarsi del convincimento già maturato e cristallizzato inuna sentenza di condanna.2.2. Col motivo sub b) si deduce ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.violazione degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello,ravvisando l’esistenza di una mera connessione probatoria, erroneamenteescluso la sussistenza di una causa di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., omettendo di cogliere come la triplice identità del modusoperandi, arma e movente trascenda la semplice comunanza di prove e integriuna sostanziale identità del “fatto” oggetto della valutazione di merito, comeinteso dalla giurisprudenza costituzionale.2.3. Col motivo sub c) si denuncia, ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.,manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’impugnataordinanza, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell’incompatibilitàfunzionale, nonostante l’evidenza degli elementi probatori comuni giàdefinitivamente valutati nel precedente processo. Ad avviso del ricorrentesussiste la causa di ricusazione prevista dall’art. 37, lett. b), cod. proc. pen. inquanto la Corte d’assise di Foggia ha già manifestato indebitamente il proprioconvincimento sui fatti oggetto dell’attuale imputazione, per avere il (medesimo)Collegio dovuto valutare la perizia balistica che ha stabilito l’identità dell’armautilizzata (elemento che assume rilevanza decisiva anche nel presenteprocedimento) e le intercettazioni (che costituiscono fonte di prova comune aidue procedimenti).2.4. Col motivo sub d) si deduce ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen. la violazione degli artt. 111 Cost. e dei principi della CEDU in materia diimparzialità del giudice, per non avere la Corte d’appello riconosciuto lacompromissione dell’imparzialità del giudice derivante da precedente valutazionedefinitiva degli elementi probatori comuni.3. Il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a procederealla trattazione orale del ricorso in pubblica udienza partecipata ed ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.4. All’odierna udienza, all’esito della discussione delle parti presenti, questehanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va dichiarato inammissibile perché deduce censure non consentitee manifestamente infondate.1. Giova premettere che, secondo un principio generale di dirittocostantemente affermato da questa Corte, le norme sulla ricusazione, derogandoin nome dell’imparzialità al principio costituzionale del giudice naturaleprecostituito per legge, non ammettono un’interpretazione estensiva o analogicae, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. chepretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto – nonespressamente considerati dall’ordinamento – a quelli oggetto di specificaregolamentazione (Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, in motiv. § 2; Sez.1, n. 45470 del 25/10/2005, D’Ausilio, Rv. 233378-01; Sez. 6, n. 855 del9/03/1999, Craxi, Rv. 213666-01).Ancora, è stato affermato che, in tema di incompatibilità del giudice, l’art.111 Cost. non ha mutato il principio di eccezionalità delle cause di incompatibilitàrispetto alla regola della terzietà del giudicante, in modo da consentire che –oltre le singole cause tipizzate – sia possibile individuare nuove ipotesi in via diinterpretazione analogica, atteso che in tal modo verrebbe ad attenuarsi ilprincipio costituzionale del giudice naturale (Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013,cit., in motiv. § 2; Sez. 6, n. 15861 del 23/03/2001, Rv. 218689-01).Va perciò ribadito che – secondo il costante orientamento della Cortecostituzionale nonché di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 45470 del 25/10/2005, cit.;Sez. 6, n. 3774 del 17/11/1999, dep. 2000, Rosmini, Rv. 216407-01; Sez. 6, n.3840 del 24/11/1999, Musitano, Rv. 216328-01) – la funzione pregiudicante puòessere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svoltadallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento penale, a carico dellostesso imputato, bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice,sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stessoimputato (a prescindere, allora, dalla conformazione del quadro probatorio: Sez.3, n. 11546 del 19/02/2013, cit., in motiv. § 2).2. Tanto premesso, prendendo le mosse – per motivi di ordine logico edavuto riguardo al rango delle fonti evocate – dall’ultimo motivo, va anzituttoribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dinorme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del16/7/2020, Filardo, non mass. sul punto, in motiv. § 16.1.1.; conf. Sez. 2, n.12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551-01).Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra icasi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento diquestione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta.Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione didisposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a 30sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché lenorme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea deidiritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto dicui all'art. 117, comma primo, Cost. (sempre che siano conformi allaCostituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmenteprotetti). Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale nonrisulta proposta in ricorso. Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo diricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme dellaCostituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è previstatra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituirefondamento di una questione di legittimità costituzionale.3. I restanti (primi tre) motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente inquanto deducono censure del tutto sovrapponibili o comunque complementari –insistono genericamente sull’identità sia del fatto “storico” che della piattaformaprobatoria senza confrontarsi criticamente con l'ordinanza impugnata che - conmotivazione del tutto conforme a diritto ed immune dai denunciati vizi - hasottolineato tanto la diversità naturalistica dei fatti oggetto dei due procedimenti,quanto l’inidoneità della dedotta “comunanza” del materiale investigativo odell’asserita “unitarietà del contesto criminoso” a determinare l’incompatibilitàdel Collegio giudicante, restando pienamente integra la facoltà e il dovere deigiudici di riesaminare le medesime fonti alla luce del nuovo contraddittorio edelle diverse risultanze che emergeranno nel dibattimento relativo all’omicidioCiociola (pag. seconda ord. imp.).Il ricorrente, con argomentazioni generiche, assertive e giuridicamenteerronee e, quindi, manifestamente infondate, insiste sull’identità del fatto storico– financo nella sua dimensione empirica basata sulla triade condotta-nessocausale-evento naturalistico (pag. 6 ricorso) – evocando (in termini nonpertinenti) Corte cost. n. 200 del 2016, senza, però, nulla obiettare in relazionealla obiettiva diversità "naturalistica" dei fatti oggetto dei due procedimenti,correttamente rilevata dalla Corte territoriale che ha rimarcato come la sentenzaemessa in data 9 maggio 2025 abbia riguardato esclusivamente il dupliceomicidio commesso in data 30 luglio 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] eGerardo [OSCURATO:PERSONA] e che dalla disamina della stessa “non emerge alcun riferimento,neppure incidentale o descrittivo, all’omicidio [OSCURATO:PERSONA]”, per cui pende l’attualeprocedimento su cui vi è istanza di ricusazione, “né risulta formulata alcunavalutazione anticipatoria o prognostica sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordinea tale specifico evento, restando la cognizione del Collegio rigorosamentecircoscritta al perimetro del thema decidendum dell’epoca” (pag. seconda ord.imp.).L’ordinanza impugnata, nel rigettare l’istanza proposta ai sensi dell’art. 37(sia quella principale avanzata ai sensi della lett. a, sia quella subordinataavanzata ai sensi della successiva lett. b: v. postea), ha fatto buon governo dellacostante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’identità del fattosussiste (solo) quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e dipersona (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01), sicchécostituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gliestremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attivitàdelittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (cfr. Sez. 5, n.18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371-01: fattispecie in cui in relazione aduna seconda contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, la Corteha escluso la violazione del principio del ne bis in idem sul presupposto che lacontestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quellooggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e sifondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente).Trattandosi, quelli al vaglio, di fatti storici all’evidenza autonomi – da unlato, il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commesso indata 30 luglio 2022, già sentenziato; dall’altro, l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2022, su cui pende l’odierno processo –, lacircostanza che la stessa Corte d’assise, nella medesima composizione (togata epopolare), si sia pronunziata sulla posizione dell’odierno ricorrente ritenendoloresponsabile per primo episodio non comporta automaticamente l’inquinamentodella sua imparzialità e terzietà nel processo pendente, in cui il Collegiogiudicante è chiamato a conoscere di altra contestazione omicidiaria commessain danno di altro soggetto, in epoca differente, la cui prova – ha pure rettamenteargomentato la Corte territoriale – “deve vertere sull’intero perimetro dellacondotta contestata e non su un singolo dato tecnico” (quale può essere laperizia balistica o il dato intercettivo), “peraltro sempre suscettibile di nuova eautonoma valutazione critica nel pieno rispetto del principio di oralità eimmediatezza” (pag. seconda ord. imp.).Parimenti immune da vizi è l’ulteriore considerazione della Corte territoriale,anch’essa genericamente censurata e replicata in tutti i motivi di ricorso, inmerito alla non rilevanza dell’eventuale “comunanza” di prove rilevanti nei duediversi procedimenti (nella specie costituite – secondo quanto reiteratamenteprospettato dal ricorrente – dall’identità dell’arma, dalla perizia balistica, dalleintercettazioni telefoniche e ambientali e dagli interrogatori dell’imputato: cfr.pagg. 6, 9, 10 ricorso).La Corte territoriale, facendo ancora una volta buon governo dellagiurisprudenza di questa Corte – dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, hainfatti escluso che tale circostanza integri una ipotesi di ricusazione ai sensidell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., come pure ai sensi dellasuccessiva lett. b) dello stesso articolo, restando pienamente integra la facoltà eil dovere dei giudici di riesaminare le medesime fonti alla luce del nuovocontraddittorio e delle diverse risultanze che emergeranno nel dibattimento incorso (pag. seconda ord. imp.).Va, al riguardo, ribadito che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, aisensi dell'art. 37 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parzialedichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Cortecostituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizioa carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesaidentità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonteprobatoria, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe nonesserlo altrettanto in un altro (Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Zagari, Rv.287030-01: fattispecie in cui il giudice che aveva fatto parte del collegiopronunciatosi sulla partecipazione dell’imputato a un’associazione di tipomafioso, era stato chiamato nuovamente a giudicarlo, sulla base di fonti di provaassolutamente identiche, per la partecipazione allo stesso sodalizio, ma inrelazione ad un periodo di tempo successivo a quello di cui al precedentegiudizio;Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866-01: fattispecie nellaquale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione proposta neiconfronti di un componente della Corte d’assise d’appello, chiamato a giudicarel’imputato per reati aggravati dalla finalità di agevolare un’associazione mafiosa,che aveva già condannato in precedenza il medesimo soggetto per il reato diomicidio aggravato dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ritenendo la sua intraneità alpredetto sodalizio una prova dell’aggravante; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013,l’istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegiopenale che aveva già giudicato l’imputato per i reati di associazione perdelinquere e violazioni tributarie commesse in qualità di rappresentante di altresocietà; Sez. 1, n. 25526 del 12/04/2001, Persano, Rv. 219360-01).In tal caso, infatti, la valutazione espressa dal giudice in un provvedimentoreso nell'ambito di un diverso procedimento, sia pure connesso o collegato aquello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reatostoricamente diverso, laddove funzionale all’esercizio della funzione decisoria,non costituisce nè una indebita manifestazione del proprio convincimento né dàluogo, stante la diversità del fatto storico, ad alcuna compromissione delprincipio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale(cfr. Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347-01). Ed in talsenso è irrilevante che eventualmente i singoli reati oggetti dei distintiprocedimenti siano riconducibili ad un identico disegno criminoso – circostanza,questa, che nel caso di specie è stata peraltro solo asserita dal ricorrente,laddove parla di modus operandi e di contesto unitario(v. pagg. 6 e 15 ricorso) –o in un arco temporale ristretto, giacché l’essersi pronunziato su uno di essi noncomporta automaticamente l’inquinamento dell’imparzialità e della terzietà delgiudice chiamato a conoscere in altro giudizio degli altri, trattandosi di fattistorici autonomi, a meno che nella prima occasione egli non abbiaincidentalmente espresso il proprio convincimento su quelli oggetto delsuccessivo procedimento (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, cit., in motiv. §4.2), il che non è eccepito dal ricorrente (il quale non ha specificamentecontestato il passaggio della Corte territoriale nel quale si afferma che disaminadella sentenza emessa non emerge alcun riferimento, neppure incidentale odescrittivo, all’omicidio [OSCURATO:PERSONA], né risulta formulata alcuna valutazioneanticipatoria o prognostica sulla responsabilità del ricorrente: pag. seconda ord.imp.).4. Per le medesime ragioni suesposte, del tutto immune dalle censureagitate nei motivi sub b) e c) (v. pagg. 15 e 16 ricorso) – che si rivelano ancorauna volta generiche, assertive e manifestamente infondate – è anche lamotivazione di rigetto della richiesta subordinata di ricusazione formulata ai sensidell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La Corte territoriale non ha ravvisato “alcuna indebita manifestazione delconvincimento” (pag. seconda ord. imp.) spiegando – con argomentazionigiuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – che “l’aver affermato in unaprecedente sentenza, sulla base delle prove allora legittimamente acquisite, chedeterminati delitti siano stati compiuti con una specifica arma, non equivaleaffatto a pregiudicare l’esito del giudizio su un fatto cronologicamente eoggettivamente distinto”. Difatti, il Collegio giudicante, nel precedente processo,non ha espresso pareri “fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziari” né haanticipato la decisione sul merito dell ’odierna imputazione, ma ha“semplicemente adempiuto all’obbligo di motivazione in un separato processo,senza che ciò comporti una cristallizzazione del giudizio sulla colpevolezzadell’imputato per l’omicidio dell’11 marzo 2022, la cui prova deve verteresull’intero perimetro della condotta contestata e non su un singolo dato tecnico”(pag. seconda ord. imp.).Con tali congrue considerazioni il ricorrente non ha istituito un confrontoeffettivo, essendosi limitato a prospettare, ma in modo apodittico ed assertivo,l’insussistente violazione dell’art. 37 cod. proc. pen. e l’insussistente illogicità deldiscorso giustificativo contrastato, senza neppure mai prospettare l’esistenza dialcuna delibazione incidentale o descrittiva, riferibile all’omicidio [OSCURATO:PERSONA],contenuta nella sentenza emessa il 9 maggio 2025.5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali e dell’ulteriore somma, equitativamente fissata, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris