CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 21312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32323-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 400, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 462/2018; [OSCURATO:PERSONA] agenzia – indennità incassi R.G.N.32323/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione del tribunale e in conformità a precedenti pronunce della medesima Corte, ha ritenuto sussistente il diritto di [OSCURATO:PERSONA] - già collaboratore, in qualità di agente, del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. -ad uno specifico compenso per l'attività di incasso, in aggiunta alle provvigioni, e ne ha liquidato l'ammontare, con determinazione equitativa, in misura percentuale sugli incassi; conclusione cui la Corte è giunta facendo riferimento alla previsione in tal senso contenuta nell'A.E.C. di settore e, alla stregua di essa, reputando illegittima la clausola del contratto individuale di agenzia, con la quale era stato invece stabilito il conglobamento del compenso per l'attività di incasso nella provvigione pattuita. 2. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 5 dell'A.E.C. 16 febbraio 2009, degli artt. 2077 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sotto iseguenti profili: a) per non avere la Corte di appello di Genova tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indennità di riscossione ed inoltre per non aver considerato che l'obbligo di retribuire in via autonoma l'attività di riscossione sussiste soltanto in caso di attribuzione del compito nel corso di svolgimento del rapporto mentre, nell’ipotesi inversa in cui l’incarico sia stato affidato fin dall’inizio, deve presumersi che la sua remunerazione nell'ambito della quota provvigionale sia stata voluta dalle parti, in quanto complessivamente più favorevole rispetto alla disciplina collettiva; b) per avere la Corte d’appello, prima di operare la sostituzione di diritto della clausola del contratto individuale con quella di fonte collettiva, omesso di analizzare il merito del regolamento contrattuale voluto dalle parti e verificare se la liquidazione del compenso per la riscossione in forma provvigionale era da ritenersi più o meno vantaggiosa per l'agente; c) per non aver considerato che l’obbligo imposto dalla contrattazione collettiva di corrispondere all’agente l’indennità di incasso attraverso un emolumento aggiuntivo diverso da quello provvigionale ricorre unicamente nell’ipotesi di assunzione da parte dell’agente di responsabilità per errore contabile o in caso di svolgimento di attività collegate al ruolo di capo area. 5. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 5 dell'A.E.C. 16 febbraio 2009, degli artt. 1748 e 2225 c.c. e degli artt. 113, 114, 116 e 429 c.p.c., per la errata quantificazione del compenso dovuto per la riscossione dei crediti avendo la Corte di merito definito irrilevanti gli eventuali ritardi, in contrasto con la disciplina collettiva. 6. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa pronuncia sulla reconventio reconventionis; nullità della sentenza in parte qua. La ricorrente deduce di avere, sia nella memoria difensiva a fronte della domanda riconvenzionale dell’agente e sia nella memoria difensiva in appello, chiesto la compensazione tra l’indennità quantificata per l’attività di incasso e la quota a tale titolo già conglobata nelle provvigioni e che la Corte d’appello ha del tutto omesso la decisione sul punto. 7. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni già espresse da questa Corte con l’ordinanza n. 17572 del 2020, relativa ad una fattispecie completamente sovrapponibile a quella in esame, le cui motivazioni si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 8. Nel precedente citato si è rilevato come la sentenza d’appello non si fosse conformata al consolidato principio di diritto per il quale, ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente (Cass. n. 1269/1988; conformi, fra altre: n. 3309/1991; n. 1818/1993; n. 7481/2000; n. 22892/2008). 9. Tale orientamento ha trovato conferma in Cass. n. 21079/2013, per la quale, poiché lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 cod. civ. (conformi, fra altre: n. 8110/1995; n. 3902/2001). 10. D'altra parte, sia l'A.E.C. del 2002 (art. 4), sia quello del 2009 (art. 5), prevedono che debba essere "stabilito uno specifico compenso aggiuntivo", in forma diversa dalla provvigione, "nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile", ponendo di conseguenza la responsabilità per errore contabile del collaboratore quale presupposto indispensabile perché possa sorgere a favore dello stesso il diritto all'indennità. 11. Atteso che la sentenza d’appello non si è uniformata ai richiamati principi di diritto deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, risultando assorbiti gli altri motivi, e cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova,