CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 15769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Avellino, in data 14.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato ex art. 217, I. fall., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello ed al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero con esso il ricorrente propone, peraltro del tutto genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Le censure dedotte, peraltro, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Tali conclusioni, infine, non appaiono disattese dalle osservazioni svolte nella memoria difensiva del 27.12.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA] DEP