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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 1951

Cassazione n. 23471/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30220del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] architetto Renzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1951 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 51, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 51L21 E472R, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72C43 E472G, iscritta all'albo speciale dei cassazionisti, con studio in Lati- na alla via Montesanto n. 5, presso cui elegge domicilio, la quale indica ex legge il numero di [OSCURATO:TELEFONO] e l ' indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito.

Ricorrente contro Comune di Latina, P.I. 00097020598, in persona del Sindaco pro- tempore – dr. [OSCURATO:PERSONA] - rappresentato e difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64M30 E472T, eleggendo domicilio in Roma presso lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 69S01 H501Y, via Flaminia 388 int. 19, 00196, P.e.c. [OSCURATO:EMAIL], giusta Procura spe- ciale in atti, rilasciata anche ai fini della partecipazione alla discus- sione orale ex art. 370 cpc e per la presentazione di memorie ex art. 380-bis cpc - Per le comunicazioni di legge.

P.e.c.: caval- [OSCURATO:EMAIL] -[OSCURATO:TELEFONO].

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 2913 deposi- tata il 21 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L ' architetto [OSCURATO:PERSONA] – premesso di aver ricevuto dal Comune di Latina tre incarichi professionali (progettazione di un campo da calcio nella frazione di [OSCURATO:PERSONA], progettazione di una variante del Piano regolatore generale, PRG, della frazione di [OSCURATO:PERSONA] e progettazione della piazza di quest'ultima) – tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di quella città il Co- mune committente, chiedendone la condanna al pagamento di euro 100.391,17 in via principale a titolo di compensi professionali non corrisposti e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.). 2.-Nel contraddittorio con l'Ente locale, il T ribunale rigettava la domanda principale, ma accoglieva quella subordinata.

Tuttavia, la Corte d'appello, su impugnazione principale del Comune soccombente ed incidentale del professionista, rigettava integralmente anche quest'ultima domanda. 3.-Osservava preliminarmente il secondo giudice che l'appel- lo dell'Ente locale riguardava solo due incarichi: quello della varian- te del PRG di [OSCURATO:PERSONA] e il campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo, rilevava che il Tribunale aveva riconosciuto l'utilità dell'incarico svolto sulla base della Delibera consiliare del 2 marzo 1992, ma senza tenere conto della successiva Delibera di revoca n° 65 del 3 agosto 1992: donde l'insussistenza di qualsivo- glia arricchimento del Comune.

Inoltre, sempre in relazione a tale incarico, l'Ente locale col contratto del 23 maggio 1991 si era impegnato a pagare gli onorari ai professionisti incaricati, tra i quali il Fanti: donde la mancanza di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva esperito azione contrattuale per ottene- re il pagamento, ma la domanda era stata respinta e sul punto non vi era appello.

Quanto all'incarico professionale concernente la progettazione del campo da calcio in [OSCURATO:PERSONA], il primo Giudice aveva ac- colto la domanda di arricchimento osservando che la Commissione consiliare permanente Programmazione e Bilancio, con verbale n° 24 del 1° luglio 2004, aveva proposto di riconoscere il debito fuori bilancio, ma nello stesso verbale si dava anche atto che l'opera non era mai stata realizzata.

La decisione del Tribunale era dunque erronea, in quanto la Commissione non possedeva la qualità e la funzione necessaria per manifestare la volontà dell'Ente, dovendo tale riconoscimento esse- re attuato dai suoi organi rappresentativi, previa verifica dell'utilità in termini di effettiva e concreta corrispondenza alle esigenze della [OSCURATO:PERSONA]; e tantomeno poteva ritenersi sussisten- te un riconoscimento del debito fuori bilancio, dovendo questo es- sere effettuato dal Consiglio comunale nei modi e nelle forme pre- visti dalla legge.

Era, infine, assorbito l'appello incidentale del Fanti, col quale si era lamentato dell'omissione di pronuncia sulla richiesta di rivalu- tazione monetaria e di calcolo degli oneri accessori (IVA e CPA) sul- la somma determinata quale indennizzo. 4.- Ricorre per cassazione il professionista, affidando il gra- vame a cinque mezzi illustrati da memoria.

Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità dell'im- pugnazione e comunque per il suo rigetto.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo , formulato ai sensi dell ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il Fanti lamenta “violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c, avendo il giudice di secondo grado ritenuto la ne- cessità del riconoscimento dell'utilitas da parte del soggetto arric- chitosi (il Comune di Latina) con riferimento alla progettazione del- la Variante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in assen- za del quale alcuna utilità sarebbe stata provata e ai sensi dell'art.360 cpc, comma 1 n. 5 per omessa conseguente valutazione del fatto oggettivo dell'indebito arricchimento”.

La Corte avrebbe negato la fondatezza della domanda di ar- ricchimento relativa alla variante del PRG di [OSCURATO:PERSONA] in base alla mancanza di un provvedimento amministrativo di riconosci- mento dell'utilitas, valorizzando peraltro la delibera di revoca della adozione della variante al PRG.

Così facendo, essa avrebbe degradato il giudice a mero ac- certatore dell'intervenuta ricognizione dell'utilità da parte della PA, contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità.

Pertanto, non occorrendo un provvedimento formale di rico- noscimento dell'utilitas, non poteva avere rilievo nemmeno la revo- ca di tale provvedimento.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 5 del codice di rito, il ricorrente deduce “insanabile contraddittorietà della motivazione e violazione del giudicato interno avendo il giudice di secondo grado con riferimento alla progettazione della Variante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] affermato che il profes- sionista incaricato avrebbe potuto richiedere anche in appello il pa- gamento sulla base del richiamato contratto stante la natura sussi- diaria dell'azione ex art. 2041”.

Sempre in ordine al progetto di variante del PRG di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe rilevato la carenza di sussidia- rietà dell'azione proposta dal Fanti e la mancanza di impugnazione sul punto.

Nondimeno, il Comune appellante non aveva mai mosso al- cuna censura sulla mancanza di sussidiarietà dell'azione, ragion per cui nessun rilievo poteva essere attribuito alla mancanza di impu- gnazione sul punto da parte del professionista. 6.-I due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili, essendo mancata l'impugna- zione di una delle rationes decidendiposte a base dell'accoglimento dell'appello del Comune e del rigetto della domanda di indennizzo del professionista.

Giova premettere che – secondo l ' orientamento di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 5 dicembre 2023, n° 33954) – la sussidia- rietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto.

Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'a- zione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo, es- sendo contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere im- pedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di tale accordo, e ciò anche perché, se al rigetto del ri- medio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dalla azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio su- bito.

Ora, dalla sentenza qui impugnata non emerge che la do- manda ex contractu del Fanti sia stata rigettata per nullità del tito- lo, sicché essa era astrattamente proponibile.

Infatti, con riferimento al compenso per la variante al PRG di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha osservato che in base al con- tratto del 23 marzo 1991, rep. n° 53547, l'architetto Fanti avrebbe potuto agire in via contrattuale e da tale premessa è pervenuta alla conclusione della mancanza di sussidiarietà dell'azione di ingiustifi- cato arricchimento (art. 2042 cod. civ.).

Tale passaggio motivazionale non risulta impugnato e l'omis- sione rende il mezzo inammissibile.

Analoga statuizione non risulta, però, fatta dalla Corte d'ap- pello in ordine al diritto all'indennizzo concernente il campo da cal- cio di [OSCURATO:PERSONA], ragione per cui si passa all'esame dei suc- cessivi mezzi, che, per l'appunto, vertono su tale diritto. 7.- Col terzo mezzo , basato sull ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c, avendo il giudice di secondo grado affermato la necessità del riconoscimento dell'utilitas da parte del soggetto ar- ricchitosi (il Comune di Latina) con riferimento alla progettazione del Campo di Calcio di [OSCURATO:PERSONA] in assenza del quale nessu- na utilità sarebbe stata provata e ai sensi dell'art. 360 cpc, comma 1 n. 5 per conseguente omessa valutazione del fatto oggettivo dell'arricchimento”.

La Corte aveva respinto la domanda di compenso per la pro- gettazione del campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo del mancato riconoscimento dell'utilità da parte del Comune, senza considerare che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, non occorreva il riconoscimento dell'utilitas da parte della PA, men- tre spettava a quest'ultima provare che l'arricchimento non fu volu- to o fu imposto.

Peraltro, la Corte aveva contraddittoriamente escluso, da un lato, ogni valenza al verbale della Commissione consiliare perma- nente Programmazione e bilancio, salvo poi, dall'altro, ritenere tale verbale valido nella parte in cui attestava la mancata esecuzione delle opere. 8.-Il mezzo è fondato, in quanto la decisione del giudice ter- ritoriale si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 26 maggio 2015, n° 10798), secondo il quale è il giudice che deve accertare se vi sia stato una utilitas a favore dell'Amministrazione, mentre il riconoscimento espresso da parte della PA può avere rilievo probatorio, solo al fine di accertare che non vi sia stato un rifiuto di tale utilitas o la mancanza di consape- volezza di essa.

La Corte, invece, ha fondato la decisione di rigetto della do- manda di indennizzo solo sul verbale 1° luglio 2004 della Commis- sione consiliare permanente Programmazione e Bilancio, osservan- do che da essa non poteva desumersi un riconoscimento implicito dell'arricchimento, in quanto la Commissione non avrebbe la qualità e la funzione necessaria per manifestare la volontà dell'Ente.

Dato che non rileva un provvedimento espresso di riconosci- mento dell'utilitas, nemmeno ha rilievo la mancanza di potere rap- presentativo della Commissione predetta. 9.-Col quarto motivo – proposto ai sensi dell ' art. 360 n° 5 cod. proc. civ. e rubricato “omesso esame dell'appello incidentale promosso dall'[OSCURATO:PERSONA] per mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta di oneri di legge per rivalutazione e accessori (Cassa e IVA) erratamente ritenuto assorbito per intero dall'accoglimento dell'impugnazione promossa dal Comune” – il professionista fa os- servare che la sua impugnazione incidentale (con la quale aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale su rivalutazio- ne ed interessi e sugli accessori del credito professionale) non ri- guardava solo la progettazione del campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA]- tino e la variante al PRG di [OSCURATO:PERSONA], ma anche la progetta- zione della piazza di [OSCURATO:PERSONA], per la quale il diritto all'inden- nizzo non era stato impugnato dal Comune. 10.-Anche questo mezzo è fondato.

Come si è già anticipato nella parte narrativa della presente ordinanza, il Comune fece appello solo sugli indennizzi per la va- riante al PRG di [OSCURATO:PERSONA] e per il campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA]- botino.

Il diritto all'indennizzo per la progettazione della piazza era, dunque, coperto dal giudicato, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto esaminare l'appello incidentale in punto di rivaluta- zione ed interessi,almeno per tale indennizzo. 11.-Col quinto motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applica- zione dell'art. 112 cpc, da cui il vizio processuale dell'ultrapetizione, per aver la Corte di Appello in parte dispositiva rigettato integral- mente la domanda avanzata dal Fanti in primo grado”.

Nonostante la mancanza di qualsiasi impugnazione concer- nente l'indennizzo per la progettazione della piazza di [OSCURATO:PERSONA]- pa, la Corte nel dispositivo della sentenza aveva rigettato integral- mente la domanda formulata in primo grado, così travolgendo an- che il diritto all'indennizzo per tale prestazione. 12.-Anche questo motivo va accolto.

Come già detto, il diritto al compenso per la progettazione della piazza di [OSCURATO:PERSONA] era coperto dal giudicato.

Ne deriva che la Corte avrebbe dovuto ridurre l'importo liqui- dato in primo grado, pari ad euro 100.391,17, previo scorporo dell'indennizzo spettante per tale prestazione professionale.

Per contro, essa ha totalmente annullato ogni diritto del Fan- ti, rigettando completamente le domande proposte, compresa quel- la coperta dal giudicato. 13.-In conclusione, la sentenza va cassata , nei limiti segnati dall'accoglimento del terzo, del quarto e del quinto motivo d'impu- gnazione,e la causa rimessa alla Corte d ' appello di Roma, in diver- sa composizione, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30220del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] architetto Renzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1951 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 51, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 51L21 E472R, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72C43 E472G, iscritta all'albo speciale dei cassazionisti, con studio in Lati- na alla via Montesanto n. 5, presso cui elegge domicilio, la quale indica ex legge il numero di [OSCURATO:TELEFONO] e l ' indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito. Ricorrente contro Comune di Latina, P.I. 00097020598, in persona del Sindaco pro- tempore – dr. [OSCURATO:PERSONA] - rappresentato e difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64M30 E472T, eleggendo domicilio in Roma presso lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 69S01 H501Y, via Flaminia 388 int. 19, 00196, P.e.c. [OSCURATO:EMAIL], giusta Procura spe- ciale in atti, rilasciata anche ai fini della partecipazione alla discus- sione orale ex art. 370 cpc e per la presentazione di memorie ex art. 380-bis cpc - Per le comunicazioni di legge. P.e.c.: caval- [OSCURATO:EMAIL] -[OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 2913 deposi- tata il 21 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L ' architetto [OSCURATO:PERSONA] – premesso di aver ricevuto dal Comune di Latina tre incarichi professionali (progettazione di un campo da calcio nella frazione di [OSCURATO:PERSONA], progettazione di una variante del Piano regolatore generale, PRG, della frazione di [OSCURATO:PERSONA] e progettazione della piazza di quest'ultima) – tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di quella città il Co- mune committente, chiedendone la condanna al pagamento di euro 100.391,17 in via principale a titolo di compensi professionali non corrisposti e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.). 2.-Nel contraddittorio con l'Ente locale, il T ribunale rigettava la domanda principale, ma accoglieva quella subordinata. Tuttavia, la Corte d'appello, su impugnazione principale del Comune soccombente ed incidentale del professionista, rigettava integralmente anche quest'ultima domanda. 3.-Osservava preliminarmente il secondo giudice che l'appel- lo dell'Ente locale riguardava solo due incarichi: quello della varian- te del PRG di [OSCURATO:PERSONA] e il campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo, rilevava che il Tribunale aveva riconosciuto l'utilità dell'incarico svolto sulla base della Delibera consiliare del 2 marzo 1992, ma senza tenere conto della successiva Delibera di revoca n° 65 del 3 agosto 1992: donde l'insussistenza di qualsivo- glia arricchimento del Comune. Inoltre, sempre in relazione a tale incarico, l'Ente locale col contratto del 23 maggio 1991 si era impegnato a pagare gli onorari ai professionisti incaricati, tra i quali il Fanti: donde la mancanza di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva esperito azione contrattuale per ottene- re il pagamento, ma la domanda era stata respinta e sul punto non vi era appello. Quanto all'incarico professionale concernente la progettazione del campo da calcio in [OSCURATO:PERSONA], il primo Giudice aveva ac- colto la domanda di arricchimento osservando che la Commissione consiliare permanente Programmazione e Bilancio, con verbale n° 24 del 1° luglio 2004, aveva proposto di riconoscere il debito fuori bilancio, ma nello stesso verbale si dava anche atto che l'opera non era mai stata realizzata. La decisione del Tribunale era dunque erronea, in quanto la Commissione non possedeva la qualità e la funzione necessaria per manifestare la volontà dell'Ente, dovendo tale riconoscimento esse- re attuato dai suoi organi rappresentativi, previa verifica dell'utilità in termini di effettiva e concreta corrispondenza alle esigenze della [OSCURATO:PERSONA]; e tantomeno poteva ritenersi sussisten- te un riconoscimento del debito fuori bilancio, dovendo questo es- sere effettuato dal Consiglio comunale nei modi e nelle forme pre- visti dalla legge. Era, infine, assorbito l'appello incidentale del Fanti, col quale si era lamentato dell'omissione di pronuncia sulla richiesta di rivalu- tazione monetaria e di calcolo degli oneri accessori (IVA e CPA) sul- la somma determinata quale indennizzo. 4.- Ricorre per cassazione il professionista, affidando il gra- vame a cinque mezzi illustrati da memoria. Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità dell'im- pugnazione e comunque per il suo rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo , formulato ai sensi dell ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il Fanti lamenta “violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c, avendo il giudice di secondo grado ritenuto la ne- cessità del riconoscimento dell'utilitas da parte del soggetto arric- chitosi (il Comune di Latina) con riferimento alla progettazione del- la Variante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in assen- za del quale alcuna utilità sarebbe stata provata e ai sensi dell'art.360 cpc, comma 1 n. 5 per omessa conseguente valutazione del fatto oggettivo dell'indebito arricchimento”. La Corte avrebbe negato la fondatezza della domanda di ar- ricchimento relativa alla variante del PRG di [OSCURATO:PERSONA] in base alla mancanza di un provvedimento amministrativo di riconosci- mento dell'utilitas, valorizzando peraltro la delibera di revoca della adozione della variante al PRG. Così facendo, essa avrebbe degradato il giudice a mero ac- certatore dell'intervenuta ricognizione dell'utilità da parte della PA, contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità. Pertanto, non occorrendo un provvedimento formale di rico- noscimento dell'utilitas, non poteva avere rilievo nemmeno la revo- ca di tale provvedimento. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 5 del codice di rito, il ricorrente deduce “insanabile contraddittorietà della motivazione e violazione del giudicato interno avendo il giudice di secondo grado con riferimento alla progettazione della Variante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] affermato che il profes- sionista incaricato avrebbe potuto richiedere anche in appello il pa- gamento sulla base del richiamato contratto stante la natura sussi- diaria dell'azione ex art. 2041”. Sempre in ordine al progetto di variante del PRG di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe rilevato la carenza di sussidia- rietà dell'azione proposta dal Fanti e la mancanza di impugnazione sul punto. Nondimeno, il Comune appellante non aveva mai mosso al- cuna censura sulla mancanza di sussidiarietà dell'azione, ragion per cui nessun rilievo poteva essere attribuito alla mancanza di impu- gnazione sul punto da parte del professionista. 6.-I due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili, essendo mancata l'impugna- zione di una delle rationes decidendiposte a base dell'accoglimento dell'appello del Comune e del rigetto della domanda di indennizzo del professionista. Giova premettere che – secondo l ' orientamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n° 33954) – la sussidia- rietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto. Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'a- zione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo, es- sendo contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere im- pedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di tale accordo, e ciò anche perché, se al rigetto del ri- medio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dalla azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio su- bito. Ora, dalla sentenza qui impugnata non emerge che la do- manda ex contractu del Fanti sia stata rigettata per nullità del tito- lo, sicché essa era astrattamente proponibile. Infatti, con riferimento al compenso per la variante al PRG di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha osservato che in base al con- tratto del 23 marzo 1991, rep. n° 53547, l'architetto Fanti avrebbe potuto agire in via contrattuale e da tale premessa è pervenuta alla conclusione della mancanza di sussidiarietà dell'azione di ingiustifi- cato arricchimento (art. 2042 cod. civ.). Tale passaggio motivazionale non risulta impugnato e l'omis- sione rende il mezzo inammissibile. Analoga statuizione non risulta, però, fatta dalla Corte d'ap- pello in ordine al diritto all'indennizzo concernente il campo da cal- cio di [OSCURATO:PERSONA], ragione per cui si passa all'esame dei suc- cessivi mezzi, che, per l'appunto, vertono su tale diritto. 7.- Col terzo mezzo , basato sull ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c, avendo il giudice di secondo grado affermato la necessità del riconoscimento dell'utilitas da parte del soggetto ar- ricchitosi (il Comune di Latina) con riferimento alla progettazione del Campo di Calcio di [OSCURATO:PERSONA] in assenza del quale nessu- na utilità sarebbe stata provata e ai sensi dell'art. 360 cpc, comma 1 n. 5 per conseguente omessa valutazione del fatto oggettivo dell'arricchimento”. La Corte aveva respinto la domanda di compenso per la pro- gettazione del campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo del mancato riconoscimento dell'utilità da parte del Comune, senza considerare che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, non occorreva il riconoscimento dell'utilitas da parte della PA, men- tre spettava a quest'ultima provare che l'arricchimento non fu volu- to o fu imposto. Peraltro, la Corte aveva contraddittoriamente escluso, da un lato, ogni valenza al verbale della Commissione consiliare perma- nente Programmazione e bilancio, salvo poi, dall'altro, ritenere tale verbale valido nella parte in cui attestava la mancata esecuzione delle opere. 8.-Il mezzo è fondato, in quanto la decisione del giudice ter- ritoriale si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n° 10798), secondo il quale è il giudice che deve accertare se vi sia stato una utilitas a favore dell'Amministrazione, mentre il riconoscimento espresso da parte della PA può avere rilievo probatorio, solo al fine di accertare che non vi sia stato un rifiuto di tale utilitas o la mancanza di consape- volezza di essa. La Corte, invece, ha fondato la decisione di rigetto della do- manda di indennizzo solo sul verbale 1° luglio 2004 della Commis- sione consiliare permanente Programmazione e Bilancio, osservan- do che da essa non poteva desumersi un riconoscimento implicito dell'arricchimento, in quanto la Commissione non avrebbe la qualità e la funzione necessaria per manifestare la volontà dell'Ente. Dato che non rileva un provvedimento espresso di riconosci- mento dell'utilitas, nemmeno ha rilievo la mancanza di potere rap- presentativo della Commissione predetta. 9.-Col quarto motivo – proposto ai sensi dell ' art. 360 n° 5 cod. proc. civ. e rubricato “omesso esame dell'appello incidentale promosso dall'[OSCURATO:PERSONA] per mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta di oneri di legge per rivalutazione e accessori (Cassa e IVA) erratamente ritenuto assorbito per intero dall'accoglimento dell'impugnazione promossa dal Comune” – il professionista fa os- servare che la sua impugnazione incidentale (con la quale aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale su rivalutazio- ne ed interessi e sugli accessori del credito professionale) non ri- guardava solo la progettazione del campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA]- tino e la variante al PRG di [OSCURATO:PERSONA], ma anche la progetta- zione della piazza di [OSCURATO:PERSONA], per la quale il diritto all'inden- nizzo non era stato impugnato dal Comune. 10.-Anche questo mezzo è fondato. Come si è già anticipato nella parte narrativa della presente ordinanza, il Comune fece appello solo sugli indennizzi per la va- riante al PRG di [OSCURATO:PERSONA] e per il campo da calcio di [OSCURATO:PERSONA]- botino. Il diritto all'indennizzo per la progettazione della piazza era, dunque, coperto dal giudicato, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto esaminare l'appello incidentale in punto di rivaluta- zione ed interessi,almeno per tale indennizzo. 11.-Col quinto motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applica- zione dell'art. 112 cpc, da cui il vizio processuale dell'ultrapetizione, per aver la Corte di Appello in parte dispositiva rigettato integral- mente la domanda avanzata dal Fanti in primo grado”. Nonostante la mancanza di qualsiasi impugnazione concer- nente l'indennizzo per la progettazione della piazza di [OSCURATO:PERSONA]- pa, la Corte nel dispositivo della sentenza aveva rigettato integral- mente la domanda formulata in primo grado, così travolgendo an- che il diritto all'indennizzo per tale prestazione. 12.-Anche questo motivo va accolto. Come già detto, il diritto al compenso per la progettazione della piazza di [OSCURATO:PERSONA] era coperto dal giudicato. Ne deriva che la Corte avrebbe dovuto ridurre l'importo liqui- dato in primo grado, pari ad euro 100.391,17, previo scorporo dell'indennizzo spettante per tale prestazione professionale. Per contro, essa ha totalmente annullato ogni diritto del Fan- ti, rigettando completamente le domande proposte, compresa quel- la coperta dal giudicato. 13.-In conclusione, la sentenza va cassata , nei limiti segnati dall'accoglimento del terzo, del quarto e del quinto motivo d'impu- gnazione,e la causa rimessa alla Corte d ' appello di Roma, in diver- sa composizione, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte dichiara in
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