CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 1 Premesso che il Tribunale di sorveglianza dichiarava, con decreto emesso de plano, l'inammissibilità dell'istanza di misure alternative alla detenzione, per omessa dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso per Cassazione censura tale decisione, evidenziando, nell'unico motivo proposto, che il predetto adempimento era state effettuato sia con l'istanza, "allorquando vengono richiamate le generalità" del ricorrente, sia con il "mandato in calce" alla stessa; Considerato che l'istanza di misura alternativa deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Sez. un., 17 dicembre 2009, n. 18775, Mammoliti, Rv. 246720), e che tale atto nòn può consistere nella semplice indicazione, fra i dati identificativi del richiedente, della residenza anagrafica, essendo necessario che l'istante esprima con chiarezza la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale desidera che siano effettuate le comunicazioni o notificazioni (Sez. I, 22 aprile 2004, n. 23510, Rv. 228135); Letta l'istanza, nella quale il difensore riportava che l'istante fosse "attualmente domiciliato in Bari al C.so Sonnino n. 14", formula equipollente ad una indicazione di residenza, e non certo idonea a rappresentare la richiesta manifestazione di volontà; Constatata l'assenza del riferito "mandato in calce" all'istanza; rilevato che, con la memoria depositata, il difensore produce copia informale dell'istanza che riporta in calce il mandato allo stesso e l'elezione di domicilio da parte di Pastore; rilevato, ancora, che l'attenta analisi del fascicolo processuale non ha permesso di rinvenire detto atto completo di mandato, mentre è presente in originale l'istanza firmata dal difensore, priva in calce del mandato e dell'elezione di domicilio; ritenuto, pertanto, che della copia informale prodotta dal difensore con la memoria non può tenersi conto; ritenuto, in definitiva, che il Presidente del tribunale di Sorveglianza ha adottato il decreto impugnato sulla base dell'istanza che era stata trasmessa; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore Il