CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la nullità della sentenza in ragione dell'omesso rinvio dell'udienza nonostante fosse stata inviata istanza a mezzo PEC è manifestamente infondato avendo già il Tribunale rilevato come l'istanza, trasmessa il venerdì immediatamente precedente (ore 13,00) all'udienza fissata per il lunedì successivo è stata correttamente ritenuta tardiva; che, invero, dall'istanza non è dato evincere quando fosse sorto l'impegno presso altra sede giudiziaria, se l'istante avvocato fosse l'unico difensore e quale fosse la natura dell'impegno processuale che si assumeva di voler preferire rispetto alla fissata udienza dinanzi al Tribunale di Teramo il 18 luglio 2022, con conseguente correttezza della motivazione che ha ritenuto tardiva l'istanza; rilevato che il secondo motivo con cui deducono vizi in ordine alla valutazione delle prove è manifestamente infondato e teso a riduttivamente interpretare la condotta che ha visto il ricorrente reiteratamente violare gli orari di rientro (ma anche di uscita) in abitazione nonostante l'ampia fascia oraria in cui veniva autorizzato ad allontanarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i